Art. 3 
 
  Le regioni, avvalendosi del sistema informativo BDAP-MOP di cui  al
decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, vigilano  sul  rispetto
dei tempi di attuazione di ciascun intervento approvato, ivi compreso
il rispetto delle previsioni di spesa e sono impegnate  a  recuperare
il  finanziamento  statale  in  caso  di  inadempienza  dei  soggetti
candidati a realizzare gli interventi  di  ricostruzione  post  sisma
agli obblighi stabiliti negli atti approvativi, dandone comunicazione
al  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  -  Direzione
generale per la condizione abitativa.