Art. 5 Controlli e sanzioni 1. Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni delle disposizioni relative all'indicazione obbligatoria della provenienza previste dal presente decreto e dai decreti attuativi, si applicano le sanzioni previste dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231. 2. Restano ferme le competenze spettanti all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato ai sensi del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, e del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e quelle spettanti, ai sensi della normativa vigente, agli organi preposti all'accertamento delle violazioni. 3. I soggetti che svolgono attivita' di controllo sono tenuti agli obblighi di riservatezza sulle informazioni acquisite in conformita' alla vigente legislazione.