Art. 4 
 
  1.  Considerata  la  presenza  di  attivita'  laboratoriali  e   di
tirocini,  i  corsi  di  cui  al  presente  decreto  sono  a   numero
programmato locale ai sensi dell'art. 2 della legge 2 agosto 1999, n.
264. Il numero di studenti ammessi a  ciascun  corso  e'  parametrato
sulla disponibilita' di tirocini, sulla  capienza  dei  laboratori  e
sulle esigenze del mondo del lavoro. 
  2. Gli atenei indicano esplicitamente nei  propri  manifesti  degli
studi che l'iscrizione a una laurea magistrale  non  costituisce  uno
sbocco naturale per laureati nei corsi a orientamento professionale.