Art. 9 Elenchi degli enti ammessi ed esclusi 1. Ciascuna amministrazione competente di cui all'art. 2, comma 1, effettuati i necessari controlli e verifiche, pubblica, entro il 31 dicembre, sul proprio sito l'elenco complessivo degli enti ammessi e quello degli enti esclusi, comprendenti gli enti accreditati nello stesso esercizio finanziario e quelli gia' accreditati negli esercizi finanziari precedenti presenti nell'elenco di cui all'art. 8, comma 2. Gli elenchi sono trasmessi, entro la stessa data, all'Agenzia delle entrate ai fini del riparto della quota del cinque per mille cosi' come effettuato ai sensi dell'art. 11. 2. Entro il settimo mese successivo a quello di scadenza del termine per la presentazione delle dichiarazioni di cui all'art. 10, comma 1, l'Agenzia delle entrate pubblica gli elenchi degli enti ammessi ed esclusi dal beneficio, trasmessi ai sensi del comma 1 da ciascuna amministrazione competente, con l'indicazione delle scelte attribuite e dei relativi importi determinati ai sensi dell'art. 11. 3. L'Agenzia delle entrate procede, altresi', per ciascun esercizio finanziario, alla pubblicazione dell'elenco completo degli enti ammessi al contributo per una o piu' finalita' con l'indicazione, per ciascun ente, dei dati relativi alle scelte totali ricevute e agli importi complessivi percepiti, al fine di rendere noti il contributo percepito anche in forma aggregata.