Art. 3 1. I corsi di cui al presente decreto prevedono attivita' formative di base e attivita' formative caratterizzanti, di cui all'art. 10, comma 1, lettere a) e b), del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, nonche' attivita' formative affini o integrative, di cui al comma 5, lettera b), del medesimo articolo. A queste attivita', erogate tramite didattica frontale, sono destinati nel complesso almeno 48 CFU, di cui almeno 12 CFU devono essere riservati alle attivita' di base, almeno 24 CFU alle attivita' caratterizzanti e almeno 6 CFU alle attivita' affini o integrative. In relazione agli obiettivi specifici dei corsi, per ciascuno degli insegnamenti o attivita' formative di base e caratterizzanti, ovvero per ciascun modulo coordinato, puo' essere previsto un numero di CFU inferiore a 5. Limitatamente alle attivita' formative caratterizzanti, qualora nell'allegato siano indicati piu' ambiti disciplinari per ciascuno dei quali non sia stato specificato il numero minimo dei relativi crediti, i regolamenti didattici di ateneo individuano per ciascun corso di studio i settori scientifico-disciplinari, afferenti anche ad un solo ambito, funzionali alla specificita' del corso stesso, ai quali riservare un numero adeguato di crediti. 2. I corsi di cui al presente decreto devono prevedere attivita' laboratoriali a cui destinare almeno 48 CFU, quali ulteriori attivita' utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, di cui all'art. 10, comma 5, lettera d), del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270. In particolare, a queste attivita' non devono essere associati settori scientifico-disciplinari. 3. Lo svolgimento delle attivita' laboratoriali puo' avvenire, previa stipula di apposite convenzioni, anche presso qualificate strutture pubbliche o private esterne alle universita', incluse scuole secondarie di secondo grado, che possano offrire strutture adeguate. 4. I corsi di cui al presente decreto prevedono attivita' di tirocinio, da svolgere necessariamente presso imprese, aziende, studi professionali, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati, ivi compresi quelli del terzo settore, od ordini o collegi professionali, di cui all'art. 10, comma 5, lettera e) del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, a cui destinare almeno 48 CFU. 5. Per lo svolgimento delle attivita' di tirocinio le universita' attivano apposite convenzioni con i soggetti di cui al comma 4, prevedendo in particolare l'identificazione di figure di tutor interne alle strutture in cui saranno svolti i tirocini, che operino in collaborazione con figure interne all'universita', in numero congruo rispetto al numero degli studenti, in modo da garantire la coerenza fra le attivita' di tirocinio e gli obiettivi del corso. 6. I corsi di cui al presente decreto destinano almeno 3 CFU alle attivita' formative autonomamente scelte dallo studente purche' coerenti con il progetto formativo, di cui all'art. 10, comma 5, lettera a), del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, consentendo anche l'acquisizione di ulteriori crediti formativi nelle discipline di base e caratterizzanti. 7. I corsi di cui al presente decreto prevedono anche attivita' formative relative alla preparazione della prova finale e attivita' formative relative alla verifica della conoscenza di almeno una lingua straniera oltre l'italiano. Le attivita' relative alla preparazione della prova finale dovranno essere coordinate con le attivita' relative al tirocinio. 8. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi previsti, in particolare attraverso lo svolgimento di attivita' pratiche e in presenza, i corsi di laurea a orientamento professionale di cui al presente decreto possono essere erogati solo in modalita' convenzionale, ferma restando la possibilita' di adoperare tecnologie telematiche. Per raggiungere gli obiettivi strettamente professionalizzanti dei corsi di cui al presente decreto le attivita' formative devono essere in larga maggioranza progettate specificatamente per questi corsi. In particolare non e' consentito mutuare le attivita' di base e caratterizzanti da corsi di studio non a orientamento professionale.