Art. 14
Modalita' per il pagamento del contributo e per la
comunicazione dei dati necessari ai fini del pagamento
1. Entro il 30 settembre del secondo esercizio finanziario
successivo a quello di impegno, i beneficiari comunicano alle
amministrazioni erogatrici di cui all'art. 13, comma 4, lettere da a)
ad e), i dati necessari per il pagamento delle somme assegnate al
fine di consentirne l'erogazione entro il termine di chiusura del
secondo esercizio finanziario successivo a quello di impegno.
2. Entro il termine di chiusura del secondo esercizio finanziario
successivo a quello di impegno, le amministrazioni erogatrici di cui
al comma 1 effettuano il pagamento del contributo a favore degli enti
beneficiari, sulla base degli elenchi all'uopo predisposti
dall'Agenzia delle entrate di cui all'art. 13, comma 4.
3. I beneficiari che non forniscono all'amministrazione erogatrice
i dati necessari per il pagamento entro il termine di cui al comma 1
perdono il diritto a percepire il contributo per l'esercizio di
riferimento ed i relativi importi sono versati all'entrata del
bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione al Fondo
corrispondente a quota parte dell'importo del cinque per mille del
gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui
all'art. 1, comma 154 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano in caso di
contenzioso con i beneficiari sino alla definizione dello stesso.