Art. 2 Ripartizione delle risorse 1. Le risorse di cui all'art. 1, comma 1, al netto di quanto dovuto alla societa' Rete autostrade mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti - Societa' per azioni, quale soggetto gestore dell'attivita' istruttoria (d'ora innanzi RAM), nella misura massima di cui al successivo comma 2 del presente articolo, sono destinate nella misura del 50% delle risorse per ciascuna annualita' del biennio 2019-2020 alle seguenti tipologie di interventi: a) 6,45 milioni di euro per la radiazione per rottamazione di veicoli a motorizzazione termica fino ad euro IV di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (full electric); b) 6,45 milioni di euro per la radiazione per rottamazione di veicoli pesanti a motorizzazione termica fino ad euro IV di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica adibiti al trasporto di merci conformi alla normativa euro VI di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10, commi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009. 2. La percentuale massima delle risorse di cui all'art. 1, comma 1 del presente decreto da destinare alla societa' Rete autostrade mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti - Societa' per azioni, quale soggetto gestore dell'attivita' istruttoria per l'intera attivita' ad essa attribuita, anche relativamente alle attivita' connesse all'implementazione e gestione della piattaforma di cui all'art. 5, comma 2, viene determinata con atto attuativo dell'accordo di servizio di cui alle premesse. 3. Al fine di garantire il rispetto delle soglie di notifica di cui all'art. 4 del citato regolamento (UE) n. 651/2014, nonche' di garantire che la platea dei beneficiari presenti sufficienti margini di rappresentativita' del settore, l'importo massimo ammissibile per gli investimenti di cui al comma 1 per singola impresa non puo' superare euro 550.000,00. Qualora l'importo superi tale limite viene ridotto fino al raggiungimento della soglia ammessa. Tale soglia non e' derogabile anche in caso di accertata disponibilita' delle risorse finanziarie rispetto alle richieste pervenute e dichiarate ammissibili. 4. Al fine di evitare il superamento delle intensita' massime di aiuto previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, e' esclusa la cumulabilita', per le medesime tipologie di investimenti e per i medesimi costi ammissibili, dei contributi previsti dal presente decreto con altre agevolazioni pubbliche, incluse quelle concesse a titolo «de minimis» ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013. 5. I contributi, di cui al comma 1, sono erogabili fino a concorrenza delle risorse disponibili per ogni raggruppamento di tipologie di investimenti. La ripartizione degli stanziamenti nell'ambito delle predette aree di intervento puo' essere rimodulata, nei limiti degli stanziamenti disponibili, con decreto del direttore generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita' qualora, per effetto delle istanze presentate ed avuto riguardo agli esiti dell'attivita' istruttoria, si rendano disponibili risorse da un'area in cui le stesse si rivelano esuberanti a favore dell'area in cui le stesse risultino insufficienti. 6. I veicoli oggetto di radiazione per rottamazione ai sensi del presente decreto devono, a pena di inammissibilita', essere stati detenuti in proprieta' o ad altro titolo per almeno tre anni precedenti all'entrata in vigore del presente decreto. 7. I beni acquisiti non possono essere alienati, concessi in locazione o in noleggio e devono rimanere nella piena disponibilita' del beneficiario del contributo fino a tutto il 31 dicembre 2023, pena la revoca del contributo erogato. Non si procede all'erogazione del contributo anche nel caso di trasferimento della disponibilita' dei beni oggetto degli incentivi nel periodo intercorrente fra la data di presentazione della domanda e la data di pagamento del beneficio. La continuita' aziendale, presupposto per l'applicazione del presente comma, non viene meno in caso di fusioni, incorporazioni, conferimenti e regolarizzazioni ereditarie.