Art. 15 
 
 
          Obblighi in capo alle amministrazioni erogatrici 
 
  1. Le amministrazioni erogatrici  del  contributo  del  cinque  per
mille di cui di cui all'art. 13, comma 4, lettere da a) ad  e),  sono
tenute, entro novanta giorni dalla data di erogazione del contributo,
alla pubblicazione in apposita sezione del  proprio  sito  web  degli
elenchi dei soggetti ai quali lo stesso contributo e' stato  erogato,
della data di erogazione e del relativo importo. 
  2. Le amministrazioni erogatrici di  cui  al  comma  1  pubblicano,
altresi', nella apposita sezione del proprio sito  web,  il  link  al
rendiconto pubblicato sul sito  web  del  beneficiario  provvedendovi
entro trenta giorni dall'acquisizione degli elementi  informativi  di
cui al successivo art. 16, comma 5. 
  3. In caso di violazione degli obblighi di pubblicazione di cui  ai
commi 1 e 2, a  carico  di  ciascuna  amministrazione  erogatrice  si
applicano le sanzioni previste dagli articoli 46  e  47  del  decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33.