Art. 2 Accreditamento ai fini dell'accesso al riparto del contributo del cinque per mille 1. Ai fini dell'accreditamento per l'accesso al riparto del contributo del cinque per mille gli enti individuati all'art. 1, commi 1 e 2, si rivolgono alle amministrazioni competenti. In particolare al: a) Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il tramite dell'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore competente, ai sensi dell'art. 47, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017, gli enti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a); b) Ministero dell'universita' e della ricerca, gli enti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b); c) Ministero della salute, gli enti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c); d) Comitato olimpico nazionale italiano, gli enti di cui all'art. 1, comma 1, lettera e); e) Agenzia delle entrate, gli enti di cui all'art. 1, comma 2, destinatari del contributo fino all'operativita' del registro unico nazionale del Terzo settore. 2. L'accesso dei comuni al riparto del contributo del cinque per mille per le finalita' di cui all'art. 1, comma 1, lettera d), non e' subordinato ad una preventiva domanda di accreditamento. 3. E' consentito l'accreditamento per piu' finalita' di cui all'art. 1, purche' l'ente sia in possesso di tutti i requisiti prescritti per ciascuna categoria.