Art. 3 
 
                      Erogazione delle risorse 
 
  1. Ciascuna regione provvede a determinare l'ammontare  massimo  di
contributo concedibile, in base al numero effettivo degli utenti  con
disabilita' di ciascuna  struttura  alla  data  del  17  marzo  2020.
L'entita' di tale ammontare puo' essere modulata secondo il  tipo  di
regime in essere con le strutture operanti nel territorio  regionale,
laddove  a  diversi  regimi  corrispondano  protocolli  di  sicurezza
diversi. 
  2. Al fine di determinare il parametro di cui al comma  precedente,
puo'  essere  presentata  dal  legale  rappresentante   dell'ente   o
dell'amministrazione  gestore  della  struttura  che   presenta   una
autocertificazione  ai  sensi  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica n. 445/2000, in cui si attesti il numero delle persone con
disabilita' che fruiscono dei servizi e delle prestazioni al 17 marzo
2020. Il numero di utenti rilevante per ente gestore per  determinare
l'ammontare massimo  di  contributo  concedibile  non  puo'  comunque
essere superiore a 100. 
  3. Il trasferimento delle risorse  spettanti  a  ciascuna  regione,
viene disposto dalla  Presidenza  del  Consiglio  -  Ufficio  per  le
politiche in favore delle persone con disabilita', a  condizione  che
quest'ultima abbia formalmente adottato il Piano di riapertura  delle
strutture  previsto  dall'art.  8  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri  26  aprile  2020,   entro   trenta   giorni
dall'accreditamento dell'anticipazione di  Tesoreria  effettuata  dal
Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 265, comma
16, del decreto-legge n. 34 del 2020. 
  4.  Le  regioni,  provvedono  a  dare  adeguata  comunicazione   ai
potenziali  beneficiari  e  procedono  all'erogazione  delle  risorse
spettanti   alle   strutture   semiresidenziali   per   persone   con
disabilita', previa  presentazione  delle  ricevute  quietanzate  che
dimostrino il sostenimento effettivo dei costi, entro  quarantacinque
giorni dal termine ultimo di cui all'art.  2,  comma  1,  ovvero,  se
successivo, dall'effettivo trasferimento delle risorse da parte della
Presidenza del Consiglio dei ministri. Nelle more  del  trasferimento
delle risorse spettanti, le  regioni  possono  anticipare  una  quota
parte,  a  valere  sui  loro  rispettivi  bilanci,   alle   strutture
semiresidenziali per persone con disabilita'. 
  5. Le  regioni  rendicontano  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri - Ufficio per le  politiche  in  favore  delle  persone  con
disabilita'  l'effettiva  erogazione  ai  beneficiari  delle  risorse
trasferite di cui  al  comma  1  entro  quarantacinque  giorni  dalla
completa erogazione  delle  medesime  secondo  le  modalita'  di  cui
all'Allegato A.