Art. 3 Modalita' e termini di accreditamento per gli enti del Terzo settore di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) 1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), dichiarano espressamente in sede di iscrizione, per via telematica, al registro unico nazionale del Terzo settore se intendono accreditarsi ai fini dell'accesso al contributo del cinque per mille. L'ente interessato puo' accreditarsi anche successivamente all'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore entro la data di cui al comma 2 ai fini dell'accesso al contributo a decorrere dallo stesso esercizio in corso. 2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali redige l'elenco degli enti che risultano iscritti, ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo 2 agosto 2017, n. 117, nel registro unico nazionale del Terzo settore e che abbiano dichiarato, entro la data del 10 aprile, di voler partecipare al riparto della quota del cinque per mille. 3. Entro il 20 aprile il predetto Ministero pubblica sul proprio sito web l'elenco di cui al comma 2. Il legale rappresentante dell'ente, entro il 30 aprile, puo' chiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione. 4. Il Ministero pubblica, entro il 10 maggio, l'elenco degli enti del terzo settore iscritti al contributo con le variazioni apportate, indicando per ciascun nominativo la denominazione, la sede e il codice fiscale. 5. Se i termini di cui al presente articolo scadono di sabato o in giorno festivo, gli stessi sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo.