Art. 2
1. Gli interventi da realizzare prioritariamente con i fondi di cui
al presente decreto sono quelli individuati dalle Regioni Abruzzo,
Lazio, Marche e Umbria indicati nell'allegato 1 e quelli della
Regione Campania indicati nell'allegato 2.
2. Per gli interventi gia' individuati di cui al precedente comma 1
i soggetti attuatori comunicano entro sessanta giorni dall'avvenuta
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, il
Codice unico di progetto (CUP) alla regione e al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la condizione
abitativa e le regioni comunicano, entro duecentoquaranta giorni
dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale
per la condizione abitativa, a pena di decadenza del finanziamento:
le modalita' e i tempi attuativi degli interventi desunti dal
progetto di fattibilita' tecnica ed economica approvato;
la data di avvio delle procedure di gara per l'affidamento dei
lavori pena decadenza dal finanziamento;
il quadro temporale di trasferimento delle risorse statali
secondo le scansioni indicate dal punto 1.1 dell'allegato 3 al
presente decreto.
3. Per gli ulteriori interventi da finanziare sulle risorse
disponibili ai sensi del precedente art. 1, le regioni comunicano,
entro duecentoquaranta giorni dall'avvenuta pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del presente decreto, al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la condizione
abitativa, a pena di decadenza del finanziamento:
il comune di localizzazione, la denominazione dell'intervento, il
soggetto attuatore e il Codice unico di progetto (CUP);
il costo finale, la quota di finanziamento assegnato e, ove
necessario, le modalita' di copertura aggiuntiva;
le modalita' e i tempi attuativi di ciascun intervento desunti
dal progetto di fattibilita' tecnica ed economica approvato;
la data ultima ammissibile di inizio lavori pena decadenza dal
finanziamento;
il quadro temporale di trasferimento delle risorse statali
secondo le scansioni indicate dal punto 1.1 dell'allegato 3 al
presente decreto.
4. La scelta degli interventi e' effettuata nel rispetto delle
prescrizioni di cui ai punti 4), 6), 7), 8) e 9) del punto 2.1
lettera a) della deliberaCIPE n. 127/2017 riportati nelle premesse
del presente decreto, ferma restando la facolta' di applicazione, da
parte dei soggetti attuatori, delle altre prescrizioni previste dal
citato punto 2.1 lettera a).
La selezione delle eventuali proposte di intervento da realizzarsi
da parte di soggetti privati avviene con procedure ad evidenza
pubblica e in particolare per gli interventi concernenti l'attuazione
del richiamato punto 4 del punto 2.1 della medesima delibera CIPE la
procedura ad evidenza pubblica previamente rende note le modalita' di
determinazione dei canoni di locazione e, ove previsto, del prezzo di
cessione degli alloggi, nonche' i limiti di reddito per l'accesso
alle abitazioni fissati dalla regione.
5. Ciascun progetto definitivo, per il quale e' stata accertata la
fattibilita' tecnica ed economica di cui ai precedenti commi 2 e 3,
e' approvato dalla regione corredato dagli atti necessari alla sua
celere realizzazione, della indicazione delle rispettive fasi
attuative e dai tempi di collaudo. La regione accerta e indica in
quali termini ciascun intervento corrisponda alle prescrizioni di cui
ai punti 4, 6), 7), 8) e 9) del punto 2.1 lettera a) della
delibera CIPE n. 127/2017.