Art. 2 
 
               Termine per l'aggiudicazione dei lavori 
 
  1. Gli enti locali individuati quali beneficiari dei contributi  di
cui  agli  allegati  A  e  B  al  presente  decreto  sono  tenuti  ad
aggiudicare gli interventi entro, e non oltre, un anno  dall'avvenuta
pubblicazione del presente decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana, pena la decadenza dal contributo concesso. 
  2. Il  termine  di  cui  al  comma  1  si  intende  rispettato  con
l'avvenuta proposta di aggiudicazione dei lavori. 
  3. Eventuali successive  proroghe  del  termine  di  aggiudicazione
possono essere disposte con decreto  del  direttore  della  Direzione
generale competente del Ministero dell'istruzione.