Art. 2 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto, in attuazione dell'art.  4  della  legge  3
febbraio  2011,  n.  4,   come   modificato   dall'art.   3-bis   del
decreto-legge   14   dicembre   2018,   n.   135,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 febbraio  2019,  n.  12,  definisce  le
modalita' di indicazione obbligatoria del luogo di provenienza di cui
all'art. 2, paragrafo 2, lettera g) del regolamento (UE) n. 1169/2011
per i seguenti alimenti: 
    a) carni di  ungulati  domestici  della  specie  suina  macinate,
separate meccanicamente, preparazioni di carni  suine  e  prodotti  a
base di carne suina. 
  2. Il presente decreto non si applica alle indicazioni  geografiche
protette a  norma  dei  regolamenti  1151/2012/UE  e  1308/2013/UE  o
protette in virtu' di accordi internazionali.