Art. 6 
 
                  Clausola di mutuo riconoscimento 
 
  1. Le  disposizioni  del  presente  decreto  non  si  applicano  ai
prodotti di cui all'art. 2 legalmente fabbricati  o  commercializzati
in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia  o  in  uno
Stato parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo.