IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,  concernente
il riordino della disciplina in materia sanitaria e, in  particolare,
l'art. 12, comma 3, il quale dispone che il Fondo sanitario nazionale
sia ripartito dal CIPE,  su  proposta  del  Ministro  della  sanita',
sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; 
  Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che all'art.
39, comma 1, demanda al CIPE, su proposta del Ministro della  salute,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, l'assegnazione
annuale delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente a
favore delle regioni; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente  il
conferimento di funzioni e compiti amministrativi  dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59, che all'art. 115,  comma  1,  lettera  a)  fra  le
funzioni e compiti amministrativi  conservati  allo  Stato  inserisce
l'adozione, d'intesa con la Conferenza unificata, del Piano sanitario
nazionale,  l'adozione  dei  piani  di  settore  aventi  rilievo   ed
applicazione nazionali, nonche' il  riparto  delle  relative  risorse
alle regioni, previa  intesa  con  la  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano; 
  Visto il decreto legislativo 18 febbraio 2000,  n.  56,  che  detta
disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'art.  10
della legge 13 maggio 1999, n. 133, e che ha previsto un  sistema  di
finanziamento del Servizio sanitario nazionale (di seguito anche SSN)
basato  sulla  capacita'  fiscale  regionale,  corretto   da   misure
perequative, stabilendo  che  al  finanziamento  del  SSN  concorrano
l'IRAP,  l'addizionale  regionale  all'IRPEF,  la   compartecipazione
all'accisa  sulle  benzine  e   la   compartecipazione   all'IVA   da
rideterminarsi annualmente con decreto del Presidente  del  Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,
sentito il  Ministero  della  sanita',  d'intesa  con  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano; 
  Visto l'art. 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
introdotto dall'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 6  settembre
2011, n. 149, che disciplina i sistemi  premiali  per  le  regioni  a
valere sulle risorse ordinarie previste  dalla  legislazione  vigente
per il finanziamento del SSN; 
  Visto  il  decreto  legislativo  6  maggio  2011,  n.  68,  recante
«Disposizioni in materia di autonomia  di  entrate  delle  regioni  a
statuto ordinario, nonche' di determinazione dei costi  e  fabbisogni
standard  nel  settore  sanitario»  e,  in  particolare,  l'art.  26,
concernente la  determinazione  del  fabbisogno  sanitario  nazionale
standard e l'art. 27, concernente la determinazione dei costi  e  dei
fabbisogni standard regionali nel settore sanitario; 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e, in  particolare,
l'art. 15, comma 23, il quale fissa, in corrispondenza dello 0,25 per
cento delle risorse  ordinarie  previste  per  il  finanziamento  del
Servizio  sanitario  nazionale,  l'entita'   della   quota   premiale
introdotta dal richiamato art. 9, comma 2, del decreto legislativo n.
149 del 2011; 
  Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»  (legge
di stabilita' 2015) e, in particolare, l'art. 1, comma 560, il  quale
dispone che «a decorrere dall'anno 2015, fermo restando il livello di
finanziamento  del  Servizio   sanitario   nazionale   cui   concorre
ordinariamente lo Stato, gli importi  previsti:  a)  dalla  legge  31
marzo 1980, n. 126, in materia di "Indirizzo alle regioni in  materia
di provvidenza in favore degli hanseniani e loro familiari"; b) dalla
legge 27 ottobre 1993, n.  433,  in  materia  di  "Rivalutazione  del
sussidio a favore degli hanseniani e loro familiari"; c) dalla  legge
5 giugno 1990, n. 135, in materia di "Programma di interventi urgenti
per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS"; d)  dall'art.  3  della
legge 14 ottobre 1999, n.  362,  recante:  "Disposizioni  urgenti  in
materia sanitaria"; e) dall'art. 5, comma 16, del decreto legislativo
16 luglio 2012, n. 109, in materia  di  "Attuazione  della  direttiva
2009/52/CE che  introduce  norme  minime  relative  a  sanzioni  e  a
provvedimenti  nei  confronti  di  datori  di  lavoro  che  impiegano
cittadini  di  paesi  terzi  il   cui   soggiorno   e'   irregolare",
confluiscono nella quota indistinta del fabbisogno sanitario standard
nazionale»; 
  Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160  recante  il  «Bilancio  di
previsione dello Stato per l'anno  finanziario  2020  e  il  Bilancio
triennale per il triennio 2020-2022» e,  in  particolare,  l'art.  1,
commi 446 e 447, con i  quali  si  dispone  rispettivamente  che:  «a
decorrere dal 1° settembre 2020, la quota di partecipazione al  costo
per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per  gli
assistiti non esentati, di cui all'art. 1,  comma  796,  lettera  p),
primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  e'  abolita.  A
decorrere dalla stessa data cessano le  misure  alternative  adottate
dalle regioni ai sensi della lettera p-bis) del medesimo comma 796, e
che: «ai fini di cui al comma 446, il livello del  finanziamento  del
fabbisogno sanitario nazionale standard  cui  concorre  lo  Stato  e'
incrementato di 185 milioni di euro per l'anno 2020 e di 554  milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2021»; 
  Vista la delibera del  Consiglio  dei  ministri  31  gennaio  2020,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  26  del  1°  febbraio  2020,
concernente la «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza
del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti
da agenti virali trasmissibili» con la quale e' stato  dichiarato  lo
stato di emergenza sul territorio nazionale per  un  periodo  di  sei
mesi; 
  Visto il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14,  recante  «Disposizioni
urgenti per il potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  in
relazione all'emergenza COVID-19» e, in  particolare,  l'art.  17  il
quale dispone che  «per  l'attuazione  degli  articoli  1,  commi  1,
lettera a) e 6, 2, 5, e 8 e' autorizzata la spesa complessiva di  660
milioni di euro per l'anno 2020 al cui onere si provvede a valere sul
finanziamento sanitario corrente stabilito per il medesimo  anno.  Al
relativo finanziamento  accedono  tutte  le  regioni  e  le  Province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  in  deroga  alle  disposizioni
legislative che stabiliscono per le autonomie  speciali  il  concorso
regionale e provinciale al finanziamento  sanitario  corrente,  sulla
base  delle  quote  d'accesso  al  fabbisogno  sanitario   indistinto
corrente rilevate per  l'anno  2019.  Con  decreto  direttoriale  del
Ministero dell'economia e delle finanze sono assegnate le risorse  di
cui al presente comma»; 
  Visto il decreto del Ragioniere generale dello Stato 10 marzo 2020,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  66  del  13  marzo  2020,  di
ripartizione fra le regioni e le Province autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, sulla base delle quote di accesso  al  fabbisogno  sanitario
indistinto rilevate per l'anno 2019, della spesa complessiva  di  660
milioni  di   euro   autorizzata   dall'art.   17   del   sopracitato
decreto-legge n. 14 del 2020 a  valere  sul  finanziamento  sanitario
corrente stabilito per l'anno 2020; 
  Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18,  recante  «Misure  di
potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e   di   sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19»,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, e, in particolare, l'art. 18,  comma  1,
il quale incrementa, per l'anno 2020, di 1.410  milioni  di  euro  il
livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard
cui concorre lo Stato; 
  Visto l'art. 1, comma 2, della legge 24 aprile 2020, n. 27, recante
«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17  marzo
2020, n. 18, recante misure di potenziamento del  Servizio  sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e  imprese
connesse  all'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19.  Proroga   dei
termini per l'adozione di decreti legislativi», il quale dispone  che
«i decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n. 11, e  9  marzo
2020,  n.  14,  sono  abrogati.  Restano  validi  gli   atti   ed   i
provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e  i
rapporti giuridici sorti sulla  base  dei  medesimi  decreti-legge  2
marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14»; 
  Visto l'art. 1, comma 514, della legge 30 dicembre  2018,  n.  145,
che ha  determinato  in  116.439  milioni  di  euro  il  livello  del
finanziamento  del  Servizio   sanitario   nazionale   cui   concorre
ordinariamente lo Stato per l'anno 2020; 
  Considerato che il predetto importo  di  euro  116.439  milioni  e'
stato rideterminato, in aumento,  in  euro  118.071,20  milioni:  dal
comma 518 del citato art. 1, della legge 30 dicembre  2018,  n.  145,
che incrementa di 10  milioni  di  euro  le  risorse  finalizzate  ad
attivare borse di studio  per  i  medici  di  medicina  generale  che
partecipano ai corsi di formazione di cui al decreto  legislativo  17
agosto 1999, n. 368; dal comma 526 dello stesso art. 1 sopra  citato,
il quale stabilisce che l'INAIL, a decorrere  dal  1°  gennaio  2019,
trasferisce annualmente al Fondo sanitario nazionale l'importo di  25
milioni di euro, mediante versamento all'entrata del  bilancio  dello
Stato e successiva riassegnazione alla spesa,  da  ripartire  tra  le
regioni e le province  autonome  in  sede  di  predisposizione  della
proposta di riparto della quota indistinta delle risorse relative  al
fabbisogno standard nazionale. L'importo e' destinato alle  attivita'
di compilazione e trasmissione  per  via  telematica,  da  parte  dei
medici e delle strutture sanitarie competenti del Servizio  sanitario
nazionale,  dei  certificati  medici   di   infortunio   e   malattia
professionale, e per le finalita' previste dai successivi commi 527 e
528 del medesimo art. 1. Tale importo, come previsto dal citato comma
526, e' stato maggiorato per l'anno  2020  del  tasso  di  inflazione
programmato dal Governo, pari allo 0,80 per  cento,  con  conseguente
rideterminazione in 25,20 milioni di euro; dal richiamato comma  447,
dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019, che  prevede  un  incremento
pari a 185 milioni di euro per le finalita' indicate  dal  comma  446
del medesimo articolo - abolizione del c.d.  Superticket;  dal  comma
4-quater, dell'art. 25 del decreto-legge 30 dicembre  2019,  n.  162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio  2020,  n.  8,
che  prevede  un  incremento  pari  a  2  milioni  di  euro  per   il
finanziamento dello screening neonatale di cui alla legge  19  agosto
2016, n. 167; dal comma 1, dell'art. 18, del citato decreto-legge  n.
18 del 2020, per l'importo di 1.410  milioni  di  euro  destinato  al
finanziamento di diversi interventi in ambito sanitario disposti  con
il medesimo decreto- legge; 
  Considerato,  altresi',  che  il  sopracitato   importo   di   euro
118.071,20 milioni e' stato rideterminato, in riduzione: per euro 164
milioni, destinati al finanziamento del  Fondo  per  il  concorso  al
rimborso alle regioni per l'acquisto  dei  medicinali  innovativi  ai
sensi del comma 400, dell'art. 1 della legge  11  dicembre  2016,  n.
232; per euro 500 milioni, destinati al finanziamento di un Fondo per
il concorso al rimborso alle regioni per  l'acquisto  dei  medicinali
oncologici innovativi ai sensi del comma 401 del citato art. 1  della
legge n. 232 del 2016, e che pertanto, al netto dei predetti  importi
in aumento e in  diminuzione,  lo  stanziamento  complessivo  per  il
finanziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  per  il  2020  e'
quantificato in euro 117.407,20 milioni; 
  Visto il comma 546, dell'art. 1, della legge 30 dicembre  2018,  n.
