IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  e
successive  modificazioni,  recante  disciplina   dell'attivita'   di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni,
recante legge quadro per l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i
diritti delle persone handicappate; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 recante legge quadro per  la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali; 
  Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23  dicembre  2009,  n.  191
che, abroga, a decorrere dal 1° gennaio 2010,  gli  articoli  5  e  6
della legge 30 novembre 1989, n. 386,  relativi  alla  partecipazione
delle Province autonome di Trento  e  Bolzano  alla  ripartizione  di
fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di  prestazioni
in modo uniforme su tutto il territorio nazionale; 
  Vista  la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196  recante  legge   di
contabilita' e finanza pubblica; 
  Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante  riordino
della disciplina riguardante il  diritto  di  accesso  civico  e  gli
obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni  da
parte delle pubbliche amministrazioni; 
  Visto il decreto-legge 12  luglio  2018,  n.  86,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri per i
beni e le attivita' culturali  e  per  il  turismo,  delle  politiche
agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare, nonche', in materia di famiglia e  disabilita'
e, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera d), che attribuisce  al
Presidente del Consiglio dei ministri  le  funzioni  di  indirizzo  e
coordinamento in materia di politiche in  favore  delle  persone  con
disabilita',  anche  avvalendosi  dell'Osservatorio  nazionale  sulla
condizione delle persone con disabilita' di cui alla  legge  3  marzo
2009, n. 18; 
  Visto il decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge di conversione  24  aprile  2020,  n.  27,
recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese  connesse
all'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  che  all'art.  47,   ha
disposto la sospensione delle attivita' nei Centri  semiresidenziali,
comunque siano denominati  dalle  normative  regionali,  a  carattere
socio-assistenziale,         socio-educativo,         polifunzionale,
socio-occupazionale,  sanitario  e  socio-sanitario  e   nei   Centri
riabilitativi ambulatoriali  del  Servizio  sanitario  nazionale  per
persone con disabilita', dalla data di entrata in vigore del medesimo
decreto-legge; 
  Visto il decreto-legge n. 34 del 19  maggio  2020,  recante  misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19 che prevede, all'art. 104, comma 3, che al fine di garantire
misure   di   sostegno   agli   enti    gestori    delle    strutture
semiresidenziali,   comunque   siano   denominate   dalle   normative
regionali,   a   carattere   socio-assistenziale,    socio-educativo,
polifunzionale, socio occupazionale, sanitario e socio-sanitario  per
persone  con   disabilita',   che   in   conseguenza   dell'emergenza
epidemiologica da COVID 19, devono  affrontare  gli  oneri  derivanti
dall'adozione di sistemi di protezione del personale e degli  utenti,
e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia  e
delle finanze, un Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali
per persone con disabilita'  con  una  dotazione  finanziaria  di  40
milioni di euro per l'anno 2020, da trasferire al  bilancio  autonomo
della Presidenza del Consiglio dei  ministri;  che  con  uno  o  piu'
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare  entro
quaranta giorni dall'entrata in vigore del  medesimo  decreto,  siano
definiti i criteri  di  priorita'  e  le  modalita'  di  attribuzione
dell'indennita' agli enti gestori alle strutture semiresidenziali per
persone con disabilita' comunque  siano  denominate  dalle  normative
regionali; 
  Visto l'art.  8  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 26 aprile 2020, con il quale e' stata  disposta  la  ripresa
delle   attivita'   sociali   e   socio-sanitarie   erogate    dietro
autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate  all'interno
o da parte di centri semiresidenziali per  persone  con  disabilita',
qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale,
socio-educativo,  polifunzionale,  socio-occupazionale,  sanitario  e
socio-sanitario, secondo piani territoriali, adottati dalle regioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre  2019,
di costituzione del nuovo Governo; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  21
ottobre 2019 con il quale e' stato  istituito,  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2020, l'Ufficio per le politiche in favore delle persone  con
disabilita'; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
di concerto con il Ministro della salute e del Ministro dell'economia
e delle finanze del 23 novembre 2016 recante requisiti per  l'accesso
alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del  Fondo  per
l'assistenza alle persone con disabilita' grave  prive  del  sostegno
familiare, nonche' ripartizione alle Regioni delle risorse per l'anno
2016, e, in particolare, l'art. 5, comma 2; 
  Vista l'anticipazione di Tesoreria di euro 40.000.000,00  al  conto
corrente infruttifero n. 22330 aperto presso  la  Tesoreria  centrale
dello Stato, intestato alla Presidenza del Consiglio  dei  ministri),
ai sensi dell'art. 265, comma 16, del  decreto-legge  n.  34  del  19
maggio 2020; 
  Ritenuto  di  dover  considerare  come  termine  a   quo   per   il
riconoscimento delle  spese  a  fronte  delle  quali  e'  erogato  il
contributo, la data del 17 marzo 2020, data di entrata in vigore  del
decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 e come termine ad quem la  data
del 31 luglio 2020, termine del periodo di emergenza  previsto  dalla
«dichiarazione dello stato di emergenza nazionale in conseguenza  del
rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da
agenti virali trasmissibili» deliberata dal Consiglio dei ministri il
31 gennaio 2020; 
  Ritenuto di dover  individuare,  quale  parametro  per  determinare
l'ammontare del  contributo  massimo  concedibile,  il  numero  degli
utenti frequentanti le strutture alla data di cui al termine a quo, e
di fissare un tetto al numero di  utenti  rilevante  per  determinare
tale ammontare, affinche' in fase di erogazione si tenga conto  delle
economie di scale che le strutture piu' grandi possono conseguire; 
  Sentiti i rappresentanti tecnici del Coordinamento interregionale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                        Riparto delle risorse 
 
  1. Le risorse assegnate al  Fondo  di  sostegno  per  le  strutture
semiresidenziali per persone con disabilita' per l'anno 2020, pari  a
euro 40 milioni, sono attribuite alle regioni, per  le  finalita'  di
cui all'art. 2. 
  2. A ciascuna regione e' attribuita una quota di  risorse  come  da
tabella 1, che costituisce parte  integrante  del  presente  decreto,
calcolata sulla base dei criteri di cui  all'art.  5,  comma  2,  del
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto
con il Ministro della salute e del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze del 23 novembre 2016.