Art. 6
Modalita' e termini di accreditamento per le Associazioni sportive
dilettantistiche di cui all'art. 1, comma 1, lettera e).
1. Le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 1,
comma 1, lettera e), presentano al Comitato olimpico nazionale
italiano, domanda di iscrizione ai fini dell'accesso al contributo
del cinque per mille. Il Comitato puo' stipulare apposita convenzione
con l'Agenzia delle entrate per la gestione della procedura di
iscrizione.
2. L'iscrizione si effettua entro il 10 aprile, utilizzando
esclusivamente il prodotto informatico reso disponibile nel sito web
del predetto Comitato.
3. Il modulo della domanda di iscrizione, conforme al fac-simile
pubblicato sul sito web del CONI, prevede un'autocertificazione, ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, resa dal rappresentante legale dell'ente richiedente,
attestante:
a) la denominazione, la sede legale e il codice fiscale
dell'ente;
b) la costituzione ai sensi dell'art. 90 della legge 27 dicembre
2002, n. 289;
c) il possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal
CONI;
d) l'affiliazione ad una Federazione sportiva nazionale o ad una
disciplina sportiva associata o ad un ente di promozione sportiva
riconosciuto dal CONI;
e) la presenza nell'ambito dell'organizzazione del settore
giovanile;
f) l'effettivo svolgimento in via prevalente di attivita' di
avviamento e formazione allo sport dei giovani di eta' inferiore a 18
anni, ovvero di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone
di eta' non inferiore a 60 anni, o nei confronti di soggetti
svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche,
economiche, sociali o familiari.
4. Entro il 20 aprile il CONI pubblica sul proprio sito web
l'elenco degli enti iscritti. Il legale rappresentante dell'ente puo'
chiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione entro il 30
aprile.
5. Il CONI, entro il 10 maggio, pubblica l'elenco degli enti
iscritti con le variazioni apportate, indicando per ciascun
nominativo la denominazione, la sede e il codice fiscale.
6. Se i termini di cui al presente articolo scadono di sabato o in
giorno festivo, gli stessi sono prorogati al primo giorno lavorativo
successivo.