145, il quale dispone che «a decorrere dall'anno 2019, fermo restando
il livello di finanziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  cui
concorre  ordinariamente  lo  Stato,  i  seguenti  importi  di  quote
vincolate: a) importo  destinato  all'assistenza  sanitaria  per  gli
stranieri non iscritti al  Servizio  sanitario  nazionale,  ai  sensi
dell'art. 35, comma 6, del testo unico delle disposizioni concernenti
la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme  sulla  condizione  dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, pari
a 30,99 milioni di euro; b) importo destinato  alla  riqualificazione
dell'assistenza sanitaria e dell'attivita'  libero-professionale,  di
cui all'art. 28, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n.  488,  per
un valore massimo di 41,317 milioni di  euro,  confluiscono  entrambe
nella quota indistinta del fabbisogno sanitario  nazionale  standard,
di cui all'art. 26 del decreto legislativo 6 maggio 2011,  n.  68,  e
sono ripartiti tra le regioni e le Province di Trento  e  di  Bolzano
secondo i criteri e le modalita' previsti dalla legislazione  vigente
in materia di costi standard»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre  2017,
n. 224,  recante  «Regolamento  recante  disciplina  delle  modalita'
applicative dei commi da 82 a 84 dell'art. 1 della legge 24  dicembre
2012,  n.  228  (legge  di  stabilita'  2013),  nonche'  le  relative
procedure contabili, ai sensi dell'art. 1, comma 86, della  legge  24
dicembre 2012, n. 228» e, in particolare, l'art. 2, comma 8, il quale
dispone  che  alla  regolazione  finanziaria   dei   costi   relativi
all'assistenza in forma diretta nel  territorio  degli  Stati  membri
dell'Unione  europea,  negli  altri  Paesi  dello  spazio   economico
europeo, in Svizzera e nei Paesi con i quali siano  conclusi  accordi
in  materia  di  assistenza  sanitaria,  si  provveda  in   sede   di
ripartizione delle risorse destinate alla  copertura  del  fabbisogno
sanitario standard del Servizio sanitario nazionale; 
  Vista la  normativa  che  stabilisce  che  le  seguenti  regioni  e
province autonome provvedono al  finanziamento  del  SSN  nei  propri
territori senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato e, in
particolare, l'art. 34, comma 3, della legge  23  dicembre  1994,  n.
724, relativo alla Regione Valle d'Aosta e alle Province autonome  di
Trento e di Bolzano, l'art. 1, comma 144,  della  legge  23  dicembre
1996, n. 662, relativo alla Regione Friuli-Venezia Giulia e l'art. 1,
comma 836, della legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  relativo  alla
Regione Sardegna; 
  Visto, altresi', l'art. 1, comma 830, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, ai sensi del quale la  Regione  Siciliana  compartecipa  alla
spesa sanitaria con una quota pari al 49,11 per cento; 
  Vista l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
sancita nella seduta del 18 dicembre 2020  (rep.  atti  n.  209/CSR),
concernete il Patto per la  salute  per  gli  anni  2019-2021  e,  in
particolare,  la  «Scheda  1  -  Fabbisogno  del  Servizio  sanitario
nazionale e fabbisogni regionali» del citato Patto, la quale  dispone
che «ai fini di una tempestiva  assegnazione  delle  risorse  per  lo
svolgimento delle relative  attivita'  in  corso  d'anno,  Governo  e
regioni convengono sulle necessita' di ricondurre le quote  vincolate
del riparto del fabbisogno sanitario standard all'interno del riparto
relativo alla quota  indistinta  del  fabbisogno  sanitario  standard
fermi restando i criteri di assegnazione come definiti  nelle  ultime
proposte di riparto relative alle quote  oggetto  di  riconduzione  e
sulle quali sono state sancite le intese della Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  Province  autonome  di
Trento e di  Bolzano,  operando  nell'anno  successivo  a  quello  di
