Art. 5 1. Nel rispetto degli obiettivi formativi qualificanti e delle attivita' formative indispensabili indicati nell'allegato al presente decreto, e per ciascun corso di laurea a orientamento professionale, le competenti strutture didattiche determinano, con il regolamento didattico del corso di studio e in conformita' con quanto previsto nel regolamento didattico di ateneo, l'elenco degli insegnamenti e delle altre attivita' formative ai sensi dell'art. 12, comma 2, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, secondo criteri di stretta funzionalita' con gli obiettivi formativi specifici del corso. Il percorso formativo assicura un numero di CFU idoneo ad acquisire i contenuti indispensabili per tutti i corsi della classe, come definiti nell'allegato al presente decreto. 2. Le universita' garantiscono l'attribuzione a ciascun insegnamento attivato di un congruo numero di crediti formativi, evitando la parcellizzazione delle attivita' formative. In ciascun corso di laurea a orientamento professionale non possono comunque essere previsti in totale piu' di 20 esami o verifiche di profitto, anche favorendo prove di esame integrate per piu' insegnamenti o moduli coordinati. In tal caso i docenti titolari degli insegnamenti o moduli coordinati partecipano alla valutazione collegiale complessiva del profitto dello studente con modalita' previste nei regolamenti didattici di ateneo e nei regolamenti didattici dei corsi di studio ai sensi dell'art. 11, comma 7, lettera d), e dell'art. 12, comma 2, lettera d), del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270. Ai fini del conteggio dei 20 esami o verifiche di profitto vanno considerate le attivita' formative: 1) di base; 2) caratterizzanti; 3) affini o integrative; 4) autonomamente scelte dallo studente, conteggiate a tal fine nel numero di 1, come previsto dall'allegato 1 del decreto ministeriale del 26 luglio 2007.