Art. 4 
 
                         Revoche e controlli 
 
  1. Le risorse assegnate sono revocate nel caso di mancato  rispetto
del termine di aggiudicazione di cui all'art. 2 del presente  decreto
e nel caso  di  violazione  delle  disposizioni  di  cui  al  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, accertate a seguito  di  attivita'
di monitoraggio. 
  2. E' disposta, altresi', la revoca qualora l'intervento finanziato
risulti assegnatario di altro finanziamento  nazionale,  regionale  o
comunitario per il medesimo intervento o i cui lavori siano  iniziati
prima della data di approvazione delle graduatorie. 
  3. Nelle ipotesi di revoca di cui  ai  commi  1  e  2,  le  risorse
ricevute dagli enti locali beneficiari ai sensi dell'art. 3, comma 1,
lettera a), del presente decreto sono versate, da  parte  degli  enti
locali, all'entrata del bilancio dello Stato per  essere  riassegnate
al fondo di cui all'art. 11, comma  4-sexies,  del  decreto-legge  18
ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17
dicembre 2012, n. 221. 
 
    Roma, 30 giugno 2020 
 
                                                Il Ministro: Azzolina 

Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2020 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, del  Ministero  dei  beni  e  delle
attivita' culturali, del Ministero della salute,  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 1721 
 
                               ______ 
 
Avvertenza: 
    Il decreto con l'allegato risulta pubblicato anche sul  sito  del
Ministero       dell'istruzione       al        seguente        link:
https://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/fin-antincendio.shtml