riferimento i dovuti conguagli sulla  base  degli  ultimi  dati  resi
disponibili»; 
  Vista l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
sancita nella seduta del 31 marzo 2020 (rep. atti  n.  57/CSR)  sullo
schema di decreto del Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, di ripartizione  delle  quote
premiali per l'anno 2020; 
  Vista la proposta del Ministro della salute concernente il riparto,
tra le regioni e le Province autonome di Trento e di  Bolzano,  delle
risorse complessivamente disponibili per il finanziamento del SSN per
l'anno 2020, pari a  euro  117.407,20  milioni,  trasmessa  a  questo
Comitato con nota del Capo dell'Ufficio di Gabinetto n. 5890-P del 30
aprile 2020; 
  Considerato che per la contingenza determinatasi con  lo  stato  di
emergenza per il rischio sanitario COVID-19, dichiarato dal Consiglio
dei ministri con delibera del 31 gennaio 2020, la detta  proposta  e'
stata definita utilizzando, per la determinazione  dei  fabbisogni  e
dei costi standard relativi al 2020, le regioni benchmark individuate
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le Province autonome di Trento e  di  Bolzano  nella  seduta  del  13
febbraio 2019 (intesa n.  21/CSR)  ai  fini  della  ripartizione  per
l'anno 2019; 
  Considerato,  inoltre,  che  nella   proposta   sono   puntualmente
individuati  i   criteri   utilizzati   per   la   determinazione   e
l'assegnazione  delle  quote  del  finanziamento  indistinto  e   del
finanziamento  vincolato,  quest'ultimo  con  riferimento  sia   alle
regioni  e  province  autonome  che  agli  altri  enti  del  Servizio
sanitario nazionale; 
  Viste le intese della Conferenza permanente per i rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le Province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
sancite nelle sedute del 31 marzo 2020 (rep. atti n. 55/CSR) e dell'8
aprile 2020 (rep. atti n. 60/CSR), sulla proposta del Ministro  della
salute  concernente  il  riparto   delle   risorse   complessivamente
disponibili per il finanziamento del SSN per l'anno 2020; 
  Vista l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 6
giugno 2019 (rep. atti n.  88/CSR)  con  riferimento  al  tema  della
rateizzazione della mobilita' passiva  interregionale  della  regione
Valle d'Aosta, e vista la nota della Conferenza delle regioni e delle
province autonome n. 3731/C7SAN del 19  giugno  2019,  allegata  alla
proposta di riparto delle risorse del SSN per il 2019, con  la  quale
vengono definiti gli importi e le modalita'  per  il  recupero  delle
quote di debito da mobilita'  passiva  interregionale  della  regione
Valle d'Aosta - periodo dal 2005  al  2017  -  a  carico  delle  sole
regioni creditrici, e considerato che detto recupero avviene  in  due
tranches annuali tramite una sospensione pro  quota,  la  prima  gia'
scontata nel precedente riparto per il 2019 e  la  seconda  e  ultima
nella presente proposta di riparto per il 2020 operando unicamente in
termini di cassa e non modificando, quindi,  i  saldi  di  competenza
della mobilita' interregionale; 
  Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del  vigente
regolamento di questo Comitato (delibera del 28 novembre 2018, n. 82,
art. 3, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 2019); 
  Vista la nota, prot. DIPE n. 2578-P del 14 maggio 2020, predisposta
congiuntamente  dal  Dipartimento  per   la   programmazione   e   il
coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio
dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta  a
base della odierna seduta del Comitato; 
 
                              Delibera: 
 
  1. Il livello del finanziamento del  Servizio  sanitario  nazionale
cui concorre ordinariamente lo Stato per l'anno 2020 ammonta ad  euro
117.407.200.000  ed  e'  articolato  nelle  seguenti  componenti   di
finanziamento: 
    a)  euro  113.257.674.550   sono   destinati   al   finanziamento
