Art. 9 1. I corsi attivati ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto ministeriale 12 dicembre 2016 (prot. n. 987), e successive modificazioni, e dell'art. 8, comma 2, del decreto ministeriale 7 gennaio 2019 (prot. n. 6), nell'ambito delle classi L-7, L-8, L-9, L-23, L-25 e L-26, aventi contenuti e sbocchi occupazionali analoghi a quelli delle classi di cui al presente decreto sono disattivati entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto e non possono essere attivati nuovi corsi sperimentali negli ambiti delle stesse classi. Le universita' assicurano agli studenti gia' iscritti alla predetta data la possibilita' di concludere gli studi e di conseguire il relativo titolo. 2. Gli studenti iscritti ai corsi di cui al comma 1 possono optare per il trasferimento ai corsi delle classi a orientamento professionale di cui al presente decreto, con il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti gia' maturati.