Art. 9 
 
 
                Elenchi degli enti ammessi ed esclusi 
 
  1. Ciascuna amministrazione competente di cui all'art. 2, comma  1,
effettuati i necessari controlli e verifiche, pubblica, entro  il  31
dicembre, sul proprio sito l'elenco complessivo degli enti ammessi  e
quello degli enti esclusi, comprendenti gli  enti  accreditati  nello
stesso esercizio finanziario e quelli gia' accreditati negli esercizi
finanziari precedenti presenti nell'elenco di cui all'art.  8,  comma
2. Gli elenchi sono trasmessi,  entro  la  stessa  data,  all'Agenzia
delle entrate ai fini del riparto della quota del  cinque  per  mille
cosi' come effettuato ai sensi dell'art. 11. 
  2. Entro il settimo  mese  successivo  a  quello  di  scadenza  del
termine per la presentazione delle dichiarazioni di cui all'art.  10,
comma 1, l'Agenzia delle entrate  pubblica  gli  elenchi  degli  enti
ammessi ed esclusi dal beneficio, trasmessi ai sensi del comma  1  da
ciascuna amministrazione competente, con l'indicazione  delle  scelte
attribuite e dei relativi importi determinati ai sensi dell'art. 11. 
  3. L'Agenzia delle entrate procede, altresi', per ciascun esercizio
finanziario,  alla  pubblicazione  dell'elenco  completo  degli  enti
ammessi al contributo per una o piu' finalita' con l'indicazione, per
ciascun ente, dei dati relativi alle scelte totali  ricevute  e  agli
importi complessivi percepiti, al fine di rendere noti il  contributo
percepito anche in forma aggregata.