indistinto dei livelli essenziali  di  assistenza  (LEA)  incluse  le
quote relative: al finanziamento degli interventi  di  prevenzione  e
cura della fibrosi cistica, alla prevenzione e cura  dell'AIDS,  alla
prevenzione  e  cura  dei  malati  affetti  dal  morbo   di   Hansen,
all'assistenza ai  cittadini  extracomunitari  irregolari  e  per  lo
screening  neonatale  per  la  diagnosi  precoce  di  patologie.   Il
finanziamento e' assegnato e ripartito alle regioni e  alle  Province
autonome di Trento e di Bolzano  come  da  allegata  tabella  A,  che
costituisce  parte  integrante  della  presente   delibera,   ed   e'
comprensivo,  tra  l'altro,  di  euro  914.200.000   finalizzati   da
specifiche norme di legge alle seguenti finalita': 
      1. euro 50.000.000 per  la  cura  della  dipendenza  del  gioco
d'azzardo; 
      2. euro 69.000.000 finalizzati al rinnovo delle convenzioni con
il SSN; 
      3. euro 200.000.000 finalizzate al finanziamento  dei  maggiori
oneri  a  carico  del  SSN  conseguenti  alla  regolarizzazione   dei
cittadini extracomunitari; 
      4. euro 186.000.000 per il concorso al  rimborso  alle  regioni
per l'acquisto  di  vaccini  ricompresi  nel  Nuovo  piano  nazionale
vaccini (NPNV); 
      5. euro 150.000.000 per il concorso al  rimborso  alle  regioni
degli oneri derivanti dai processi di  assunzione  e  stabilizzazione
del personale del SSN; 
      6.  euro  25.200.000  per   l'attivita'   di   compilazione   e
trasmissione  per  via  telematica,  da  parte  dei  medici  e  delle
strutture sanitarie competenti del Servizio sanitario nazionale,  dei
certificati medici di infortunio e malattia professionale; 
      7. euro 49.000.000  per  l'incremento  dei  fondi  contrattuali
della dirigenza medica e delle professioni sanitarie; 
      8. euro 185.000.000 per la copertura di parte del minor gettito
derivante dalla soppressione del cosi' detto  superticket,  ai  sensi
dell'art. 1, commi 446 e 447, della legge n. 160 del 2019; 
    b) euro 1.814.714.256 sono vincolati alle seguenti attivita': 
      1. euro 1.500.000.000 per l'attuazione di  specifici  obiettivi
individuati nel Piano sanitario nazionale. Detta somma e'  ripartita,
assegnata  e/o  accantonata  con  delibera  di  questo  Comitato,  da
adottarsi in data odierna; 
      2. euro 40.000.000 per la  medicina  veterinaria.  Detta  somma
sara' erogata sulla base di quanto previsto dall'art. 3 della legge 2
giugno 1988, n. 218; 
      3. euro 48.735.000 per borse di studio triennali per  i  medici
di  medicina  generale,  relativamente  alla  terza  annualita'   del
triennio 2018-2021, alla seconda annualita' del triennio 2019-2022  e
alla prima  annualita'  del  triennio  2020-2023,  sulla  base  della
ripartizione riportata nella colonna 1 dell'allegata  tabella  B  che
costituisce parte integrante della presente delibera; 
      4. euro 6.680.000 per attivita' di medicina penitenziaria,  che
saranno trasferite dal Ministero della  giustizia  sulla  base  della
ripartizione riportata nella colonna 2 dell'allegata  tabella  B  che
costituisce parte integrante della presente delibera; 
      5.  euro  165.424.023  per  il  finanziamento  della   medicina
penitenziaria sulla base della ripartizione riportata nella colonna 3
dell'allegata  tabella  B  che  costituisce  parte  integrante  della
presente delibera; 
      6. euro 53.875.233 per il finanziamento degli  oneri  derivanti
dal  completamento  del  processo  di  superamento   degli   ospedali
psichiatrici giudiziari  ai  sensi  dell'art.  3-ter,  comma  7,  del
decreto-legge   22   dicembre   2011,   n.   211,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, sulla  base  della
ripartizione riportata nella colonna 4 dell'allegata  tabella  B  che
costituisce parte integrante della presente delibera; 
    c) euro 1.410.000.000 sono vincolati e gia' ripartiti  con  altri
