Art. 10
Scelta della destinazione del cinque per mille
1. I contribuenti effettuano la scelta di destinazione del cinque
per mille della loro imposta sul reddito delle persone fisiche
utilizzando la scheda annessa al modello di Certificazione unica, il
modello 730-1, ovvero la scheda annessa al modello Redditi persone
fisiche.
2. La scelta e' effettuata apponendo la firma in uno degli appositi
riquadri, corrispondenti alle finalita' di cui all'art. 1, presenti
nei modelli di cui al comma 1.
3. Puo' essere espressa una sola scelta di destinazione.
L'apposizione della firma in piu' riquadri rende nulle le scelte
operate.
4. Nei riquadri corrispondenti alle finalita' di cui all'art. 1,
comma 1, lettere a), b), c) ed e), e comma 3, e, fino
all'operativita' del Registro unico del Terzo settore, del comma 2,
il contribuente, oltre all'apposizione della firma, puo' altresi'
indicare il codice fiscale dello specifico soggetto cui intende
destinare direttamente la quota del cinque per mille della propria
imposta sul reddito delle persone fisiche.
5. Qualora il contribuente apponga la propria firma in un riquadro,
indicando un codice fiscale corrispondente ad un beneficiario
compreso in uno o piu' elenchi afferenti a diversa finalita', assume
rilievo, ai fini della destinazione delle somme, l'indicazione del
codice fiscale.