Art. 7 Modalita' e termini di accreditamento per gli enti del volontariato di cui all'art. 1, comma 2 1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 2, che intendono partecipare al riparto presentano istanza di accreditamento all'Agenzia delle entrate entro il 10 aprile. L'iscrizione si effettua esclusivamente in via telematica, utilizzando il prodotto informatico reso disponibile nel sito web della predetta Agenzia. 2. La domanda, contenente una autocertificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, resa dal rappresentante legale dell'ente richiedente, relativa alla sussistenza dei requisiti attestante l'iscrizione all'anagrafe, registro o albo di appartenenza, puo' essere inviata direttamente dai soggetti abilitati ai servizi telematici, in possesso di pin code, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica secondo le vigenti disposizioni di legge. In tale ultima ipotesi gli intermediari abilitati hanno l'obbligo di conservazione di cui all'art. 3, comma 9-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. 3. L'elenco dei soggetti iscritti, contenente l'indicazione della denominazione, della sede, del codice fiscale di ciascun nominativo e' pubblicato dall'Agenzia delle entrate entro il 20 aprile sul proprio sito istituzionale. 4. Eventuali errori di iscrizione rilevati nell'elenco di cui al comma 3, possono essere fatti valere, entro il 30 aprile, dal legale rappresentante dell'ente, ovvero da un suo delegato, presso la Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente. L'Agenzia delle entrate, entro il 10 maggio, pubblica sul proprio sito istituzionale la versione aggiornata dell'elenco. 5. Se i termini di cui al presente articolo scadono di sabato o in giorno festivo, gli stessi sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo.