Art. 14 
 
 
         Modalita' per il pagamento del contributo e per la 
       comunicazione dei dati necessari ai fini del pagamento 
 
  1.  Entro  il  30  settembre  del  secondo  esercizio   finanziario
successivo  a  quello  di  impegno,  i  beneficiari  comunicano  alle
amministrazioni erogatrici di cui all'art. 13, comma 4, lettere da a)
ad e), i dati necessari per il pagamento  delle  somme  assegnate  al
fine di consentirne l'erogazione entro il  termine  di  chiusura  del
secondo esercizio finanziario successivo a quello di impegno. 
  2. Entro il termine di chiusura del secondo  esercizio  finanziario
successivo a quello di impegno, le amministrazioni erogatrici di  cui
al comma 1 effettuano il pagamento del contributo a favore degli enti
beneficiari,  sulla   base   degli   elenchi   all'uopo   predisposti
dall'Agenzia delle entrate di cui all'art. 13, comma 4. 
  3. I beneficiari che non forniscono all'amministrazione  erogatrice
i dati necessari per il pagamento entro il termine di cui al comma  1
perdono il diritto a  percepire  il  contributo  per  l'esercizio  di
riferimento ed  i  relativi  importi  sono  versati  all'entrata  del
bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione al Fondo
corrispondente a quota parte dell'importo del cinque  per  mille  del
gettito  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche  di  cui
all'art. 1, comma 154 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano  in  caso  di
contenzioso con i beneficiari sino alla definizione dello stesso.