IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019) ed in particolare la tabella 10 relativa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ivi allegata; Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2019, recante «Ripartizione in capitoli delle Unita' di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2021-2022» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2019; Visto l'art. 53 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 2019), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 301 del 24 dicembre 2019), che intende rilanciare gli investimenti per il ricambio del parco veicolare delle imprese di autotrasporto con l'obiettivo di perseguire un minor livello di emissioni inquinanti; Considerato che con il suddetto articolo sono state stanziate ulteriori risorse finanziarie per complessivi 12,9 milioni di euro per ciascuna annualita' del biennio 2019-2020 finalizzate al rinnovo del parco veicolare delle imprese di autotrasporto subordinando l'erogazione del contributo al contestuale obbligo di radiazione per rottamazione dei veicoli obsoleti; Considerato che, ai sensi del sopra citato art. 53 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, le disposizioni di attuazione sono disciplinate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Considerato che dette risorse risultano appostate sul capitolo 7309-PG 4 del bilancio di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Considerato che i contributi finanziari di cui al presente decreto costituiscono fattispecie di aiuti di Stato ai sensi e per gli effetti degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e, in particolare, l'art. 17 che consente aiuti agli investimenti a favore delle piccole e medie imprese, nonche' gli articoli 36 e 37 che consentono aiuti agli investimenti per innalzare il livello della tutela ambientale o l'adeguamento anticipato a future norme dell'Unione europea; Visto, inoltre, l'art. 8 del summenzionato regolamento (UE) n. 651/2014 in materia di cumulo di contributi costituenti aiuti di Stato; Visto l'art. 10, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e all'accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo che prevede la possibilita' della concessione di incentivi finanziari per la demolizione di veicoli non conformi al regolamento stesso; Visto, altresi', il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 in materia di Aiuti di importo minore c.d. «de minimis», Vista la legge 29 luglio 2015, n. 115, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea» (Legge europea 2014) in materia di istituzione del Registro nazionale degli aiuti di Stato (R.N.A); Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 201, che prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico, sulle quali le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attivita' quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato; Visto l'accordo di servizio stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la societa' Rete autostrade mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti prot. n. 181 del 28 aprile 2020 (in corso di registrazione presso la Corte dei conti) con il quale vengono definite le linee di attivita' da affidare alla societa' sulla base della direttiva del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Considerato che l'accordo di servizio si deve necessariamente tradurre in un atto attuativo recante la percentuale massima rispetto alle risorse stanziate da utilizzare a copertura del corrispettivo da devolvere a favore delle spettanze dovute a R.A.M. S.p.a.; Considerato che ai sensi dell'atto attuativo sottoscritto per l'annualita' 2019, l'importo massimo da corrispondere a RAM per le attivita' svolte e' determinato nella misura massima del 2% dell'importo dei fondi destinati agli investimenti nel settore dell'autotrasporto; Ritenuto che detta percentuale, da intendersi quale limite massimo, sara' confermata anche per l'annualita' 2020; Sentite le Associazioni di categoria del trasporto di merci su strada nella riunione del 31 gennaio 2020; Decreta: Art. 1 Oggetto e finalita' del contributo 1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano le modalita' di erogazione delle risorse finanziarie nel limite complessivo di spesa pari a complessivi 25,8 milioni da ripartirsi per il biennio 2019-2020 giusta quanto previsto dall'art. 53 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. 2. Le risorse di cui al presente decreto sono destinate ad incentivi a beneficio delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio italiano, attualmente iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.), e all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la cui attivita' prevalente sia quella di autotrasporto di cose, che procedono alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli pesanti a motorizzazione termica fino alla classe anti inquinamento euro IV e di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli commerciali, nuovi di fabbrica, di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (LNG), ibrida (diesel/elettrico) ed elettrica (full electric) ovvero a motorizzazione termica conformi alla normativa anti inquinamento euro VI di cui al regolamento (CE) n. 595/2009. 3. Le misure di incentivazione di cui al presente decreto sono erogate nel rispetto dei principi generali e delle disposizioni settoriali del regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, nonche', ove del caso, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 10, commi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009.