Art. 15 Obblighi in capo alle amministrazioni erogatrici 1. Le amministrazioni erogatrici del contributo del cinque per mille di cui di cui all'art. 13, comma 4, lettere da a) ad e), sono tenute, entro novanta giorni dalla data di erogazione del contributo, alla pubblicazione in apposita sezione del proprio sito web degli elenchi dei soggetti ai quali lo stesso contributo e' stato erogato, della data di erogazione e del relativo importo. 2. Le amministrazioni erogatrici di cui al comma 1 pubblicano, altresi', nella apposita sezione del proprio sito web, il link al rendiconto pubblicato sul sito web del beneficiario provvedendovi entro trenta giorni dall'acquisizione degli elementi informativi di cui al successivo art. 16, comma 5. 3. In caso di violazione degli obblighi di pubblicazione di cui ai commi 1 e 2, a carico di ciascuna amministrazione erogatrice si applicano le sanzioni previste dagli articoli 46 e 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.