Art. 16 Obblighi in capo ai beneficiari 1. I beneficiari destinatari delle quote di cui all'art. 1, commi 1 e 2, redigono, entro un anno dalla ricezione delle somme, un apposito rendiconto, accompagnato da una relazione illustrativa, dal quale risulti, in modo chiaro, trasparente e dettagliato, la destinazione e l'utilizzo delle somme percepite, utilizzando il modulo disponibile sul sito istituzionale delle amministrazioni competenti. Il rendiconto, in ogni caso, deve indicare: a) i dati identificativi del beneficiario, tra cui la denominazione sociale, il codice fiscale, la sede legale, l'indirizzo di posta elettronica e lo scopo dell'attivita' sociale, nonche' del rappresentante legale; b) l'anno finanziario cui si riferisce l'erogazione, la data di percezione e l'importo percepito; c) le spese sostenute per il funzionamento del soggetto beneficiario, ivi incluse le spese per risorse umane e per l'acquisto di beni e servizi, dettagliate per singole voci di spesa, con l'evidenziazione della loro riconduzione alle finalita' ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario; d) le altre voci di spesa comunque destinate ad attivita' direttamente riconducibili alle finalita' ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario; e) dettagliatamente gli eventuali accantonamenti delle somme percepite per la realizzazione di progetti pluriennali, con durata massima triennale, fermo restando l'obbligo di rendicontazione successivamente al loro utilizzo. 2. I rendiconti e le relative relazioni dovranno essere trasmesse, entro trenta giorni dalla data ultima prevista per la compilazione, all'amministrazione competente alla erogazione delle somme, per consentirne il controllo. A tal fine, la medesima amministrazione potra' richiedere l'acquisizione di ulteriore documentazione integrativa e potra' operare, anche a campione, controlli amministrativo-contabili delle rendicontazioni anche presso le sedi degli enti beneficiari. 3. Gli enti che hanno percepito contributi di importo inferiore a 20.000 euro non sono tenuti, salva espressa richiesta dell'amministrazione, all'invio del rendiconto e della relazione, che dovranno comunque essere redatti entro un anno dalla ricezione degli importi e conservati per 10 anni. 4. I beneficiari del contributo del cinque per mille non possono utilizzare le somme a tale titolo percepite per coprire le spese di pubblicita' sostenute per campagne di sensibilizzazione sulla destinazione della quota del cinque per mille, a pena di recupero del contributo ai sensi dell'art. 17. 5. I beneficiari di cui al comma 1 hanno, altresi', l'obbligo di pubblicare sul proprio sito web, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2 gli importi percepiti ed il rendiconto di cui al comma 1, dandone comunicazione all'amministrazione erogatrice entro i successivi sette giorni. 6. Nel caso di violazione degli obblighi di pubblicazione di cui al comma 5, l'amministrazione erogatrice diffida il beneficiario ad effettuare la citata pubblicazione assegnando un termine di trenta giorni e in caso di inerzia provvede all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al venticinque per cento del contributo percepito, secondo la disciplina recata dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibile. 7. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 6 sono versati sul pertinente capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, di regola, a mezzo bonifico bancario o postale o, in subordine, avvalendosi delle altre modalita' contemplate dall'art. 47 delle Istruzioni sul Servizio di tesoreria dello Stato, approvate con decreto 29 maggio 2007 del Ministro dell'economia e delle finanze.