Art. 2 
 
 
           Accreditamento ai fini dell'accesso al riparto 
                 del contributo del cinque per mille 
 
  1.  Ai  fini  dell'accreditamento  per  l'accesso  al  riparto  del
contributo del cinque per mille  gli  enti  individuati  all'art.  1,
commi 1  e  2,  si  rivolgono  alle  amministrazioni  competenti.  In
particolare al: 
    a) Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il  tramite
dell'ufficio  del  registro  unico  nazionale   del   Terzo   settore
competente, ai sensi dell'art. 47, comma 1, del  decreto  legislativo
n. 117 del 2017, gli enti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a); 
    b) Ministero dell'universita' e della ricerca, gli  enti  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettera b); 
    c) Ministero della salute, gli enti di cui all'art. 1,  comma  1,
lettera c); 
    d) Comitato olimpico nazionale italiano, gli enti di cui all'art.
1, comma 1, lettera e); 
    e) Agenzia delle entrate, gli enti di cui all'art.  1,  comma  2,
destinatari del contributo fino all'operativita' del  registro  unico
nazionale del Terzo settore. 
  2. L'accesso dei comuni al riparto del contributo  del  cinque  per
mille per le finalita' di cui all'art. 1, comma 1, lettera d), non e'
subordinato ad una preventiva domanda di accreditamento. 
  3.  E'  consentito  l'accreditamento  per  piu'  finalita'  di  cui
all'art. 1, purche' l'ente sia  in  possesso  di  tutti  i  requisiti
prescritti per ciascuna categoria.