Art. 5 
 
 
Modalita' e termini di accreditamento  per  gli  enti  della  ricerca
  sanitaria di cui all'art. 1, comma 1, lettera c). 
 
  1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c),  presentano  al
Ministero  della  salute  -  Direzione  generale  della   ricerca   e
dell'innovazione in sanita',  entro  il  10  aprile,  la  domanda  di
iscrizione ai fini dell'accesso al contributo del cinque per mille. 
  2. L'istanza  deve  contenere  l'indicazione  della  denominazione,
della  sede  e  del  codice  fiscale  ed  essere  corredata  da   una
dichiarazione recante l'attivita'  di  ricerca  sanitaria  svolta,  i
contributi erogati, le proprie strutture di ricerca utilizzate per la
realizzazione  dei  programmi  di  ricerca  approvati  dallo   stesso
Ministero della salute. 
  3. Entro il 20 aprile il medesimo Ministero  pubblica  sul  proprio
sito web l'elenco  degli  enti  iscritti.  Il  legale  rappresentante
dell'ente  puo'  chiedere  la  rettifica  di  eventuali   errori   di
iscrizione entro il 30 aprile. 
  4. Il Ministero  della  salute,  entro  il  successivo  10  maggio,
pubblica sul proprio sito l'elenco degli enti della ricerca sanitaria
da ammettere al finanziamento, indicando per  ciascun  nominativo  la
denominazione, la sede e il codice fiscale. 
  5. Se i termini di cui al presente articolo scadono di sabato o  in
giorno festivo, gli stessi sono prorogati al primo giorno  lavorativo
successivo.