Art. 4 1. Considerata la presenza di attivita' laboratoriali e di tirocini, i corsi di cui al presente decreto sono a numero programmato locale ai sensi dell'art. 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264. Il numero di studenti ammessi a ciascun corso e' parametrato sulla disponibilita' di tirocini, sulla capienza dei laboratori e sulle esigenze del mondo del lavoro. 2. Gli atenei indicano esplicitamente nei propri manifesti degli studi che l'iscrizione a una laurea magistrale non costituisce uno sbocco naturale per laureati nei corsi a orientamento professionale.