Art. 3 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e  b),  e
le disposizioni di cui all'art. 2, comma  1,  lettere  a)  e  b),  si
applicano a decorrere dal 1° aprile 2021. 
  2. Le disposizioni di cui all'art.  2,  comma  1,  lettera  c),  si
applicano a decorrere dal 1° settembre 2020. 
 
    Roma, 5 agosto 2020 
 
                                                   Il Ministro: Costa 

Registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 2020 
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente, della  tutela  del  territorio  e  del
mare, reg. n. 1, foglio n. 3280