Art. 3 Le regioni, avvalendosi del sistema informativo BDAP-MOP di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, vigilano sul rispetto dei tempi di attuazione di ciascun intervento approvato, ivi compreso il rispetto delle previsioni di spesa e sono impegnate a recuperare il finanziamento statale in caso di inadempienza dei soggetti candidati a realizzare gli interventi di ricostruzione post sisma agli obblighi stabiliti negli atti approvativi, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la condizione abitativa.