IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 27 dicembre  2019,  n.  160,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio
pluriennale per il triennio  2020-2022»  (pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019) ed in particolare  la  tabella
10 relativa al Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  ivi
allegata; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  30
dicembre 2019, recante «Ripartizione in capitoli delle Unita' di voto
parlamentare relative al  bilancio  di  previsione  dello  Stato  per
l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2021-2022»  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2019; 
  Visto  l'art.  53  del  decreto-legge  26  ottobre  2019,  n.   124
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252  del  26  ottobre  2019),
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.  157,
recante «Disposizioni urgenti  in  materia  fiscale  e  per  esigenze
indifferibili»  (pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  301  del  24
dicembre 2019),  che  intende  rilanciare  gli  investimenti  per  il
ricambio del parco  veicolare  delle  imprese  di  autotrasporto  con
l'obiettivo di perseguire un minor livello di emissioni inquinanti; 
  Considerato che con  il  suddetto  articolo  sono  state  stanziate
ulteriori risorse finanziarie per complessivi 12,9  milioni  di  euro
per ciascuna annualita' del biennio 2019-2020 finalizzate al  rinnovo
del parco  veicolare  delle  imprese  di  autotrasporto  subordinando
l'erogazione del contributo al contestuale obbligo di radiazione  per
rottamazione dei veicoli obsoleti; 
  Considerato  che,  ai  sensi  del  sopra   citato   art.   53   del
decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, le disposizioni di  attuazione
sono disciplinate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti da adottarsi di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze; 
  Considerato che dette  risorse  risultano  appostate  sul  capitolo
7309-PG  4  del  bilancio   di   previsione   del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti; 
  Considerato che i contributi finanziari di cui al presente  decreto
costituiscono fattispecie di aiuti  di  Stato  ai  sensi  e  per  gli
effetti degli articoli 107  e  108  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea; 
  Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del
17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con
il mercato comune in  applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
Trattato e,  in  particolare,  l'art.  17  che  consente  aiuti  agli
investimenti a favore delle piccole  e  medie  imprese,  nonche'  gli
articoli 36 e 37 che consentono aiuti agli investimenti per innalzare
il livello della  tutela  ambientale  o  l'adeguamento  anticipato  a
future norme dell'Unione europea; 
  Visto, inoltre, l'art. 8  del  summenzionato  regolamento  (UE)  n.
651/2014 in materia di cumulo  di  contributi  costituenti  aiuti  di
Stato; 
  Visto l'art. 10, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n.  595/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno  2009,  relativo
all'omologazione dei veicoli a motore  e  dei  motori  riguardo  alle
emissioni  dei  veicoli  pesanti  (euro  VI)   e   all'accesso   alle
informazioni  relative  alla  riparazione  e  alla  manutenzione  del
veicolo che prevede la possibilita' della  concessione  di  incentivi
finanziari per la demolizione di veicoli non conformi al  regolamento
stesso; 
  Visto, altresi', il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione
del 18 dicembre 2013 in materia di Aiuti di importo minore  c.d.  «de
minimis», 
  Vista la legge 29 luglio 2015, n. 115,  recante  «Disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
all'Unione europea» (Legge europea 2014) in  materia  di  istituzione
del Registro nazionale degli aiuti di Stato (R.N.A); 
  Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 201, che
prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono  attribuiti  per
legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente  la
gestione,  nel  rispetto  dei   principi   comunitari   e   nazionali
conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico,  sulle  quali
le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a  quello
esercitato su propri servizi e  che  svolgono  la  propria  attivita'
quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato; 
  Visto l'accordo  di  servizio  stipulato  tra  il  Ministero  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  e  la  societa'  Rete   autostrade
mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti prot.
n. 181 del 28 aprile 2020 (in corso di registrazione presso la  Corte
dei conti) con il quale vengono definite le  linee  di  attivita'  da
affidare alla societa' sulla base della direttiva del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti; 
  Considerato che  l'accordo  di  servizio  si  deve  necessariamente
tradurre in un atto attuativo recante la percentuale massima rispetto
alle risorse stanziate da utilizzare a copertura del corrispettivo da
devolvere a favore delle spettanze dovute a R.A.M. S.p.a.; 
  Considerato che  ai  sensi  dell'atto  attuativo  sottoscritto  per
l'annualita' 2019, l'importo massimo da corrispondere a  RAM  per  le
attivita'  svolte  e'  determinato  nella  misura  massima   del   2%
dell'importo  dei  fondi  destinati  agli  investimenti  nel  settore
dell'autotrasporto; 
  Ritenuto che detta percentuale, da intendersi quale limite massimo,
sara' confermata anche per l'annualita' 2020; 
  Sentite le Associazioni di categoria  del  trasporto  di  merci  su
strada nella riunione del 31 gennaio 2020; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                 Oggetto e finalita' del contributo 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano  le  modalita'
di erogazione delle risorse finanziarie  nel  limite  complessivo  di
spesa pari a complessivi 25,8 milioni da ripartirsi  per  il  biennio
2019-2020 giusta quanto previsto dall'art. 53  del  decreto-legge  26
ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19
dicembre 2019, n. 157. 
  2. Le  risorse  di  cui  al  presente  decreto  sono  destinate  ad
incentivi a beneficio delle imprese di  autotrasporto  di  merci  per
conto di terzi attive sul territorio italiano,  attualmente  iscritte
al  Registro  elettronico  nazionale  (R.E.N.),  e   all'Albo   degli
autotrasportatori di cose  per  conto  di  terzi,  la  cui  attivita'
prevalente sia quella di autotrasporto di cose,  che  procedono  alla
radiazione, per rottamazione, dei veicoli  pesanti  a  motorizzazione
termica fino alla  classe  anti  inquinamento  euro  IV  e  di  massa
complessiva a pieno carico pari o superiore  a  3,5  tonnellate,  con
contestuale acquisizione, anche mediante  locazione  finanziaria,  di
veicoli commerciali, nuovi di fabbrica, di massa complessiva a  pieno
carico pari o superiore a 3,5 tonnellate  a  trazione  alternativa  a
metano    (CNG),    gas    naturale    liquefatto    (LNG),    ibrida
(diesel/elettrico)   ed   elettrica   (full   electric)   ovvero    a
motorizzazione termica conformi alla normativa anti inquinamento euro
VI di cui al regolamento (CE) n. 595/2009. 
  3. Le misure di incentivazione di  cui  al  presente  decreto  sono
erogate nel rispetto  dei  principi  generali  e  delle  disposizioni
settoriali del regolamento generale di  esenzione  (UE)  n.  651/2014
della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara  alcune  categorie
di aiuti compatibili con il  mercato  comune  in  applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato, nonche', ove del caso, nel  rispetto
delle condizioni previste dall'art. 10, commi 2 e 3, del  regolamento
(CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno
2009.