Art. 6 
 
  1.  Per  ogni  corso  di  laurea  a  orientamento  professionale  i
regolamenti didattici di ateneo determinano, tramite  il  regolamento
didattico  del  corso,  i  crediti  assegnati  a  ciascuna  attivita'
formativa, indicando, limitatamente a quelle previste  nelle  lettere
a) e b) dell'art. 10, comma 1, e nella lettera b) dell'art. 10, comma
5, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, il settore  o  i
settori scientifico-disciplinari di riferimento. 
  2. I regolamenti didattici di ateneo, ai sensi dell'allegato 1  del
decreto ministeriale del 26 luglio  2007,  stabiliscono  per  ciascun
corso di laurea a orientamento professionale l'intervallo in cui deve
ricadere il numero di crediti da assegnare agli  ambiti  disciplinari
indicati nell'allegato al presente decreto, in conformita' al  numero
minimo di crediti ivi previsto. Il regolamento didattico del corso di
laurea a orientamento professionale identifica,  in  conformita'  con
quanto previsto dal regolamento  didattico  di  ateneo,  per  ciascun
curriculum il numero intero di crediti da assegnare  a  ognuno  degli
ambiti disciplinari e i settori scientifico-disciplinari da attivare. 
  3. I regolamenti didattici di ateneo determinano i casi in  cui  la
prova finale e' sostenuta in lingua straniera. 
  4. Nel definire gli ordinamenti didattici dei  corsi  di  laurea  a
orientamento professionale, le universita' specificano gli  obiettivi
formativi in  termini  di  risultati  di  apprendimento  attesi,  con
riferimento al sistema di descrittori adottato  in  sede  europea,  e
individuano,  eventualmente,  gli  sbocchi  professionali  anche  con
riferimento alle attivita' classificate dall'ISTAT. 
  5. Relativamente al trasferimento degli studenti  da  un  corso  di
laurea a  orientamento  professionale  a  un  altro,  ovvero  da  una
universita'  a  un'altra,  i  regolamenti  didattici  assicurano   il
riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti gia' maturati
dallo studente, secondo criteri e modalita' previsti dal  regolamento
didattico  del  corso  di  laurea  a  orientamento  professionale  di
destinazione,  anche  ricorrendo  eventualmente  a  colloqui  per  la
verifica delle conoscenze effettivamente possedute. 
  6. Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento  dello  studente
sia effettuato tra corsi di laurea appartenenti alla medesima  classe
a  orientamento  professionale,  la  quota  di  crediti  relativi  al
medesimo settore scientifico-disciplinare  direttamente  riconosciuti
allo studente non puo' essere inferiore al 50  per  cento  di  quelli
gia' maturati. 
  7. Nel caso lo studente provenga da un corso di studio  erogato  da
un istituto tecnico superiore, che  preveda  tirocini  e/o  attivita'
laboratoriali coerenti con  gli  obiettivi  del  corso  di  laurea  a
orientamento professionale di destinazione, i crediti  acquisiti  per
tali  attivita'   possono   essere   riconosciuti,   rispettivamente,
all'interno dei tirocini e/o delle attivita' laboratoriali del  corso
di destinazione. Il  mancato  riconoscimento  di  tali  crediti  deve
essere adeguatamente motivato.