Art. 4 Revoche e controlli 1. Le risorse assegnate sono revocate nel caso di mancato rispetto del termine di aggiudicazione di cui all'art. 2 del presente decreto e nel caso di violazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, accertate a seguito di attivita' di monitoraggio. 2. E' disposta, altresi', la revoca qualora l'intervento finanziato risulti assegnatario di altro finanziamento nazionale, regionale o comunitario per il medesimo intervento o i cui lavori siano iniziati prima della data di approvazione delle graduatorie. 3. Nelle ipotesi di revoca di cui ai commi 1 e 2, le risorse ricevute dagli enti locali beneficiari ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), del presente decreto sono versate, da parte degli enti locali, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui all'art. 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Roma, 30 giugno 2020 Il Ministro: Azzolina Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attivita' culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 1721 ______ Avvertenza: Il decreto con l'allegato risulta pubblicato anche sul sito del Ministero dell'istruzione al seguente link: https://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/fin-antincendio.shtml