Art. 2 Finalita' 1. Le risorse di cui all'art. 1 del presente decreto, sono destinate a garantire misure di sostegno agli enti o alle pubbliche amministrazioni che gestiscono strutture semiresidenziali, comunque siano denominate dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilita', che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, devono affrontare gli oneri derivanti dall'adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti, limitatamente alle spese sostenute dalle medesime strutture a partire dal 17 marzo 2020 fino al 31 luglio 2020. 2. Le spese ammissibili, che concorrono al riconoscimento dell'indennita' agli enti gestori alle strutture semiresidenziali, dovute all'adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, sono le seguenti: a) acquisto di strumenti diagnostici o di misurazione della temperatura; b) formazione specifica del personale relativamente alle modalita' con le quali prevenire la trasmissione dell'infezione da SARS COV-2; c) acquisto di prodotti e sistemi per l'igiene delle mani, igiene respiratoria, nonche' dispositivi di protezione individuale, incluse le mascherine di tipo chirurgico; d) costi di sterilizzazione delle attrezzature utilizzate e sanificazione ambientale; e) interventi di manutenzione ordinaria e sanificazione degli impianti di climatizzazione; f) acquisto di strumenti per la comunicazione delle informazioni di sicurezza; g) acquisto di tablet e dispositivi per videochiamate; h) trasporto aggiuntivo derivante dalla riorganizzazione delle attivita' dovuta alla chiusura delle strutture semiresidenziali di cui al comma 1.