Art. 4 Modalita' e termini di accreditamento per gli enti della ricerca scientifica e dell'universita' di cui all'art. 1, comma 1, lettera b). 1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), presentano al Ministero dell'universita' e della ricerca (MUR), entro il 10 aprile, la domanda di iscrizione ai fini dell'accesso al contributo del cinque per mille soltanto per via telematica, utilizzando esclusivamente il prodotto informatico reso disponibile sul sito web del Ministero. 2. Gli enti compilano il modulo di domanda, conforme al fac-simile pubblicato sul sito web del MUR contenente una autocertificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente, relativa al possesso dei requisiti ai fini dell'ammissione al contributo e attestante l'appartenenza dell'ente ad una delle tipologie previste dall'art. 1, comma 1, lettera b). 3. Entro il 20 aprile il MUR pubblica sul proprio sito web l'elenco degli enti iscritti. Il legale rappresentante dell'ente, entro il 30 aprile, puo' chiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione. 4. Effettuati gli opportuni controlli presso l'Anagrafe nazionale delle ricerche il MUR entro il 10 maggio, pubblica l'elenco degli enti iscritti con le variazioni apportate, indicando per ciascun nominativo la denominazione, la sede e il codice fiscale. 5. Se i termini di cui al presente articolo scadono di sabato o in giorno festivo, gli stessi sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo.