Art. 2 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b),  si
applicano a decorrere dal 1° maggio 2020. 
 
    Roma, 19 maggio 2020 
 
                                                   Il Ministro: Costa 

Registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 2020 
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente, della  tutela  del  territorio  e  del
mare, reg. n. 1, foglio n. 2673