Art. 17 Modalita' e termini per il recupero delle somme 1. I contributi erogati sono soggetti a recupero nei seguenti casi: a) qualora la erogazione delle somme sia stata determinata sulla base di dichiarazioni mendaci o basate su false attestazioni anche documentali; b) qualora venga accertato che il contributo erogato sia stato impiegato per finalita' diverse da quelle perseguite istituzionalmente dal soggetto beneficiario ovvero per spese di pubblicita' per campagne di sensibilizzazione in violazione del divieto di cui all'art. 16, comma 3; c) qualora le somme erogate non siano state oggetto di rendicontazione; d) qualora gli enti che hanno percepito contributi non inviino il rendiconto e la relazione; e) qualora, a seguito di controlli, l'ente beneficiario sia risultato non in possesso dei requisiti che danno titolo all'ammissione al beneficio; f) qualora l'ente, dopo l'erogazione delle somme allo stesso destinate, risulti, invece, aver cessato l'attivita' o non svolgere piu' l'attivita' che da' diritto al beneficio, prima dell'erogazione delle somme medesime. 2. L'amministrazione competente, previa contestazione, in esito a un procedimento in contraddittorio, provvede al recupero del contributo e, nell'ipotesi di cui alla lettera a), del comma 1, trasmette gli atti all'Autorita' giudiziaria. 3. Il recupero del contributo comporta l'obbligo a carico del beneficiario di riversare all'erario, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento contestativo, l'ammontare percepito, in tutto o in parte, rivalutato secondo gli indici ufficiali Istat di inflazione in rapporto ai «prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati» e maggiorato degli interessi corrispettivi al tasso legale, con decorrenza dalla data di erogazione del contributo. Ove l'obbligato non ottemperi al versamento entro il termine fissato, il recupero coattivo dei contributi e degli accessori al contributo stesso, rivalutazione ed interessi, viene disposto secondo le modalita' previste dalla normativa vigente. Resta salva l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative.