Art. 8
Elenco permanente degli enti accreditati
1. L'accreditamento al riparto della quota del cinque per mille
regolarmente eseguito ai sensi degli articoli da 3 a 7 esplica
effetti, fermi restando i requisiti per l'accesso al beneficio, anche
per gli esercizi finanziari successivi a quello di iscrizione.
2. Ciascuna amministrazione di cui all'art. 2, comma 1, pubblica
sul proprio sito web, entro il 31 marzo di ogni anno, l'elenco
permanente degli enti accreditati nei precedenti esercizi, integrato
e aggiornato a seguito degli errori segnalati, delle variazioni dei
dati intervenute, delle revoche comunicate e delle cancellazioni
effettuate.
3. Il rappresentante legale dell'ente beneficiario comunica
all'amministrazione competente le variazioni dei requisiti per
l'accesso al beneficio, nei successivi trenta giorni, mediante
dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. In caso di sopravvenuta perdita
dei requisiti da parte dell'ente, il rappresentante legale, entro i
successivi trenta giorni, sottoscrive e trasmette all'amministrazione
competente la richiesta di cancellazione dall'elenco permanente.
Qualora il contributo sia stato indebitamente percepito dall'ente in
carenza dei requisiti, si applicano le disposizioni dell'art. 17.
4. Ciascuna amministrazione di cui all'art. 2, comma 1, effettua
controlli circa il possesso dei requisiti da parte dei soggetti
accreditati ai fini dell'ammissione al riparto delle somme del cinque
per mille, disponendo, in caso di perdita dei requisiti, l'esclusione
dal riparto e la cancellazione dall'elenco permanente di cui al comma
2.