Art. 3 
 
 
         Modalita' e termini di accreditamento per gli enti 
      del Terzo settore di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) 
 
  1. Gli enti di cui all'art. 1,  comma  1,  lettera  a),  dichiarano
espressamente in sede di iscrizione, per via telematica, al  registro
unico nazionale del Terzo settore se intendono accreditarsi  ai  fini
dell'accesso al contributo del cinque per mille.  L'ente  interessato
puo' accreditarsi anche successivamente all'iscrizione  nel  registro
unico nazionale del Terzo settore entro la data di cui al comma 2  ai
fini dell'accesso al contributo a decorrere dallo stesso esercizio in
corso. 
  2. Il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  redige
l'elenco degli enti che risultano iscritti, ai sensi dell'art. 47 del
decreto legislativo  2  agosto  2017,  n.  117,  nel  registro  unico
nazionale del Terzo settore e che abbiano dichiarato, entro  la  data
del 10 aprile, di voler partecipare al riparto della quota del cinque
per mille. 
  3. Entro il 20 aprile il predetto Ministero  pubblica  sul  proprio
sito web l'elenco  di  cui  al  comma  2.  Il  legale  rappresentante
dell'ente,  entro  il  30  aprile,  puo'  chiedere  la  rettifica  di
eventuali errori di iscrizione. 
  4. Il Ministero pubblica, entro il 10 maggio, l'elenco  degli  enti
del terzo settore iscritti al contributo con le variazioni apportate,
indicando per ciascun nominativo  la  denominazione,  la  sede  e  il
codice fiscale. 
  5. Se i termini di cui al presente articolo scadono di sabato o  in
giorno festivo, gli stessi sono prorogati al primo giorno  lavorativo
successivo.