Art. 11 
 
 
                    Riparto del cinque per mille 
 
  1. Ai soggetti di cui all'art. 1 regolarmente accreditati ai  sensi
degli articoli da 3 a 8 spetta la quota del  cinque  per  mille  loro
direttamente destinata dai contribuenti che, oltre ad aver apposto la
firma ai sensi dell'art. 10,  hanno,  altresi',  indicato  il  codice
fiscale  degli  enti  beneficiari.  Per   ragioni   di   economicita'
amministrativa,  ai  sensi  dell'art.  5,  comma   1,   del   decreto
legislativo 3 luglio 2017,  n.  111,  le  quote  il  cui  importo  in
ciascuna finalita' e' inferiore  a  100  euro  non  sono  corrisposte
all'ente e sono ripartite all'interno della medesima finalita' con le
modalita' del comma 2. 
  2. Fermo restando quanto previsto al comma 1 e all'art.  10,  comma
4, ove il contribuente non abbia indicato  alcun  codice  fiscale  ai
fini della destinazione diretta del cinque  per  mille  ovvero  abbia
indicato un codice fiscale che risulti  errato  o  riferibile  ad  un
soggetto non accreditato, le somme corrispondenti al complesso  delle
quote del cinque per mille destinate dai contribuenti,  con  la  loro
firma, ad una delle finalita' di cui all'art. 1, comma 1, lettere a),
b), c), ed e), e commi 2  e  3,  sono  ripartite,  nell'ambito  delle
medesime  finalita',  in  proporzione  al  numero  complessivo  delle
destinazioni  dirette,  espresse  mediante  apposizione  del   codice
fiscale. 
  3. Gli enti che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, si sono accreditati
presso piu' amministrazioni partecipano al riparto  della  quota  del
cinque per mille per ciascuna categoria con le modalita'  di  cui  ai
commi 1 e 2. 
  4. Un ente che partecipa al  riparto  per  piu'  finalita'  di  cui
all'art. 1,  qualora  venga  escluso  da  una  delle  amministrazioni
competenti perde il diritto a fruire delle destinazioni ricevute  per
la categoria da cui e' stato escluso. 
  5. Ai comuni spettano le quote, del cinque per  mille  dell'imposta
sui redditi delle persone  fisiche,  dei  contribuenti  che  in  essi
risiedono e che hanno apposto la propria firma nell'apposito riquadro
dei modelli di dichiarazione corrispondente  alla  finalita'  di  cui
alla lettera d), del comma 1, dell'art. 1. 
  6. Ai sensi dell'art. 1, ai fini della  determinazione  del  cinque
per mille afferente ai singoli contribuenti, l'Agenzia delle  entrate
deve fare riferimento all'imposta personale netta di ciascuno.