Art. 8 Elenco permanente degli enti accreditati 1. L'accreditamento al riparto della quota del cinque per mille regolarmente eseguito ai sensi degli articoli da 3 a 7 esplica effetti, fermi restando i requisiti per l'accesso al beneficio, anche per gli esercizi finanziari successivi a quello di iscrizione. 2. Ciascuna amministrazione di cui all'art. 2, comma 1, pubblica sul proprio sito web, entro il 31 marzo di ogni anno, l'elenco permanente degli enti accreditati nei precedenti esercizi, integrato e aggiornato a seguito degli errori segnalati, delle variazioni dei dati intervenute, delle revoche comunicate e delle cancellazioni effettuate. 3. Il rappresentante legale dell'ente beneficiario comunica all'amministrazione competente le variazioni dei requisiti per l'accesso al beneficio, nei successivi trenta giorni, mediante dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. In caso di sopravvenuta perdita dei requisiti da parte dell'ente, il rappresentante legale, entro i successivi trenta giorni, sottoscrive e trasmette all'amministrazione competente la richiesta di cancellazione dall'elenco permanente. Qualora il contributo sia stato indebitamente percepito dall'ente in carenza dei requisiti, si applicano le disposizioni dell'art. 17. 4. Ciascuna amministrazione di cui all'art. 2, comma 1, effettua controlli circa il possesso dei requisiti da parte dei soggetti accreditati ai fini dell'ammissione al riparto delle somme del cinque per mille, disponendo, in caso di perdita dei requisiti, l'esclusione dal riparto e la cancellazione dall'elenco permanente di cui al comma 2.