Art. 10 
 
 
           Scelta della destinazione del cinque per mille 
 
  1. I contribuenti effettuano la scelta di destinazione  del  cinque
per mille della  loro  imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche
utilizzando la scheda annessa al modello di Certificazione unica,  il
modello 730-1, ovvero la scheda annessa al  modello  Redditi  persone
fisiche. 
  2. La scelta e' effettuata apponendo la firma in uno degli appositi
riquadri, corrispondenti alle finalita' di cui all'art.  1,  presenti
nei modelli di cui al comma 1. 
  3.  Puo'  essere  espressa  una  sola   scelta   di   destinazione.
L'apposizione della firma in piu'  riquadri  rende  nulle  le  scelte
operate. 
  4. Nei riquadri corrispondenti alle finalita' di  cui  all'art.  1,
comma  1,  lettere  a),  b),  c)  ed  e),  e   comma   3,   e,   fino
all'operativita' del Registro unico del Terzo settore, del  comma  2,
il contribuente, oltre all'apposizione  della  firma,  puo'  altresi'
indicare il codice  fiscale  dello  specifico  soggetto  cui  intende
destinare direttamente la quota del cinque per  mille  della  propria
imposta sul reddito delle persone fisiche. 
  5. Qualora il contribuente apponga la propria firma in un riquadro,
indicando  un  codice  fiscale  corrispondente  ad  un   beneficiario
compreso in uno o piu' elenchi afferenti a diversa finalita',  assume
rilievo, ai fini della destinazione delle  somme,  l'indicazione  del
codice fiscale.