provvedimenti alle regioni e alle Province autonome di  Trento  e  di
Bolzano per il finanziamento degli interventi urgenti,  adottati  per
far fronte all'emergenza sanitaria COVID-19, di cui agli articoli  1,
commi 1 e 3, 2-bis, commi 1, lettera a), e  5,  2-ter,  2-sexies,  3,
commi 1, 2 e 3, e 4-bis del decreto-legge n. 18 del 2020, secondo  la
seguente partizione: 
      1. euro 660.000.000 ripartiti sulla base di quanto disposto dal
decreto del Ragioniere generale dello  Stato  10  marzo  2020  citato
nelle premesse; 
      2. euro 250.000.000 per le finalita' di cui all'art.  1,  comma
1, del decreto-legge n.  18  del  2020  -  incentivi  in  favore  del
personale dipendente del SSN -, ripartiti con la tabella  A  allegata
al decreto medesimo; 
      3. euro 100.000.000 per le finalita'  richiamate  dall'art.  1,
comma 3, del decreto-legge n. 18 del 2020, ripartiti con la tabella A
allegata al decreto medesimo; 
      4. euro 240.000.000 per le finalita' di cui all'art. 3, commi 1
e 2, del decreto-legge n. 18 del 2020 - potenziamento reti assistenza
territoriale -, ripartiti  con  la  tabella  A  allegata  al  decreto
medesimo; 
      5. euro 160.000.000 per le finalita' di cui all'art.  3,  comma
3, del decreto-legge n. 18 del 2020 - potenziamento  reti  assistenza
territoriale -, ripartiti  con  la  tabella  A  allegata  al  decreto
medesimo; 
    d)  euro  629.633.194  sono  destinati  al  finanziamento   delle
seguenti attivita' e oneri di altri enti: 
      1.  euro  10.000.000   per   il   finanziamento   degli   oneri
contrattuali dei bienni economici 2002-2003 e 2004-2005 del personale
degli  istituti  zooprofilattici  sperimentali   sulla   base   della
ripartizione riportata nella colonna 5 dell'allegata  tabella  B  che
costituisce parte integrante della presente delibera; 
      2. euro 3.000.000 per la quota parte degli  oneri  contrattuali
del  biennio  economico  2006-2007  del  personale   degli   istituti
zooprofilattici sperimentali sulla base della ripartizione  riportata
nella  colonna  6  dell'allegata  tabella  B  che  costituisce  parte
integrante della presente delibera; 
      3.  euro  265.993.000  per  il  funzionamento  degli   istituti
zooprofilattici sperimentali sulla base della ripartizione  riportata
nella  colonna  7  dell'allegata  tabella  B  che  costituisce  parte
integrante della presente delibera; 
      4. euro 123.130.194 per  il  concorso  al  finanziamento  della
Croce rossa italiana; 
      5. euro 2.000.000 per il  finanziamento  del  Centro  nazionale
trapianti; 
      6. euro 173.010.000 per  il  concorso  al  finanziamento  delle
borse di studio agli specializzandi; 
      7.  euro  2.500.000  per  il  pagamento  delle  rate  di  mutui
contratti con la Cassa depositi e prestiti; 
      8. euro 50.000.000 per la formazione dei medici specialisti, ai
sensi dell'art. 1, comma 424, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
    e) euro 295.178.000 sono accantonati  per  essere  ripartiti  con
decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, di ripartizione delle  quote  premiali
per l'anno 2020, sullo schema del quale e' stata sancita la  prevista
intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
regioni e le Province autonome di Trento e di  Bolzano  nella  seduta
del 31 marzo 2020 (rep. atti n. 57/CSR). 
      2. Il riparto delle fonti di  finanziamento  dei  LEA,  livelli
essenziali di assistenza, comprensiva  della  quota  finalizzata  per
ciascuna  regione  e  per  le   provincie   autonome,   e'   indicato
nell'allegata  tabella  C  che  costituisce  parte  integrante  della
presente delibera. 
 
    Roma, 14 maggio 2020 
 
                                                 Il Presidente: Conte 
 
Il segretario: Fraccaro 
 

Registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 2020 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, reg. n. 1018