Art. 3 Modalita' di rendicontazione e monitoraggio 1. Le erogazioni sono disposte direttamente dalla Direzione generale competente del Ministero dell'istruzione in favore degli enti locali beneficiari con le seguenti modalita': a) fino al 20% del finanziamento, a richiesta dell'ente locale beneficiario; b) la restante somma dovuta sulla base degli stati di avanzamento lavori e delle spese maturate dall'ente, cosi' come risultanti dal sistema di cui al comma 4, debitamente certificati dal responsabile unico del procedimento, fino al raggiungimento del 90% della spesa complessiva al netto del ribasso di gara. Il residuo 10% e' liquidato a seguito dell'avvenuto collaudo e/o del certificato di regolare esecuzione. 2. Le economie di gara non sono nella disponibilita' dell'ente locale e sono destinate a ulteriori interventi, che dovranno essere autorizzati con apposito successivo decreto del Ministro dell'istruzione, in conformita' a quanto previsto dall'art. 1, comma 3, del presente decreto. 3. Le risorse assegnate agli interventi di cui al presente decreto sono trasferite sulle contabilita' di Tesoreria unica degli enti locali beneficiari, e gestite con separata contabilizzazione e rendicontazione. 4. Il monitoraggio degli interventi avviene anche ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce «DL 59/19 - Antincendio scuole». 5. La documentazione di cui al comma 1 e' inserita nel sistema informativo di monitoraggio del Ministero dell'istruzione.