Art. 16
Obblighi in capo ai beneficiari
1. I beneficiari destinatari delle quote di cui all'art. 1, commi 1
e 2, redigono, entro un anno dalla ricezione delle somme, un apposito
rendiconto, accompagnato da una relazione illustrativa, dal quale
risulti, in modo chiaro, trasparente e dettagliato, la destinazione e
l'utilizzo delle somme percepite, utilizzando il modulo disponibile
sul sito istituzionale delle amministrazioni competenti. Il
rendiconto, in ogni caso, deve indicare:
a) i dati identificativi del beneficiario, tra cui la
denominazione sociale, il codice fiscale, la sede legale, l'indirizzo
di posta elettronica e lo scopo dell'attivita' sociale, nonche' del
rappresentante legale;
b) l'anno finanziario cui si riferisce l'erogazione, la data di
percezione e l'importo percepito;
c) le spese sostenute per il funzionamento del soggetto
beneficiario, ivi incluse le spese per risorse umane e per l'acquisto
di beni e servizi, dettagliate per singole voci di spesa, con
l'evidenziazione della loro riconduzione alle finalita' ed agli scopi
istituzionali del soggetto beneficiario;
d) le altre voci di spesa comunque destinate ad attivita'
direttamente riconducibili alle finalita' ed agli scopi istituzionali
del soggetto beneficiario;
e) dettagliatamente gli eventuali accantonamenti delle somme
percepite per la realizzazione di progetti pluriennali, con durata
massima triennale, fermo restando l'obbligo di rendicontazione
successivamente al loro utilizzo.
2. I rendiconti e le relative relazioni dovranno essere trasmesse,
entro trenta giorni dalla data ultima prevista per la compilazione,
all'amministrazione competente alla erogazione delle somme, per
consentirne il controllo. A tal fine, la medesima amministrazione
potra' richiedere l'acquisizione di ulteriore documentazione
integrativa e potra' operare, anche a campione, controlli
amministrativo-contabili delle rendicontazioni anche presso le sedi
degli enti beneficiari.
3. Gli enti che hanno percepito contributi di importo inferiore a
20.000 euro non sono tenuti, salva espressa richiesta
dell'amministrazione, all'invio del rendiconto e della relazione, che
dovranno comunque essere redatti entro un anno dalla ricezione degli
importi e conservati per 10 anni.
4. I beneficiari del contributo del cinque per mille non possono
utilizzare le somme a tale titolo percepite per coprire le spese di
pubblicita' sostenute per campagne di sensibilizzazione sulla
destinazione della quota del cinque per mille, a pena di recupero del
contributo ai sensi dell'art. 17.
5. I beneficiari di cui al comma 1 hanno, altresi', l'obbligo di
pubblicare sul proprio sito web, entro trenta giorni dalla scadenza
del termine di cui al comma 2 gli importi percepiti ed il rendiconto
di cui al comma 1, dandone comunicazione all'amministrazione
erogatrice entro i successivi sette giorni.
6. Nel caso di violazione degli obblighi di pubblicazione di cui al
comma 5, l'amministrazione erogatrice diffida il beneficiario ad
effettuare la citata pubblicazione assegnando un termine di trenta
giorni e in caso di inerzia provvede all'irrogazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria pari al venticinque per cento del
contributo percepito, secondo la disciplina recata dalla legge 24
novembre 1981, n. 689, in quanto compatibile.
7. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal
comma 6 sono versati sul pertinente capitolo dell'entrata del
bilancio dello Stato, di regola, a mezzo bonifico bancario o postale
o, in subordine, avvalendosi delle altre modalita' contemplate
dall'art. 47 delle Istruzioni sul Servizio di tesoreria dello Stato,
approvate con decreto 29 maggio 2007 del Ministro dell'economia e
delle finanze.