Art. 2 Disposizioni transitorie e finali 1. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), si applicano a decorrere dal 1° maggio 2020. Roma, 19 maggio 2020 Il Ministro: Costa Registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 2020 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg. n. 1, foglio n. 2673