Art. 9 
 
  1. I corsi attivati ai sensi dell'art.  8,  comma  2,  del  decreto
ministeriale  12  dicembre  2016  (prot.  n.   987),   e   successive
modificazioni, e dell'art. 8, comma 2,  del  decreto  ministeriale  7
gennaio 2019 (prot. n. 6), nell'ambito delle classi  L-7,  L-8,  L-9,
L-23, L-25 e L-26, aventi contenuti e sbocchi occupazionali  analoghi
a quelli delle classi di cui al  presente  decreto  sono  disattivati
entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto  e
non possono essere attivati nuovi  corsi  sperimentali  negli  ambiti
delle stesse classi. Le universita'  assicurano  agli  studenti  gia'
iscritti alla predetta data la possibilita' di concludere gli studi e
di conseguire il relativo titolo. 
  2. Gli studenti iscritti ai corsi di cui al comma 1 possono  optare
per  il  trasferimento  ai  corsi   delle   classi   a   orientamento
professionale di cui al presente decreto, con il  riconoscimento  del
maggior numero possibile dei crediti gia' maturati.