Art. 16 
 
 
                   Obblighi in capo ai beneficiari 
 
  1. I beneficiari destinatari delle quote di cui all'art. 1, commi 1
e 2, redigono, entro un anno dalla ricezione delle somme, un apposito
rendiconto, accompagnato da una  relazione  illustrativa,  dal  quale
risulti, in modo chiaro, trasparente e dettagliato, la destinazione e
l'utilizzo delle somme percepite, utilizzando il  modulo  disponibile
sul  sito  istituzionale   delle   amministrazioni   competenti.   Il
rendiconto, in ogni caso, deve indicare: 
    a)  i  dati  identificativi  del   beneficiario,   tra   cui   la
denominazione sociale, il codice fiscale, la sede legale, l'indirizzo
di posta elettronica e lo scopo dell'attivita' sociale,  nonche'  del
rappresentante legale; 
    b) l'anno finanziario cui si riferisce l'erogazione, la  data  di
percezione e l'importo percepito; 
    c)  le  spese  sostenute  per  il  funzionamento   del   soggetto
beneficiario, ivi incluse le spese per risorse umane e per l'acquisto
di beni e  servizi,  dettagliate  per  singole  voci  di  spesa,  con
l'evidenziazione della loro riconduzione alle finalita' ed agli scopi
istituzionali del soggetto beneficiario; 
    d) le  altre  voci  di  spesa  comunque  destinate  ad  attivita'
direttamente riconducibili alle finalita' ed agli scopi istituzionali
del soggetto beneficiario; 
    e) dettagliatamente  gli  eventuali  accantonamenti  delle  somme
percepite per la realizzazione di progetti  pluriennali,  con  durata
massima  triennale,  fermo  restando  l'obbligo  di   rendicontazione
successivamente al loro utilizzo. 
  2. I rendiconti e le relative relazioni dovranno essere  trasmesse,
entro trenta giorni dalla data ultima prevista per  la  compilazione,
all'amministrazione  competente  alla  erogazione  delle  somme,  per
consentirne il controllo. A tal  fine,  la  medesima  amministrazione
potra'  richiedere   l'acquisizione   di   ulteriore   documentazione
integrativa  e  potra'   operare,   anche   a   campione,   controlli
amministrativo-contabili delle rendicontazioni anche presso  le  sedi
degli enti beneficiari. 
  3. Gli enti che hanno percepito contributi di importo  inferiore  a
20.000   euro   non   sono   tenuti,   salva    espressa    richiesta
dell'amministrazione, all'invio del rendiconto e della relazione, che
dovranno comunque essere redatti entro un anno dalla ricezione  degli
importi e conservati per 10 anni. 
  4. I beneficiari del contributo del cinque per  mille  non  possono
utilizzare le somme a tale titolo percepite per coprire le  spese  di
pubblicita'  sostenute  per  campagne  di   sensibilizzazione   sulla
destinazione della quota del cinque per mille, a pena di recupero del
contributo ai sensi dell'art. 17. 
  5. I beneficiari di cui al comma 1 hanno,  altresi',  l'obbligo  di
pubblicare sul proprio sito web, entro trenta giorni  dalla  scadenza
del termine di cui al comma 2 gli importi percepiti ed il  rendiconto
di  cui  al  comma  1,  dandone   comunicazione   all'amministrazione
erogatrice entro i successivi sette giorni. 
  6. Nel caso di violazione degli obblighi di pubblicazione di cui al
comma 5, l'amministrazione  erogatrice  diffida  il  beneficiario  ad
effettuare la citata pubblicazione assegnando un  termine  di  trenta
giorni e in caso di inerzia provvede all'irrogazione di una  sanzione
amministrativa  pecuniaria  pari  al  venticinque   per   cento   del
contributo percepito, secondo la disciplina  recata  dalla  legge  24
novembre 1981, n. 689, in quanto compatibile. 
  7. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal
comma  6  sono  versati  sul  pertinente  capitolo  dell'entrata  del
bilancio dello Stato, di regola, a mezzo bonifico bancario o  postale
o,  in  subordine,  avvalendosi  delle  altre  modalita'  contemplate
dall'art. 47 delle Istruzioni sul Servizio di tesoreria dello  Stato,
approvate con decreto 29 maggio 2007  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze.