Art. 14 Modalita' per il pagamento del contributo e per la comunicazione dei dati necessari ai fini del pagamento 1. Entro il 30 settembre del secondo esercizio finanziario successivo a quello di impegno, i beneficiari comunicano alle amministrazioni erogatrici di cui all'art. 13, comma 4, lettere da a) ad e), i dati necessari per il pagamento delle somme assegnate al fine di consentirne l'erogazione entro il termine di chiusura del secondo esercizio finanziario successivo a quello di impegno. 2. Entro il termine di chiusura del secondo esercizio finanziario successivo a quello di impegno, le amministrazioni erogatrici di cui al comma 1 effettuano il pagamento del contributo a favore degli enti beneficiari, sulla base degli elenchi all'uopo predisposti dall'Agenzia delle entrate di cui all'art. 13, comma 4. 3. I beneficiari che non forniscono all'amministrazione erogatrice i dati necessari per il pagamento entro il termine di cui al comma 1 perdono il diritto a percepire il contributo per l'esercizio di riferimento ed i relativi importi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione al Fondo corrispondente a quota parte dell'importo del cinque per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'art. 1, comma 154 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano in caso di contenzioso con i beneficiari sino alla definizione dello stesso.