Art. 2 
 
                              Finalita' 
 
  1. Le  risorse  di  cui  all'art.  1  del  presente  decreto,  sono
destinate a garantire misure di sostegno agli enti o  alle  pubbliche
amministrazioni che gestiscono strutture  semiresidenziali,  comunque
siano   denominate   dalle   normative   regionali,    a    carattere
socio-assistenziale,         socio-educativo,         polifunzionale,
socio-occupazionale, sanitario  e  socio-sanitario  per  persone  con
disabilita', che, in  conseguenza  dell'emergenza  epidemiologica  da
COVID 19, devono affrontare  gli  oneri  derivanti  dall'adozione  di
sistemi di protezione del personale  e  degli  utenti,  limitatamente
alle spese sostenute dalle medesime strutture a partire dal 17  marzo
2020 fino al 31 luglio 2020. 
  2.  Le  spese  ammissibili,  che   concorrono   al   riconoscimento
dell'indennita' agli enti gestori  alle  strutture  semiresidenziali,
dovute all'adozione di sistemi di protezione del  personale  e  degli
utenti in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, sono
le seguenti: 
  a)  acquisto  di  strumenti  diagnostici  o  di  misurazione  della
temperatura; 
  b) formazione specifica del personale relativamente alle  modalita'
con le quali prevenire la trasmissione dell'infezione da SARS COV-2; 
  c) acquisto di prodotti e sistemi per l'igiene delle  mani,  igiene
respiratoria, nonche' dispositivi di protezione individuale,  incluse
le mascherine di tipo chirurgico; 
  d)  costi  di  sterilizzazione  delle  attrezzature  utilizzate   e
sanificazione ambientale; 
  e) interventi  di  manutenzione  ordinaria  e  sanificazione  degli
impianti di climatizzazione; 
  f) acquisto di strumenti per la comunicazione delle informazioni di
sicurezza; 
  g) acquisto di tablet e dispositivi per videochiamate; 
  h) trasporto  aggiuntivo  derivante  dalla  riorganizzazione  delle
attivita' dovuta alla chiusura delle  strutture  semiresidenziali  di
cui al comma 1.