Art. 2 
 
                           Norme generali 
 
  1. Gli interventi  di  cui  al  presente  decreto  sono  realizzati
secondo modalita' procedurali di  tipo  valutativo,  in  applicazione
delle  disposizioni  di  cui  ai  successivi   articoli,   attraverso
l'ausilio di strumenti informatizzati. 
  2. I progetti possono riguardare  tematiche  relative  a  qualsiasi
campo di ricerca  nell'ambito  dei  macrosettori  di  ricerca  e  dei
relativi settori come determinati dall'ERC. 
  3. I singoli bandi  indicano  il  costo  massimo  che  puo'  essere
previsto da ciascun progetto e ripartiscono il budget disponibile per
ciascuno dei macrosettori ERC,  nonche'  per  ciascuno  dei  relativi
settori. 
  4. Il sostegno  finanziario  in  favore  dei  progetti  di  ricerca
fondamentale e' previsto interamente nella forma di contributo  nella
spesa, nella misura stabilita dai singoli bandi. Il contributo per la
realizzazione dei progetti e' erogato, di norma, in  unica  soluzione
anticipata  direttamente  agli  atenei/enti  sedi  delle  unita'   di
ricerca. Eventuali importi oggetto di recupero nei confronti di  tali
atenei/enti potranno essere compensati,  in  qualsiasi  momento,  con
detrazione su ogni altra erogazione o contributo  da  assegnare  agli
stessi anche in base ad altro titolo. 
  5. Una percentuale del budget, stabilita dai singoli bandi,  dovra'
essere    destinata    a    progetti    presentati     da     giovani
professori/ricercatori di eta' inferiore a quarant'anni alla data  di
pubblicazione dei bandi, che siano in possesso  delle  qualifiche  di
cui al successivo art. 5, comma 2.