Art. 4 Disposizioni in materia di etichettatura obbligatoria della carne di specie suina trasformata 1. L'indicazione del luogo di provenienza delle carni di cui all'art. 2 include le seguenti informazioni: «Paese di nascita: (nome del paese di nascita degli animali)»; «Paese di allevamento: (nome del paese di allevamento degli animali)»; «Paese di macellazione: (nome del paese in cui sono stati macellati gli animali)» . 2. Quando la carne proviene da suini nati, allevati e macellati nello stesso paese, l'indicazione dell'origine puo' apparire nella forma: «Origine: (nome del paese)». La dicitura «100% italiano» e' utilizzabile solo quando ricorrano le condizioni del presente comma e la carne e' proveniente da suini nati, allevati, macellati e trasformati in Italia. 3. Quando la carne proviene da suini nati, allevati e macellati in uno o piu' Stati membri dell'Unione europea, l'indicazione dell'origine puo' apparire nella forma: «Origine: UE». 4. Quando la carne proviene da suini nati, allevati e macellati in uno o piu' Stati non membri dell'Unione europea, l'indicazione dell'origine puo' apparire nella forma: «Origine: extra UE». 5. Qualora l'indicazione dell'origine di cui al comma 1 si riferisca a piu' di uno Stato, il riferimento al nome del paese puo' essere sostituito dai termini «UE», «extra Ue» o «UE o extra UE», a seconda dei casi.