Art. 3
Modalita' e termini di accreditamento per gli enti
del Terzo settore di cui all'art. 1, comma 1, lettera a)
1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), dichiarano
espressamente in sede di iscrizione, per via telematica, al registro
unico nazionale del Terzo settore se intendono accreditarsi ai fini
dell'accesso al contributo del cinque per mille. L'ente interessato
puo' accreditarsi anche successivamente all'iscrizione nel registro
unico nazionale del Terzo settore entro la data di cui al comma 2 ai
fini dell'accesso al contributo a decorrere dallo stesso esercizio in
corso.
2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali redige
l'elenco degli enti che risultano iscritti, ai sensi dell'art. 47 del
decreto legislativo 2 agosto 2017, n. 117, nel registro unico
nazionale del Terzo settore e che abbiano dichiarato, entro la data
del 10 aprile, di voler partecipare al riparto della quota del cinque
per mille.
3. Entro il 20 aprile il predetto Ministero pubblica sul proprio
sito web l'elenco di cui al comma 2. Il legale rappresentante
dell'ente, entro il 30 aprile, puo' chiedere la rettifica di
eventuali errori di iscrizione.
4. Il Ministero pubblica, entro il 10 maggio, l'elenco degli enti
del terzo settore iscritti al contributo con le variazioni apportate,
indicando per ciascun nominativo la denominazione, la sede e il
codice fiscale.
5. Se i termini di cui al presente articolo scadono di sabato o in
giorno festivo, gli stessi sono prorogati al primo giorno lavorativo
successivo.