Art. 5 
 
                        Controlli e sanzioni 
 
  1. Salvo che il fatto costituisca reato, per  le  violazioni  delle
disposizioni relative all'indicazione obbligatoria della  provenienza
previste dal presente decreto e dai decreti attuativi,  si  applicano
le sanzioni previste dal decreto legislativo  15  dicembre  2017,  n.
231. 
  2. Restano ferme  le  competenze  spettanti  all'Autorita'  garante
della concorrenza e del mercato ai sensi del  decreto  legislativo  2
agosto 2007, n. 145, e del decreto legislativo 6 settembre  2005,  n.
206, e quelle spettanti,  ai  sensi  della  normativa  vigente,  agli
organi preposti all'accertamento delle violazioni. 
  3. I soggetti che svolgono attivita' di controllo sono tenuti  agli
obblighi di riservatezza sulle informazioni acquisite in  conformita'
alla vigente legislazione.