Art. 2 Ambito di applicazione 1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, come modificato dall'art. 3-bis del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, definisce le modalita' di indicazione obbligatoria del luogo di provenienza di cui all'art. 2, paragrafo 2, lettera g) del regolamento (UE) n. 1169/2011 per i seguenti alimenti: a) carni di ungulati domestici della specie suina macinate, separate meccanicamente, preparazioni di carni suine e prodotti a base di carne suina. 2. Il presente decreto non si applica alle indicazioni geografiche protette a norma dei regolamenti 1151/2012/UE e 1308/2013/UE o protette in virtu' di accordi internazionali.