Art. 6 
 
 
Modalita' e termini di accreditamento per  le  Associazioni  sportive
  dilettantistiche di cui all'art. 1, comma 1, lettera e). 
 
  1. Le associazioni sportive dilettantistiche  di  cui  all'art.  1,
comma 1,  lettera  e),  presentano  al  Comitato  olimpico  nazionale
italiano, domanda di iscrizione ai fini  dell'accesso  al  contributo
del cinque per mille. Il Comitato puo' stipulare apposita convenzione
con l'Agenzia delle  entrate  per  la  gestione  della  procedura  di
iscrizione. 
  2.  L'iscrizione  si  effettua  entro  il  10  aprile,  utilizzando
esclusivamente il prodotto informatico reso disponibile nel sito  web
del predetto Comitato. 
  3. Il modulo della domanda di iscrizione,  conforme  al  fac-simile
pubblicato sul sito web del CONI, prevede  un'autocertificazione,  ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
n.  445,  resa  dal  rappresentante  legale  dell'ente   richiedente,
attestante: 
    a)  la  denominazione,  la  sede  legale  e  il  codice   fiscale
dell'ente; 
    b) la costituzione ai sensi dell'art. 90 della legge 27  dicembre
2002, n. 289; 
    c) il possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal
CONI; 
    d) l'affiliazione ad una Federazione sportiva nazionale o ad  una
disciplina sportiva associata o ad un  ente  di  promozione  sportiva
riconosciuto dal CONI; 
    e)  la  presenza  nell'ambito  dell'organizzazione  del   settore
giovanile; 
    f) l'effettivo svolgimento in  via  prevalente  di  attivita'  di
avviamento e formazione allo sport dei giovani di eta' inferiore a 18
anni, ovvero di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone
di eta' non  inferiore  a  60  anni,  o  nei  confronti  di  soggetti
svantaggiati  in  ragione  delle   condizioni   fisiche,   psichiche,
economiche, sociali o familiari. 
  4. Entro il 20  aprile  il  CONI  pubblica  sul  proprio  sito  web
l'elenco degli enti iscritti. Il legale rappresentante dell'ente puo'
chiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione entro  il  30
aprile. 
  5. Il CONI, entro  il  10  maggio,  pubblica  l'elenco  degli  enti
iscritti  con  le  variazioni  apportate,   indicando   per   ciascun
nominativo la denominazione, la sede e il codice fiscale. 
  6. Se i termini di cui al presente articolo scadono di sabato o  in
giorno festivo, gli stessi sono prorogati al primo giorno  lavorativo
successivo.