Art. 3 Disposizioni transitorie e finali 1. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), e le disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b), si applicano a decorrere dal 1° aprile 2021. 2. Le disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), si applicano a decorrere dal 1° settembre 2020. Roma, 5 agosto 2020 Il Ministro: Costa Registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 2020 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg. n. 1, foglio n. 3280