Art. 2 
 
                     Ripartizione delle risorse 
 
  1. Le risorse di cui all'art. 1, comma 1, al netto di quanto dovuto
alla societa' Rete  autostrade  mediterranee  per  la  logistica,  le
infrastrutture ed i trasporti - Societa' per azioni,  quale  soggetto
gestore dell'attivita' istruttoria (d'ora innanzi RAM), nella  misura
massima di cui al successivo comma  2  del  presente  articolo,  sono
destinate nella misura del 50% delle risorse per ciascuna  annualita'
del biennio 2019-2020 alle seguenti tipologie di interventi: 
    a) 6,45 milioni di euro per la  radiazione  per  rottamazione  di
veicoli a motorizzazione termica fino ad euro IV di massa complessiva
a pieno carico pari o superiore a  3,5  tonnellate,  con  contestuale
acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli  nuovi
di fabbrica, adibiti al trasporto di merci  di  massa  complessiva  a
pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate a trazione alternativa
a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG, ibrida  (diesel/elettrico)
e elettrica (full electric); 
    b) 6,45 milioni di euro per la  radiazione  per  rottamazione  di
veicoli pesanti a motorizzazione termica fino ad  euro  IV  di  massa
complessiva a pieno carico pari o superiore  a  3,5  tonnellate,  con
contestuale acquisizione, anche mediante  locazione  finanziaria,  di
veicoli nuovi di fabbrica adibiti al trasporto di merci conformi alla
normativa euro  VI  di  massa  complessiva  a  pieno  carico  pari  o
superiore a 3,5 tonnellate, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10,
commi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento  europeo
e del Consiglio del 18 giugno 2009. 
  2. La percentuale massima delle risorse di cui all'art. 1, comma  1
del presente decreto  da  destinare  alla  societa'  Rete  autostrade
mediterranee per la logistica, le infrastrutture  ed  i  trasporti  -
Societa'  per   azioni,   quale   soggetto   gestore   dell'attivita'
istruttoria  per  l'intera  attivita'  ad  essa   attribuita,   anche
relativamente alle attivita' connesse all'implementazione e  gestione
della piattaforma di cui all'art. 5, comma 2, viene  determinata  con
atto attuativo dell'accordo di servizio di cui alle premesse. 
  3. Al fine di garantire il rispetto delle soglie di notifica di cui
all'art. 4 del  citato  regolamento  (UE)  n.  651/2014,  nonche'  di
garantire che la platea dei beneficiari presenti sufficienti  margini
di rappresentativita' del settore, l'importo massimo ammissibile  per
gli investimenti di cui al comma  1  per  singola  impresa  non  puo'
superare euro 550.000,00. Qualora l'importo superi tale limite  viene
ridotto fino al raggiungimento della soglia ammessa. Tale soglia  non
e' derogabile anche in caso di accertata disponibilita' delle risorse
finanziarie  rispetto   alle   richieste   pervenute   e   dichiarate
ammissibili. 
  4. Al fine di evitare il superamento delle  intensita'  massime  di
aiuto previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del
17  giugno  2014,  e'  esclusa  la  cumulabilita',  per  le  medesime
tipologie di investimenti e per i  medesimi  costi  ammissibili,  dei
contributi previsti  dal  presente  decreto  con  altre  agevolazioni
pubbliche, incluse quelle concesse a titolo «de minimis» ai sensi del
regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013. 
  5. I  contributi,  di  cui  al  comma  1,  sono  erogabili  fino  a
concorrenza delle risorse  disponibili  per  ogni  raggruppamento  di
tipologie  di  investimenti.  La  ripartizione   degli   stanziamenti
nell'ambito delle predette aree di intervento puo' essere rimodulata,
nei limiti degli stanziamenti disponibili, con decreto del  direttore
generale per il trasporto stradale e  per  l'intermodalita'  qualora,
per effetto delle istanze presentate ed  avuto  riguardo  agli  esiti
dell'attivita' istruttoria, si rendano disponibili risorse da un'area
in cui le stesse si rivelano esuberanti a favore dell'area in cui  le
stesse risultino insufficienti. 
  6. I veicoli oggetto di radiazione per rottamazione  ai  sensi  del
presente decreto devono, a pena  di  inammissibilita',  essere  stati
detenuti in  proprieta'  o  ad  altro  titolo  per  almeno  tre  anni
precedenti all'entrata in vigore del presente decreto. 
  7. I beni  acquisiti  non  possono  essere  alienati,  concessi  in
locazione o in noleggio e devono rimanere nella piena  disponibilita'
del beneficiario del contributo fino a tutto  il  31  dicembre  2023,
pena la revoca del contributo erogato. Non si procede  all'erogazione
del contributo anche nel caso di trasferimento  della  disponibilita'
dei beni oggetto degli incentivi nel  periodo  intercorrente  fra  la
data di presentazione della  domanda  e  la  data  di  pagamento  del
beneficio. La continuita' aziendale, presupposto  per  l'applicazione
del  presente  comma,  non   viene   meno   in   caso   di   fusioni,
incorporazioni, conferimenti e regolarizzazioni ereditarie.