Art. 3 Modalita' di indicazione del luogo di provenienza nella etichettatura 1. Al fine di assicurare una corretta e completa informazione ai consumatori, rafforzare la prevenzione e la repressione delle frodi alimentari e della concorrenza sleale, nonche' la tutela dei diritti di proprieta' industriale e commerciale anche delle indicazioni geografiche semplici, e' obbligatorio riportare nelle etichette dei prodotti di cui all'art. 2 l'indicazione del luogo di provenienza della carne suina con le modalita' di cui all'art. 4. 2. L'indicazione del luogo di provenienza della carne suina e' apposta in etichetta nel campo visivo principale ed e' stampata in modo da risultare facilmente visibile e chiaramente leggibile. Essa non deve essere in nessun modo nascosta, oscurata, limitata o separata da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire. Le medesime indicazioni sono stampate in caratteri la cui parte mediana (altezza della x), definita nell'allegato IV del regolamento (UE) n. 1169/2011, non e' inferiore a 1,2 millimetri. 3. Nel caso di imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 80 cm², l'altezza della x della dimensione dei caratteri di cui al comma 2 e' pari o superiore a 0,9 mm.