Art. 9
Elenchi degli enti ammessi ed esclusi
1. Ciascuna amministrazione competente di cui all'art. 2, comma 1,
effettuati i necessari controlli e verifiche, pubblica, entro il 31
dicembre, sul proprio sito l'elenco complessivo degli enti ammessi e
quello degli enti esclusi, comprendenti gli enti accreditati nello
stesso esercizio finanziario e quelli gia' accreditati negli esercizi
finanziari precedenti presenti nell'elenco di cui all'art. 8, comma
2. Gli elenchi sono trasmessi, entro la stessa data, all'Agenzia
delle entrate ai fini del riparto della quota del cinque per mille
cosi' come effettuato ai sensi dell'art. 11.
2. Entro il settimo mese successivo a quello di scadenza del
termine per la presentazione delle dichiarazioni di cui all'art. 10,
comma 1, l'Agenzia delle entrate pubblica gli elenchi degli enti
ammessi ed esclusi dal beneficio, trasmessi ai sensi del comma 1 da
ciascuna amministrazione competente, con l'indicazione delle scelte
attribuite e dei relativi importi determinati ai sensi dell'art. 11.
3. L'Agenzia delle entrate procede, altresi', per ciascun esercizio
finanziario, alla pubblicazione dell'elenco completo degli enti
ammessi al contributo per una o piu' finalita' con l'indicazione, per
ciascun ente, dei dati relativi alle scelte totali ricevute e agli
importi complessivi percepiti, al fine di rendere noti il contributo
percepito anche in forma aggregata.