Art. 11
Riparto del cinque per mille
1. Ai soggetti di cui all'art. 1 regolarmente accreditati ai sensi
degli articoli da 3 a 8 spetta la quota del cinque per mille loro
direttamente destinata dai contribuenti che, oltre ad aver apposto la
firma ai sensi dell'art. 10, hanno, altresi', indicato il codice
fiscale degli enti beneficiari. Per ragioni di economicita'
amministrativa, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 111, le quote il cui importo in
ciascuna finalita' e' inferiore a 100 euro non sono corrisposte
all'ente e sono ripartite all'interno della medesima finalita' con le
modalita' del comma 2.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1 e all'art. 10, comma
4, ove il contribuente non abbia indicato alcun codice fiscale ai
fini della destinazione diretta del cinque per mille ovvero abbia
indicato un codice fiscale che risulti errato o riferibile ad un
soggetto non accreditato, le somme corrispondenti al complesso delle
quote del cinque per mille destinate dai contribuenti, con la loro
firma, ad una delle finalita' di cui all'art. 1, comma 1, lettere a),
b), c), ed e), e commi 2 e 3, sono ripartite, nell'ambito delle
medesime finalita', in proporzione al numero complessivo delle
destinazioni dirette, espresse mediante apposizione del codice
fiscale.
3. Gli enti che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, si sono accreditati
presso piu' amministrazioni partecipano al riparto della quota del
cinque per mille per ciascuna categoria con le modalita' di cui ai
commi 1 e 2.
4. Un ente che partecipa al riparto per piu' finalita' di cui
all'art. 1, qualora venga escluso da una delle amministrazioni
competenti perde il diritto a fruire delle destinazioni ricevute per
la categoria da cui e' stato escluso.
5. Ai comuni spettano le quote, del cinque per mille dell'imposta
sui redditi delle persone fisiche, dei contribuenti che in essi
risiedono e che hanno apposto la propria firma nell'apposito riquadro
dei modelli di dichiarazione corrispondente alla finalita' di cui
alla lettera d), del comma 1, dell'art. 1.
6. Ai sensi dell'art. 1, ai fini della determinazione del cinque
per mille afferente ai singoli contribuenti, l'Agenzia delle entrate
deve fare riferimento all'imposta personale netta di ciascuno.