Art. 4 
 
 
Modalita' e termini di accreditamento  per  gli  enti  della  ricerca
  scientifica e dell'universita' di cui all'art. 1, comma 1,  lettera
  b). 
 
  1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b),  presentano  al
Ministero dell'universita' e della ricerca (MUR), entro il 10 aprile,
la domanda di iscrizione  ai  fini  dell'accesso  al  contributo  del
cinque  per  mille   soltanto   per   via   telematica,   utilizzando
esclusivamente il prodotto informatico reso disponibile sul sito  web
del Ministero. 
  2. Gli enti compilano il modulo di domanda, conforme al  fac-simile
pubblicato sul sito web del MUR contenente una autocertificazione, ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
n. 445, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente,
relativa  al  possesso  dei  requisiti  ai  fini  dell'ammissione  al
contributo  e  attestante  l'appartenenza  dell'ente  ad  una   delle
tipologie previste dall'art. 1, comma 1, lettera b). 
  3. Entro il 20 aprile il MUR pubblica sul proprio sito web l'elenco
degli enti iscritti. Il legale rappresentante dell'ente, entro il  30
aprile, puo' chiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione. 
  4. Effettuati gli opportuni controlli presso  l'Anagrafe  nazionale
delle ricerche il MUR entro il 10  maggio,  pubblica  l'elenco  degli
enti iscritti con le  variazioni  apportate,  indicando  per  ciascun
nominativo la denominazione, la sede e il codice fiscale. 
  5. Se i termini di cui al presente articolo scadono di sabato o  in
giorno festivo, gli stessi sono prorogati al primo giorno  lavorativo
successivo.