Art. 7
Modalita' e termini di accreditamento per gli enti
del volontariato di cui all'art. 1, comma 2
1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 2, che intendono partecipare
al riparto presentano istanza di accreditamento all'Agenzia delle
entrate entro il 10 aprile. L'iscrizione si effettua esclusivamente
in via telematica, utilizzando il prodotto informatico reso
disponibile nel sito web della predetta Agenzia.
2. La domanda, contenente una autocertificazione, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
resa dal rappresentante legale dell'ente richiedente, relativa alla
sussistenza dei requisiti attestante l'iscrizione all'anagrafe,
registro o albo di appartenenza, puo' essere inviata direttamente dai
soggetti abilitati ai servizi telematici, in possesso di pin code,
ovvero per il tramite degli intermediari abilitati alla trasmissione
telematica secondo le vigenti disposizioni di legge. In tale ultima
ipotesi gli intermediari abilitati hanno l'obbligo di conservazione
di cui all'art. 3, comma 9-bis, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
3. L'elenco dei soggetti iscritti, contenente l'indicazione della
denominazione, della sede, del codice fiscale di ciascun nominativo
e' pubblicato dall'Agenzia delle entrate entro il 20 aprile sul
proprio sito istituzionale.
4. Eventuali errori di iscrizione rilevati nell'elenco di cui al
comma 3, possono essere fatti valere, entro il 30 aprile, dal legale
rappresentante dell'ente, ovvero da un suo delegato, presso la
Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate territorialmente
competente. L'Agenzia delle entrate, entro il 10 maggio, pubblica sul
proprio sito istituzionale la versione aggiornata dell'elenco.
5. Se i termini di cui al presente articolo scadono di sabato o in
giorno festivo, gli stessi sono prorogati al primo giorno lavorativo
successivo.