Art. 2 Termine per l'aggiudicazione dei lavori 1. Gli enti locali individuati quali beneficiari dei contributi di cui agli allegati A e B al presente decreto sono tenuti ad aggiudicare gli interventi entro, e non oltre, un anno dall'avvenuta pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, pena la decadenza dal contributo concesso. 2. Il termine di cui al comma 1 si intende rispettato con l'avvenuta proposta di aggiudicazione dei lavori. 3. Eventuali successive proroghe del termine di aggiudicazione possono essere disposte con decreto del direttore della Direzione generale competente del Ministero dell'istruzione.