Art. 13 
 
 
                      Erogazione del contributo 
 
  1. L'Agenzia delle entrate, sulla base  delle  scelte  operate  dai
contribuenti, trasmette in via telematica al Ministero  dell'economia
e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
i dati occorrenti a stabilire,  sulla  base  degli  incassi  relativi
all'imposta  sui  redditi  delle  persone  fisiche  per  il   periodo
d'imposta corrispondente, gli importi  delle  somme  che  spettano  a
ciascuno dei  soggetti  a  favore  dei  quali  i  contribuenti  hanno
effettuato una valida destinazione della quota del cinque  per  mille
della loro imposta sui redditi delle persone fisiche. 
  2. Le somme da stanziare, in base  all'art.  1,  comma  154,  della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, per la corresponsione del cinque  per
mille sono iscritte in bilancio sull'apposito Fondo  nell'ambito  del
centro di responsabilita'  «Dipartimento  della  Ragioneria  generale
dello Stato» dello stato di  previsione  della  spesa  del  Ministero
dell'economia e delle finanze. 
  3. Gli importi di cui al comma 1  sono  ripartiti,  nei  limiti  di
quanto stanziato in bilancio sul Fondo di cui all'art. 1, comma  154,
della legge 23 dicembre  2014,  n.  190,  con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, tra  gli  stati  di  previsione  delle
amministrazioni  interessate,  sulla   base   dei   dati   comunicati
dall'Agenzia delle entrate. 
  4. L'erogazione a ciascun soggetto delle somme spettanti, stabilite
ai sensi del comma 1, dell'art. 1, sara' effettuata, sulla base degli
elenchi all'uopo predisposti dall'Agenzia delle entrate: 
    a) dal Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  per  i
soggetti indicati all'art. 1, comma 1, lettera a), e comma 2, che, al
fine di consentire un'efficace e tempestiva gestione del processo  di
erogazione puo' stipulare un'apposita convenzione con l'Agenzia delle
entrate; 
    b) dal Ministero dell'universita' e della ricerca per i  soggetti
indicati all'art. 1, comma 1, lettera b); 
    c) dal Ministero della salute per i soggetti indicati all'art. 1,
comma 1, lettera c); 
    d) dal Ministero dell'interno per gli enti indicati  all'art.  1,
comma 1, lettera d); 
    e) dalla Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  per  soggetti
indicati all'art. 1, comma 1, lettera e); 
    f) dal Ministero per i beni e le attivita'  culturali  e  per  il
turismo per i soggetti indicati all'art. 1, comma 3, per le finalita'
di  attivita'  di  tutela,  promozione  e  valorizzazione  dei   beni
culturali  e  paesaggistici  di  cui  all'art.  23,  comma  46,   del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; 
    g) dal Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare per i soggetti di cui all'art. 1, comma 3, per le  finalita'
di sostegno degli enti gestori delle aree protette  di  cui  all'art.
16, comma 1-bis, della legge 6 dicembre 1991, n. 394. 
  5. L'ente beneficiario  non  ha  diritto  alla  corresponsione  del
contributo qualora, prima dell'erogazione  delle  somme  allo  stesso
destinate, risulti aver  cessato  l'attivita'  o  non  svolgere  piu'
l'attivita' che da' diritto al beneficio.