Art. 3 
 
                 Modalita' di indicazione del luogo 
                 di provenienza nella etichettatura 
 
  1. Al fine di assicurare una corretta e  completa  informazione  ai
consumatori, rafforzare la prevenzione e la repressione  delle  frodi
alimentari e della concorrenza sleale, nonche' la tutela dei  diritti
di proprieta'  industriale  e  commerciale  anche  delle  indicazioni
geografiche semplici, e' obbligatorio riportare nelle  etichette  dei
prodotti di cui all'art. 2 l'indicazione  del  luogo  di  provenienza
della carne suina con le modalita' di cui all'art. 4. 
  2. L'indicazione del luogo di  provenienza  della  carne  suina  e'
apposta in etichetta nel campo visivo principale ed  e'  stampata  in
modo da risultare facilmente visibile e chiaramente  leggibile.  Essa
non deve  essere  in  nessun  modo  nascosta,  oscurata,  limitata  o
separata da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri  elementi
suscettibili di interferire. Le medesime indicazioni sono stampate in
caratteri  la  cui  parte  mediana  (altezza   della   x),   definita
nell'allegato IV del regolamento (UE) n. 1169/2011, non e'  inferiore
a 1,2 millimetri. 
  3. Nel caso di imballaggi o contenitori la cui superficie  maggiore
misura meno di  80  cm²,  l'altezza  della  x  della  dimensione  dei
caratteri di cui al comma 2 e' pari o superiore a 0,9 mm.