Art. 15
Obblighi in capo alle amministrazioni erogatrici
1. Le amministrazioni erogatrici del contributo del cinque per
mille di cui di cui all'art. 13, comma 4, lettere da a) ad e), sono
tenute, entro novanta giorni dalla data di erogazione del contributo,
alla pubblicazione in apposita sezione del proprio sito web degli
elenchi dei soggetti ai quali lo stesso contributo e' stato erogato,
della data di erogazione e del relativo importo.
2. Le amministrazioni erogatrici di cui al comma 1 pubblicano,
altresi', nella apposita sezione del proprio sito web, il link al
rendiconto pubblicato sul sito web del beneficiario provvedendovi
entro trenta giorni dall'acquisizione degli elementi informativi di
cui al successivo art. 16, comma 5.
3. In caso di violazione degli obblighi di pubblicazione di cui ai
commi 1 e 2, a carico di ciascuna amministrazione erogatrice si
applicano le sanzioni previste dagli articoli 46 e 47 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33.