Art. 6 1. Per ogni corso di laurea a orientamento professionale i regolamenti didattici di ateneo determinano, tramite il regolamento didattico del corso, i crediti assegnati a ciascuna attivita' formativa, indicando, limitatamente a quelle previste nelle lettere a) e b) dell'art. 10, comma 1, e nella lettera b) dell'art. 10, comma 5, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, il settore o i settori scientifico-disciplinari di riferimento. 2. I regolamenti didattici di ateneo, ai sensi dell'allegato 1 del decreto ministeriale del 26 luglio 2007, stabiliscono per ciascun corso di laurea a orientamento professionale l'intervallo in cui deve ricadere il numero di crediti da assegnare agli ambiti disciplinari indicati nell'allegato al presente decreto, in conformita' al numero minimo di crediti ivi previsto. Il regolamento didattico del corso di laurea a orientamento professionale identifica, in conformita' con quanto previsto dal regolamento didattico di ateneo, per ciascun curriculum il numero intero di crediti da assegnare a ognuno degli ambiti disciplinari e i settori scientifico-disciplinari da attivare. 3. I regolamenti didattici di ateneo determinano i casi in cui la prova finale e' sostenuta in lingua straniera. 4. Nel definire gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea a orientamento professionale, le universita' specificano gli obiettivi formativi in termini di risultati di apprendimento attesi, con riferimento al sistema di descrittori adottato in sede europea, e individuano, eventualmente, gli sbocchi professionali anche con riferimento alle attivita' classificate dall'ISTAT. 5. Relativamente al trasferimento degli studenti da un corso di laurea a orientamento professionale a un altro, ovvero da una universita' a un'altra, i regolamenti didattici assicurano il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti gia' maturati dallo studente, secondo criteri e modalita' previsti dal regolamento didattico del corso di laurea a orientamento professionale di destinazione, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. 6. Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato tra corsi di laurea appartenenti alla medesima classe a orientamento professionale, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non puo' essere inferiore al 50 per cento di quelli gia' maturati. 7. Nel caso lo studente provenga da un corso di studio erogato da un istituto tecnico superiore, che preveda tirocini e/o attivita' laboratoriali coerenti con gli obiettivi del corso di laurea a orientamento professionale di destinazione, i crediti acquisiti per tali attivita' possono essere riconosciuti, rispettivamente, all'interno dei tirocini e/o delle attivita' laboratoriali del corso di destinazione. Il mancato riconoscimento di tali crediti deve essere adeguatamente motivato.