Art. 7 1. I crediti formativi universitari dei corsi di laurea a orientamento professionale corrispondono a 25 ore di impegno medio per studente. 2. I regolamenti didattici di ateneo determinano altresi' per ciascun corso di laurea ad orientamento professionale la quota dell'impegno orario complessivo che deve rimanere riservata a disposizione dello studente per lo studio personale o per altre attivita' formative di tipo individuale. Tale quota non puo' comunque essere inferiore al 50 per cento dell'impegno orario complessivo, salvo nel caso in cui siano previste attivita' formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico, quali per esempio le attivita' laboratoriali o i tirocini. 3. Gli studenti che maturano tutti i crediti necessari per la laurea secondo le modalita' previste nei regolamenti didattici delle proprie universita', ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, possono conseguire il relativo titolo di studio indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'universita'.