Art. 2 
 
  1. Gli interventi da realizzare prioritariamente con i fondi di cui
al presente decreto sono quelli individuati  dalle  Regioni  Abruzzo,
Lazio, Marche e  Umbria  indicati  nell'allegato  1  e  quelli  della
Regione Campania indicati nell'allegato 2. 
  2. Per gli interventi gia' individuati di cui al precedente comma 1
i soggetti attuatori comunicano entro sessanta  giorni  dall'avvenuta
pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  del  presente  decreto,  il
Codice unico di progetto (CUP) alla  regione  e  al  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la condizione
abitativa e le  regioni  comunicano,  entro  duecentoquaranta  giorni
dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -  Direzione  generale
per la condizione abitativa, a pena di decadenza del finanziamento: 
    le modalita' e i tempi attuativi  degli  interventi  desunti  dal
progetto di fattibilita' tecnica ed economica approvato; 
    la data di avvio delle procedure di gara  per  l'affidamento  dei
lavori pena decadenza dal finanziamento; 
    il  quadro  temporale  di  trasferimento  delle  risorse  statali
secondo le scansioni  indicate  dal  punto  1.1  dell'allegato  3  al
presente decreto. 
  3.  Per  gli  ulteriori  interventi  da  finanziare  sulle  risorse
disponibili ai sensi del precedente art. 1,  le  regioni  comunicano,
entro  duecentoquaranta  giorni  dall'avvenuta  pubblicazione   nella
Gazzetta  Ufficiale  del  presente  decreto,   al   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la condizione
abitativa, a pena di decadenza del finanziamento: 
    il comune di localizzazione, la denominazione dell'intervento, il
soggetto attuatore e il Codice unico di progetto (CUP); 
    il costo finale, la  quota  di  finanziamento  assegnato  e,  ove
necessario, le modalita' di copertura aggiuntiva; 
    le modalita' e i tempi attuativi di  ciascun  intervento  desunti
dal progetto di fattibilita' tecnica ed economica approvato; 
    la data ultima ammissibile di inizio lavori  pena  decadenza  dal
finanziamento; 
    il  quadro  temporale  di  trasferimento  delle  risorse  statali
secondo le scansioni  indicate  dal  punto  1.1  dell'allegato  3  al
presente decreto. 
  4. La scelta degli interventi  e'  effettuata  nel  rispetto  delle
prescrizioni di cui ai punti 4), 6),  7),  8)  e  9)  del  punto  2.1
lettera a) della deliberaCIPE n. 127/2017  riportati  nelle  premesse
del presente decreto, ferma restando la facolta' di applicazione,  da
parte dei soggetti attuatori, delle altre prescrizioni  previste  dal
citato punto 2.1 lettera a). 
  La selezione delle eventuali proposte di intervento da  realizzarsi
da parte di  soggetti  privati  avviene  con  procedure  ad  evidenza
pubblica e in particolare per gli interventi concernenti l'attuazione
del richiamato punto 4 del punto 2.1 della medesima delibera CIPE  la
procedura ad evidenza pubblica previamente rende note le modalita' di
determinazione dei canoni di locazione e, ove previsto, del prezzo di
cessione degli alloggi, nonche' i limiti  di  reddito  per  l'accesso
alle abitazioni fissati dalla regione. 
  5. Ciascun progetto definitivo, per il quale e' stata accertata  la
fattibilita' tecnica ed economica di cui ai precedenti commi 2  e  3,
e' approvato dalla regione corredato dagli atti  necessari  alla  sua
celere  realizzazione,  della  indicazione  delle   rispettive   fasi
attuative e dai tempi di collaudo. La regione  accerta  e  indica  in
quali termini ciascun intervento corrisponda alle prescrizioni di cui
ai punti 4,  6),  7),  8)  e  9)  del  punto  2.1  lettera  a)  della
delibera CIPE n. 127/2017.