IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 12; Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca (di seguito anche solo MUR)», convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12; Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2003)» e successive modificazioni, e in particolare l'art. 72; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)», ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica; Visto l'art. 238, comma 4, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che stabilisce che il Ministro dell'universita' e della ricerca, con proprio decreto, da adottarsi entro novanta giorni dalla entrata in vigore delle presenti disposizioni, definisce un nuovo programma per lo sviluppo di Progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN) i quali, per complessita' e natura, richiedano la collaborazione di piu' atenei o enti di ricerca. Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, recante «Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario», ed in particolare gli articoli 20 e 21, che regolamentano le procedure di valutazione in materia di progetti di ricerca fondamentale, secondo le prassi internazionali della «peer review»; Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante misure urgenti per la crescita del Paese, e in particolare l'art. 62, comma 2, che prevede che con uno o piu' decreti di natura non regolamentare il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, in conformita' con le procedure di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, definisca tutti gli aspetti ivi indicati, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo e innovazione; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, ed in particolare l'art. 31, recante misure di semplificazione in materia di ricerca fondamentale, che stabilisce le modalita' di effettuazione delle verifiche scientifiche, amministrative e contabili relative ai progetti di ricerca fondamentale; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 26 luglio 2016, n. 594, recante le modalita' di utilizzo e gestione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) nonche' disposizioni procedurali per la concessione delle agevolazioni a valere sulle relative risorse, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, esentato a norma del regolamento (CE) n. 800/2008, vigente fino al 31 dicembre 2013; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto ministeriale 24 luglio 2019, n. 679, recante «Disposizioni procedurali per gli interventi diretti al sostegno delle attivita' di ricerca fondamentale, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134»; Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE» e/o «Trattato di Lisbona»), come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea («GUUE») il 5 maggio 2008; Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), con particolare riferimento all'art. 25, comma 5, lettera a), che consente una intensita' di aiuto pari al 100 per cento per la ricerca fondamentale, oggetto del presente decreto. Vista la comunicazioni della Commissione europea 2014 C/198/01, recante disciplina eurounionale in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale; Ravvisata la necessita' di individuare nuove procedure per disciplinare gli interventi volti a sostenere e garantire le attivita' di ricerca fondamentale, con conseguente abrogazione del DM 594/2016 e del DM 679/2019; Ravvisata altresi' l'opportunita' di provvedere contestualmente a dare attuazione all'art. 238, comma 4, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con la definizione di un nuovo programma per lo sviluppo di Progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN) per l'utilizzo delle risorse straordinarie ivi previste; Decreta: Art. 1 Ambito di applicazione e definizioni 1. Il presente decreto disciplina le modalita' procedurali per gli interventi diretti al sostegno delle attivita' di ricerca fondamentale di competenza del Ministero dell'universita' e della ricerca, con particolare riferimento agli interventi a valere sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST). 2. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni: a) Ministro e Ministero: il Ministro e il Ministero dell'universita' e della ricerca; b) FIRST: il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 61 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni; c) CNGR: il Comitato nazionale dei garanti della ricerca di cui all'art. 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; d) Universita': le universita', statali e non statali, e gli istituti universitari a ordinamento speciale; e) EPR (enti pubblici di ricerca): gli enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR; f) Ricerca fondamentale: lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni commerciali dirette; g) CdS: il Comitato di selezione di cui all'art. 20 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, cosi' come modificato dall'art. 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; h) ERC: l'European Research Council; i) REPRISE: l'albo degli esperti scientifici del MUR; j) Infrastruttura di ricerca (di seguito, anche solo IR o infrastruttura): gli impianti, le risorse e i relativi servizi utilizzati dalla comunita' scientifica per compiere ricerche nei rispettivi settori; sono compresi gli impianti o i complessi di strumenti scientifici, le risorse basate sulla conoscenza quali collezioni, archivi o informazioni scientifiche strutturate e le infrastrutture basate sulle tecnologie abilitanti dell'informazione e della comunicazione, quali le reti di tipo GRID, il materiale informatico, il software, gli strumenti di comunicazione e ogni altro mezzo necessario per condurre la ricerca. Tali infrastrutture possono essere ubicate in un unico sito o «distribuite» (una rete organizzata di risorse) in conformita' all'art. 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 273/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC); k) Unita' operativa: l'insieme delle persone fisiche costituenti un gruppo di ricerca guidato da un responsabile scientifico locale, con sede operativa presso una universita' o istituzione universitaria italiana, statale o non statale, o presso un ente pubblico di ricerca vigilato dal MUR; l) Responsabile scientifico del progetto: il coordinatore nazionale del progetto, articolato in una o piu' unita' operative; m) Responsabile scientifico locale: il responsabile scientifico di unita' operativa.