Art. 3 Erogazione delle risorse 1. Ciascuna regione provvede a determinare l'ammontare massimo di contributo concedibile, in base al numero effettivo degli utenti con disabilita' di ciascuna struttura alla data del 17 marzo 2020. L'entita' di tale ammontare puo' essere modulata secondo il tipo di regime in essere con le strutture operanti nel territorio regionale, laddove a diversi regimi corrispondano protocolli di sicurezza diversi. 2. Al fine di determinare il parametro di cui al comma precedente, puo' essere presentata dal legale rappresentante dell'ente o dell'amministrazione gestore della struttura che presenta una autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, in cui si attesti il numero delle persone con disabilita' che fruiscono dei servizi e delle prestazioni al 17 marzo 2020. Il numero di utenti rilevante per ente gestore per determinare l'ammontare massimo di contributo concedibile non puo' comunque essere superiore a 100. 3. Il trasferimento delle risorse spettanti a ciascuna regione, viene disposto dalla Presidenza del Consiglio - Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilita', a condizione che quest'ultima abbia formalmente adottato il Piano di riapertura delle strutture previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, entro trenta giorni dall'accreditamento dell'anticipazione di Tesoreria effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 265, comma 16, del decreto-legge n. 34 del 2020. 4. Le regioni, provvedono a dare adeguata comunicazione ai potenziali beneficiari e procedono all'erogazione delle risorse spettanti alle strutture semiresidenziali per persone con disabilita', previa presentazione delle ricevute quietanzate che dimostrino il sostenimento effettivo dei costi, entro quarantacinque giorni dal termine ultimo di cui all'art. 2, comma 1, ovvero, se successivo, dall'effettivo trasferimento delle risorse da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nelle more del trasferimento delle risorse spettanti, le regioni possono anticipare una quota parte, a valere sui loro rispettivi bilanci, alle strutture semiresidenziali per persone con disabilita'. 5. Le regioni rendicontano alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilita' l'effettiva erogazione ai beneficiari delle risorse trasferite di cui al comma 1 entro quarantacinque giorni dalla completa erogazione delle medesime secondo le modalita' di cui all'Allegato A.