Art. 3 
 
                         Fasi procedimentali 
 
  1. Il procedimento istruttorio si articola in due fasi  distinte  e
successive: 
    a)  la  fase  di  accantonamento  dell'importo   presuntivo   del
contributo astrattamente spettante alle singole  imprese  richiedenti
l'incentivo sulla sola base del contratto di  acquisizione  del  bene
oggetto dell'investimento da allegarsi al momento della  proposizione
della domanda. Ai soli fini della proponibilita' delle domande  volte
ad ottenere la prenotazione del beneficio per l'acquisizione dei beni
di cui  al  presente  decreto,  e'  sufficiente  produrre  copia  del
relativo  contratto  di  acquisizione  dei   veicoli   o   dei   beni
indipendentemente dalla trasmissione  della  fattura  comprovante  il
pagamento del  corrispettivo.  ln  tale  caso  gli  importi  previsti
dall'ordinativo   sono   detratti   dall'ammontare   delle    risorse
disponibili quali risultanti da apposito contatore per ogni  area  di
investimenti  e   accantonati.   L'ammissibilita'   del   contributo,
accantonato con la prenotazione, rimane in ogni caso subordinata alla
dimostrazione,   in   sede    di    rendicontazione,    dell'avvenuto
perfezionamento dell'investimento; 
    b) la successiva fase di rendicontazione nel corso della quale  i
soggetti per i  quali  si  sia  perfezionata  la  prenotazione  hanno
l'onere  di  fornire   analitica   rendicontazione   dei   costi   di
acquisizione dei beni oggetto di investimento. In caso di esaurimento
delle risorse finanziarie le domande saranno accettate con riserva ai
fini dell'eventuale scorrimento dell'elenco degli istanti.  Nel  caso
l'aspirante al beneficio non fornisca la  prova  del  perfezionamento
dell'investimento  entro   il   termine   ultimo   fissato   per   la
rendicontazione con decreto del direttore generale per  il  trasporto
stradale  e  per  l'intermodalita',  decade   dagli   effetti   della
prenotazione e le risorse corrispondenti agli  importi  dei  benefici
astrattamente spettanti sono riacquisite al fondo con possibilita' di
procedere con lo scorrimento della graduatoria in base alla  data  di
proposizione dell'istanza. 
  2.  La  disciplina  delle  fasi  procedimentali   unitamente   alle
modalita' di presentazione delle domande  e  della  documentazione  a
rendicontazione e' rimessa ad apposito decreto del direttore generale
per il trasporto stradale e per l'intermodalita' da  adottarsi  entro
quindici giorni decorrenti  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto.