Art. 8 
 
 
              Elenco permanente degli enti accreditati 
 
  1. L'accreditamento al riparto della quota  del  cinque  per  mille
regolarmente eseguito ai sensi  degli  articoli  da  3  a  7  esplica
effetti, fermi restando i requisiti per l'accesso al beneficio, anche
per gli esercizi finanziari successivi a quello di iscrizione. 
  2. Ciascuna amministrazione di cui all'art. 2,  comma  1,  pubblica
sul proprio sito web, entro  il  31  marzo  di  ogni  anno,  l'elenco
permanente degli enti accreditati nei precedenti esercizi,  integrato
e aggiornato a seguito degli errori segnalati, delle  variazioni  dei
dati intervenute, delle  revoche  comunicate  e  delle  cancellazioni
effettuate. 
  3.  Il  rappresentante  legale  dell'ente   beneficiario   comunica
all'amministrazione  competente  le  variazioni  dei  requisiti   per
l'accesso  al  beneficio,  nei  successivi  trenta  giorni,  mediante
dichiarazione  resa  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. In caso di sopravvenuta  perdita
dei requisiti da parte dell'ente, il rappresentante legale,  entro  i
successivi trenta giorni, sottoscrive e trasmette all'amministrazione
competente la  richiesta  di  cancellazione  dall'elenco  permanente.
Qualora il contributo sia stato indebitamente percepito dall'ente  in
carenza dei requisiti, si applicano le disposizioni dell'art. 17. 
  4. Ciascuna amministrazione di cui all'art. 2,  comma  1,  effettua
controlli circa il possesso  dei  requisiti  da  parte  dei  soggetti
accreditati ai fini dell'ammissione al riparto delle somme del cinque
per mille, disponendo, in caso di perdita dei requisiti, l'esclusione
dal riparto e la cancellazione dall'elenco permanente di cui al comma
2.