Art. 6 Modalita' e termini di accreditamento per le Associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 1, comma 1, lettera e). 1. Le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 1, comma 1, lettera e), presentano al Comitato olimpico nazionale italiano, domanda di iscrizione ai fini dell'accesso al contributo del cinque per mille. Il Comitato puo' stipulare apposita convenzione con l'Agenzia delle entrate per la gestione della procedura di iscrizione. 2. L'iscrizione si effettua entro il 10 aprile, utilizzando esclusivamente il prodotto informatico reso disponibile nel sito web del predetto Comitato. 3. Il modulo della domanda di iscrizione, conforme al fac-simile pubblicato sul sito web del CONI, prevede un'autocertificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, resa dal rappresentante legale dell'ente richiedente, attestante: a) la denominazione, la sede legale e il codice fiscale dell'ente; b) la costituzione ai sensi dell'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289; c) il possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI; d) l'affiliazione ad una Federazione sportiva nazionale o ad una disciplina sportiva associata o ad un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI; e) la presenza nell'ambito dell'organizzazione del settore giovanile; f) l'effettivo svolgimento in via prevalente di attivita' di avviamento e formazione allo sport dei giovani di eta' inferiore a 18 anni, ovvero di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di eta' non inferiore a 60 anni, o nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari. 4. Entro il 20 aprile il CONI pubblica sul proprio sito web l'elenco degli enti iscritti. Il legale rappresentante dell'ente puo' chiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione entro il 30 aprile. 5. Il CONI, entro il 10 maggio, pubblica l'elenco degli enti iscritti con le variazioni apportate, indicando per ciascun nominativo la denominazione, la sede e il codice fiscale. 6. Se i termini di cui al presente articolo scadono di sabato o in giorno festivo, gli stessi sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo.