Art. 7 
 
 
         Modalita' e termini di accreditamento per gli enti 
             del volontariato di cui all'art. 1, comma 2 
 
  1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 2, che  intendono  partecipare
al riparto presentano istanza  di  accreditamento  all'Agenzia  delle
entrate entro il 10 aprile. L'iscrizione si  effettua  esclusivamente
in  via  telematica,  utilizzando  il   prodotto   informatico   reso
disponibile nel sito web della predetta Agenzia. 
  2. La domanda, contenente  una  autocertificazione,  ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,
resa dal rappresentante legale dell'ente richiedente,  relativa  alla
sussistenza  dei  requisiti  attestante  l'iscrizione   all'anagrafe,
registro o albo di appartenenza, puo' essere inviata direttamente dai
soggetti abilitati ai servizi telematici, in possesso  di  pin  code,
ovvero per il tramite degli intermediari abilitati alla  trasmissione
telematica secondo le vigenti disposizioni di legge. In  tale  ultima
ipotesi gli intermediari abilitati hanno l'obbligo  di  conservazione
di cui all'art. 3, comma 9-bis,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. 
  3. L'elenco dei soggetti iscritti, contenente  l'indicazione  della
denominazione, della sede, del codice fiscale di  ciascun  nominativo
e' pubblicato dall'Agenzia delle  entrate  entro  il  20  aprile  sul
proprio sito istituzionale. 
  4. Eventuali errori di iscrizione rilevati nell'elenco  di  cui  al
comma 3, possono essere fatti valere, entro il 30 aprile, dal  legale
rappresentante dell'ente,  ovvero  da  un  suo  delegato,  presso  la
Direzione  regionale  dell'Agenzia  delle  entrate   territorialmente
competente. L'Agenzia delle entrate, entro il 10 maggio, pubblica sul
proprio sito istituzionale la versione aggiornata dell'elenco. 
  5. Se i termini di cui al presente articolo scadono di sabato o  in
giorno festivo, gli stessi sono prorogati al primo giorno  lavorativo
successivo.