Art. 3 Fasi procedimentali 1. Il procedimento istruttorio si articola in due fasi distinte e successive: a) la fase di accantonamento dell'importo presuntivo del contributo astrattamente spettante alle singole imprese richiedenti l'incentivo sulla sola base del contratto di acquisizione del bene oggetto dell'investimento da allegarsi al momento della proposizione della domanda. Ai soli fini della proponibilita' delle domande volte ad ottenere la prenotazione del beneficio per l'acquisizione dei beni di cui al presente decreto, e' sufficiente produrre copia del relativo contratto di acquisizione dei veicoli o dei beni indipendentemente dalla trasmissione della fattura comprovante il pagamento del corrispettivo. ln tale caso gli importi previsti dall'ordinativo sono detratti dall'ammontare delle risorse disponibili quali risultanti da apposito contatore per ogni area di investimenti e accantonati. L'ammissibilita' del contributo, accantonato con la prenotazione, rimane in ogni caso subordinata alla dimostrazione, in sede di rendicontazione, dell'avvenuto perfezionamento dell'investimento; b) la successiva fase di rendicontazione nel corso della quale i soggetti per i quali si sia perfezionata la prenotazione hanno l'onere di fornire analitica rendicontazione dei costi di acquisizione dei beni oggetto di investimento. In caso di esaurimento delle risorse finanziarie le domande saranno accettate con riserva ai fini dell'eventuale scorrimento dell'elenco degli istanti. Nel caso l'aspirante al beneficio non fornisca la prova del perfezionamento dell'investimento entro il termine ultimo fissato per la rendicontazione con decreto del direttore generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita', decade dagli effetti della prenotazione e le risorse corrispondenti agli importi dei benefici astrattamente spettanti sono riacquisite al fondo con possibilita' di procedere con lo scorrimento della graduatoria in base alla data di proposizione dell'istanza. 2. La disciplina delle fasi procedimentali unitamente alle modalita' di presentazione delle domande e della documentazione a rendicontazione e' rimessa ad apposito decreto del direttore generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita' da adottarsi entro quindici giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto.