Art. 13
Erogazione del contributo
1. L'Agenzia delle entrate, sulla base delle scelte operate dai
contribuenti, trasmette in via telematica al Ministero dell'economia
e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
i dati occorrenti a stabilire, sulla base degli incassi relativi
all'imposta sui redditi delle persone fisiche per il periodo
d'imposta corrispondente, gli importi delle somme che spettano a
ciascuno dei soggetti a favore dei quali i contribuenti hanno
effettuato una valida destinazione della quota del cinque per mille
della loro imposta sui redditi delle persone fisiche.
2. Le somme da stanziare, in base all'art. 1, comma 154, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, per la corresponsione del cinque per
mille sono iscritte in bilancio sull'apposito Fondo nell'ambito del
centro di responsabilita' «Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato» dello stato di previsione della spesa del Ministero
dell'economia e delle finanze.
3. Gli importi di cui al comma 1 sono ripartiti, nei limiti di
quanto stanziato in bilancio sul Fondo di cui all'art. 1, comma 154,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, tra gli stati di previsione delle
amministrazioni interessate, sulla base dei dati comunicati
dall'Agenzia delle entrate.
4. L'erogazione a ciascun soggetto delle somme spettanti, stabilite
ai sensi del comma 1, dell'art. 1, sara' effettuata, sulla base degli
elenchi all'uopo predisposti dall'Agenzia delle entrate:
a) dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per i
soggetti indicati all'art. 1, comma 1, lettera a), e comma 2, che, al
fine di consentire un'efficace e tempestiva gestione del processo di
erogazione puo' stipulare un'apposita convenzione con l'Agenzia delle
entrate;
b) dal Ministero dell'universita' e della ricerca per i soggetti
indicati all'art. 1, comma 1, lettera b);
c) dal Ministero della salute per i soggetti indicati all'art. 1,
comma 1, lettera c);
d) dal Ministero dell'interno per gli enti indicati all'art. 1,
comma 1, lettera d);
e) dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per soggetti
indicati all'art. 1, comma 1, lettera e);
f) dal Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo per i soggetti indicati all'art. 1, comma 3, per le finalita'
di attivita' di tutela, promozione e valorizzazione dei beni
culturali e paesaggistici di cui all'art. 23, comma 46, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
g) dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare per i soggetti di cui all'art. 1, comma 3, per le finalita'
di sostegno degli enti gestori delle aree protette di cui all'art.
16, comma 1-bis, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
5. L'ente beneficiario non ha diritto alla corresponsione del
contributo qualora, prima dell'erogazione delle somme allo stesso
destinate, risulti aver cessato l'attivita' o non svolgere piu'
l'attivita' che da' diritto al beneficio.