Art. 17
Modalita' e termini per il recupero delle somme
1. I contributi erogati sono soggetti a recupero nei seguenti casi:
a) qualora la erogazione delle somme sia stata determinata sulla
base di dichiarazioni mendaci o basate su false attestazioni anche
documentali;
b) qualora venga accertato che il contributo erogato sia stato
impiegato per finalita' diverse da quelle perseguite
istituzionalmente dal soggetto beneficiario ovvero per spese di
pubblicita' per campagne di sensibilizzazione in violazione del
divieto di cui all'art. 16, comma 3;
c) qualora le somme erogate non siano state oggetto di
rendicontazione;
d) qualora gli enti che hanno percepito contributi non inviino il
rendiconto e la relazione;
e) qualora, a seguito di controlli, l'ente beneficiario sia
risultato non in possesso dei requisiti che danno titolo
all'ammissione al beneficio;
f) qualora l'ente, dopo l'erogazione delle somme allo stesso
destinate, risulti, invece, aver cessato l'attivita' o non svolgere
piu' l'attivita' che da' diritto al beneficio, prima dell'erogazione
delle somme medesime.
2. L'amministrazione competente, previa contestazione, in esito a
un procedimento in contraddittorio, provvede al recupero del
contributo e, nell'ipotesi di cui alla lettera a), del comma 1,
trasmette gli atti all'Autorita' giudiziaria.
3. Il recupero del contributo comporta l'obbligo a carico del
beneficiario di riversare all'erario, entro il termine di sessanta
giorni dalla notifica del provvedimento contestativo, l'ammontare
percepito, in tutto o in parte, rivalutato secondo gli indici
ufficiali Istat di inflazione in rapporto ai «prezzi al consumo per
le famiglie di operai ed impiegati» e maggiorato degli interessi
corrispettivi al tasso legale, con decorrenza dalla data di
erogazione del contributo. Ove l'obbligato non ottemperi al
versamento entro il termine fissato, il recupero coattivo dei
contributi e degli accessori al contributo stesso, rivalutazione ed
interessi, viene disposto secondo le modalita' previste dalla
normativa vigente. Resta salva l'applicazione delle sanzioni penali
ed amministrative.