IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' 
                           E DELLA RICERCA 
 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modificazioni, con particolare
riferimento all'art. 12; 
  Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante  «Disposizioni
urgenti  per  l'istituzione  del  Ministero  dell'istruzione  e   del
Ministero dell'universita' e della ricerca  (di  seguito  anche  solo
MUR)», convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12; 
  Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (Legge
finanziaria 2003)»  e  successive  modificazioni,  e  in  particolare
l'art. 72; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (Legge
finanziaria 2007)», ed in particolare l'art. 1,  comma  870,  recante
l'istituzione  del  Fondo  per   gli   investimenti   nella   ricerca
scientifica e tecnologica; 
  Visto l'art. 238, comma 4, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.  77,  che
stabilisce che il Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca,  con
proprio decreto, da adottarsi entro novanta giorni dalla  entrata  in
vigore delle presenti disposizioni, definisce un nuovo programma  per
lo sviluppo di Progetti di rilevante  interesse  nazionale  (PRIN)  i
quali, per complessita' e natura,  richiedano  la  collaborazione  di
piu' atenei o enti di ricerca. 
  Vista  la  legge  30  dicembre   2010,   n.   240,   e   successive
modificazioni, recante «Norme  in  materia  di  organizzazione  delle
universita', di personale accademico e reclutamento,  nonche'  delega
al Governo per incentivare la qualita'  e  l'efficienza  del  sistema
universitario»,  ed  in  particolare  gli  articoli  20  e  21,   che
regolamentano le procedure di valutazione in materia di  progetti  di
ricerca fondamentale, secondo le prassi  internazionali  della  «peer
review»; 
  Visto il decreto-legge 22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.  134,  recante  misure
urgenti per la crescita del Paese, e in particolare l'art. 62,  comma
2, che prevede che con uno o piu' decreti di natura non regolamentare
il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca,  in
conformita' con le procedure di cui al decreto legislativo  31  marzo
1998, n. 123, definisca tutti gli aspetti ivi indicati, nel  rispetto
della normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato alla
ricerca, sviluppo e innovazione; 
  Visto il decreto-legge 9  febbraio  2012,  n.  5,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35,  ed  in  particolare
l'art. 31, recante misure di semplificazione in  materia  di  ricerca
fondamentale, che stabilisce  le  modalita'  di  effettuazione  delle
verifiche  scientifiche,  amministrative  e  contabili  relative   ai
progetti di ricerca fondamentale; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca del 26 luglio 2016, n. 594,  recante  le  modalita'  di
utilizzo e gestione del Fondo  per  gli  investimenti  nella  ricerca
scientifica e tecnologica (FIRST)  nonche'  disposizioni  procedurali
per  la  concessione  delle  agevolazioni  a  valere  sulle  relative
risorse, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge  22
giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n.  134,  esentato  a  norma  del  regolamento  (CE)  n.
800/2008, vigente fino al 31 dicembre 2013; 
  Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante gli obblighi  di  pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni»; 
  Visto il decreto ministeriale  24  luglio  2019,  n.  679,  recante
«Disposizioni procedurali per  gli  interventi  diretti  al  sostegno
delle attivita' di ricerca fondamentale, a norma degli  articoli  60,
61, 62 e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134»; 
  Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE» e/o
«Trattato di Lisbona»),  come  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione europea («GUUE») il 5 maggio 2008; 
  Visto il regolamento (UE) n.  651/2014  della  Commissione  del  17
giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il
mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato
(regolamento generale di esenzione per  categoria),  con  particolare
riferimento all'art. 25,  comma  5,  lettera  a),  che  consente  una
intensita'  di  aiuto  pari  al  100  per  cento   per   la   ricerca
fondamentale, oggetto del presente decreto. 
  Vista la comunicazioni della  Commissione  europea  2014  C/198/01,
recante disciplina eurounionale in materia di aiuti di Stato a favore
di ricerca, sviluppo e innovazione; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice
dell'amministrazione digitale; 
  Ravvisata  la  necessita'  di  individuare  nuove   procedure   per
disciplinare  gli  interventi  volti  a  sostenere  e  garantire   le
attivita' di ricerca fondamentale, con conseguente abrogazione del DM
594/2016 e del DM 679/2019; 
  Ravvisata altresi' l'opportunita' di provvedere  contestualmente  a
dare attuazione all'art. 238, comma 4, del decreto  legge  19  maggio
2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, con la definizione di un nuovo programma per  lo  sviluppo  di
Progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN) per l'utilizzo delle
risorse straordinarie ivi previste; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                Ambito di applicazione e definizioni 
 
  1. Il presente decreto disciplina le modalita' procedurali per  gli
interventi  diretti  al   sostegno   delle   attivita'   di   ricerca
fondamentale di competenza del  Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca, con particolare riferimento agli  interventi  a  valere  sul
Fondo per gli investimenti nella ricerca  scientifica  e  tecnologica
(FIRST). 
  2.  Ai  fini  del  presente  decreto  si  applicano   le   seguenti
definizioni: 
    a)  Ministro  e   Ministero:   il   Ministro   e   il   Ministero
dell'universita' e della ricerca; 
    b) FIRST: il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica
e tecnologica di cui all'articolo  61  del  decreto-legge  22  giugno
2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 134, e successive modificazioni; 
    c) CNGR: il Comitato nazionale dei garanti della ricerca  di  cui
all'art. 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
    d) Universita': le universita', statali  e  non  statali,  e  gli
istituti universitari a ordinamento speciale; 
    e) EPR (enti pubblici di ricerca): gli enti pubblici  di  ricerca
vigilati dal MUR; 
    f) Ricerca fondamentale: lavori  sperimentali  o  teorici  svolti
soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni
e di fatti osservabili,  senza  che  siano  previste  applicazioni  o
utilizzazioni commerciali dirette; 
    g) CdS: il Comitato di selezione di cui all'art. 20  della  legge
30 dicembre 2010, n. 240, cosi'  come  modificato  dall'art.  63  del
decreto-legge 22 giugno 2012, n.  83,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; 
    h) ERC: l'European Research Council; 
    i) REPRISE: l'albo degli esperti scientifici del MUR; 
    j) Infrastruttura  di  ricerca  (di  seguito,  anche  solo  IR  o
infrastruttura): gli  impianti,  le  risorse  e  i  relativi  servizi
utilizzati dalla comunita'  scientifica  per  compiere  ricerche  nei
rispettivi settori; sono compresi  gli  impianti  o  i  complessi  di
strumenti scientifici,  le  risorse  basate  sulla  conoscenza  quali
collezioni, archivi o  informazioni  scientifiche  strutturate  e  le
infrastrutture basate sulle tecnologie abilitanti dell'informazione e
della comunicazione,  quali  le  reti  di  tipo  GRID,  il  materiale
informatico, il software, gli strumenti di comunicazione e ogni altro
mezzo necessario per condurre la ricerca. Tali infrastrutture possono
essere ubicate in un unico sito o «distribuite» (una rete organizzata
di risorse) in conformita' all'art. 2, lettera  a),  del  regolamento
(CE) n. 273/2009 del Consiglio,  del  25  giugno  2009,  relativo  al
quadro  giuridico  comunitario  applicabile  ad  un   consorzio   per
un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC); 
    k) Unita' operativa: l'insieme delle persone fisiche  costituenti
un gruppo di ricerca guidato da un responsabile  scientifico  locale,
con sede operativa presso una universita' o istituzione universitaria
italiana, statale o non statale, o presso un ente pubblico di ricerca
vigilato dal MUR; 
    l)  Responsabile  scientifico  del  progetto:   il   coordinatore
nazionale del progetto, articolato in una o piu' unita' operative; 
    m) Responsabile scientifico locale: il  responsabile  scientifico
di unita' operativa.