Art. 11 Riparto del cinque per mille 1. Ai soggetti di cui all'art. 1 regolarmente accreditati ai sensi degli articoli da 3 a 8 spetta la quota del cinque per mille loro direttamente destinata dai contribuenti che, oltre ad aver apposto la firma ai sensi dell'art. 10, hanno, altresi', indicato il codice fiscale degli enti beneficiari. Per ragioni di economicita' amministrativa, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, le quote il cui importo in ciascuna finalita' e' inferiore a 100 euro non sono corrisposte all'ente e sono ripartite all'interno della medesima finalita' con le modalita' del comma 2. 2. Fermo restando quanto previsto al comma 1 e all'art. 10, comma 4, ove il contribuente non abbia indicato alcun codice fiscale ai fini della destinazione diretta del cinque per mille ovvero abbia indicato un codice fiscale che risulti errato o riferibile ad un soggetto non accreditato, le somme corrispondenti al complesso delle quote del cinque per mille destinate dai contribuenti, con la loro firma, ad una delle finalita' di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c), ed e), e commi 2 e 3, sono ripartite, nell'ambito delle medesime finalita', in proporzione al numero complessivo delle destinazioni dirette, espresse mediante apposizione del codice fiscale. 3. Gli enti che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, si sono accreditati presso piu' amministrazioni partecipano al riparto della quota del cinque per mille per ciascuna categoria con le modalita' di cui ai commi 1 e 2. 4. Un ente che partecipa al riparto per piu' finalita' di cui all'art. 1, qualora venga escluso da una delle amministrazioni competenti perde il diritto a fruire delle destinazioni ricevute per la categoria da cui e' stato escluso. 5. Ai comuni spettano le quote, del cinque per mille dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, dei contribuenti che in essi risiedono e che hanno apposto la propria firma nell'apposito riquadro dei modelli di dichiarazione corrispondente alla finalita' di cui alla lettera d), del comma 1, dell'art. 1. 6. Ai sensi dell'art. 1, ai fini della determinazione del cinque per mille afferente ai singoli contribuenti, l'Agenzia delle entrate deve fare riferimento all'imposta personale netta di ciascuno.