Art. 3 
 
  1. I corsi di cui al presente decreto prevedono attivita' formative
di base e attivita' formative caratterizzanti, di  cui  all'art.  10,
comma 1, lettere a) e b), del decreto ministeriale 22  ottobre  2004,
n. 270, nonche' attivita' formative affini o integrative, di  cui  al
comma 5, lettera b),  del  medesimo  articolo.  A  queste  attivita',
erogate tramite didattica  frontale,  sono  destinati  nel  complesso
almeno 48 CFU, di cui almeno 12  CFU  devono  essere  riservati  alle
attivita' di base, almeno 24 CFU  alle  attivita'  caratterizzanti  e
almeno 6 CFU alle attivita' affini o integrative. In  relazione  agli
obiettivi specifici dei corsi,  per  ciascuno  degli  insegnamenti  o
attivita' formative di base e  caratterizzanti,  ovvero  per  ciascun
modulo coordinato, puo' essere previsto un numero di CFU inferiore  a
5. Limitatamente alle attivita'  formative  caratterizzanti,  qualora
nell'allegato siano indicati piu' ambiti  disciplinari  per  ciascuno
dei quali non sia stato specificato il  numero  minimo  dei  relativi
crediti, i regolamenti didattici di ateneo  individuano  per  ciascun
corso di studio i settori scientifico-disciplinari,  afferenti  anche
ad un solo ambito, funzionali alla specificita' del corso stesso,  ai
quali riservare un numero adeguato di crediti. 
  2. I corsi di cui al presente decreto  devono  prevedere  attivita'
laboratoriali  a  cui  destinare  almeno  48  CFU,  quali   ulteriori
attivita' utili per  l'inserimento  nel  mondo  del  lavoro,  di  cui
all'art. 10, comma 5, lettera d), del decreto ministeriale 22 ottobre
2004, n. 270. In particolare, a queste attivita'  non  devono  essere
associati settori scientifico-disciplinari. 
  3. Lo svolgimento  delle  attivita'  laboratoriali  puo'  avvenire,
previa stipula di  apposite  convenzioni,  anche  presso  qualificate
strutture pubbliche  o  private  esterne  alle  universita',  incluse
scuole secondarie di secondo grado,  che  possano  offrire  strutture
adeguate. 
  4. I corsi di  cui  al  presente  decreto  prevedono  attivita'  di
tirocinio, da svolgere necessariamente presso imprese, aziende, studi
professionali, amministrazioni pubbliche, enti  pubblici  o  privati,
ivi  compresi  quelli  del  terzo  settore,  od  ordini   o   collegi
professionali, di cui all'art. 10, comma 5, lettera  e)  del  decreto
ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, a cui destinare almeno 48 CFU. 
  5. Per lo svolgimento delle attivita' di tirocinio  le  universita'
attivano apposite convenzioni con i  soggetti  di  cui  al  comma  4,
prevedendo  in  particolare  l'identificazione  di  figure  di  tutor
interne alle strutture in cui saranno svolti i tirocini, che  operino
in collaborazione  con  figure  interne  all'universita',  in  numero
congruo rispetto al numero degli studenti, in modo  da  garantire  la
coerenza fra le attivita' di tirocinio e gli obiettivi del corso. 
  6. I corsi di cui al presente decreto destinano almeno 3  CFU  alle
attivita'  formative  autonomamente  scelte  dallo  studente  purche'
coerenti con il progetto formativo, di  cui  all'art.  10,  comma  5,
lettera a),  del  decreto  ministeriale  22  ottobre  2004,  n.  270,
consentendo anche l'acquisizione di ulteriori crediti formativi nelle
discipline di base e caratterizzanti. 
  7. I corsi di cui al presente  decreto  prevedono  anche  attivita'
formative relative alla preparazione della prova finale  e  attivita'
formative relative alla  verifica  della  conoscenza  di  almeno  una
lingua  straniera  oltre  l'italiano.  Le  attivita'  relative   alla
preparazione della prova finale dovranno  essere  coordinate  con  le
attivita' relative al tirocinio. 
  8.  Al  fine  di  assicurare  il  raggiungimento  degli   obiettivi
previsti, in  particolare  attraverso  lo  svolgimento  di  attivita'
pratiche  e  in  presenza,  i  corsi   di   laurea   a   orientamento
professionale di cui al presente decreto possono essere erogati  solo
in  modalita'  convenzionale,  ferma  restando  la  possibilita'   di
adoperare  tecnologie  telematiche.  Per  raggiungere  gli  obiettivi
strettamente professionalizzanti dei corsi di cui al presente decreto
le attivita' formative devono essere in larga maggioranza  progettate
specificatamente per questi corsi. In particolare non  e'  consentito
mutuare le attivita' di base e caratterizzanti da corsi di studio non
a orientamento professionale.