Art. 5 Modalita' e termini di accreditamento per gli enti della ricerca sanitaria di cui all'art. 1, comma 1, lettera c). 1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), presentano al Ministero della salute - Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanita', entro il 10 aprile, la domanda di iscrizione ai fini dell'accesso al contributo del cinque per mille. 2. L'istanza deve contenere l'indicazione della denominazione, della sede e del codice fiscale ed essere corredata da una dichiarazione recante l'attivita' di ricerca sanitaria svolta, i contributi erogati, le proprie strutture di ricerca utilizzate per la realizzazione dei programmi di ricerca approvati dallo stesso Ministero della salute. 3. Entro il 20 aprile il medesimo Ministero pubblica sul proprio sito web l'elenco degli enti iscritti. Il legale rappresentante dell'ente puo' chiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione entro il 30 aprile. 4. Il Ministero della salute, entro il successivo 10 maggio, pubblica sul proprio sito l'elenco degli enti della ricerca sanitaria da ammettere al finanziamento, indicando per ciascun nominativo la denominazione, la sede e il codice fiscale. 5. Se i termini di cui al presente articolo scadono di sabato o in giorno festivo, gli stessi sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo.