Art. 2 Norme generali 1. Gli interventi di cui al presente decreto sono realizzati secondo modalita' procedurali di tipo valutativo, in applicazione delle disposizioni di cui ai successivi articoli, attraverso l'ausilio di strumenti informatizzati. 2. I progetti possono riguardare tematiche relative a qualsiasi campo di ricerca nell'ambito dei macrosettori di ricerca e dei relativi settori come determinati dall'ERC. 3. I singoli bandi indicano il costo massimo che puo' essere previsto da ciascun progetto e ripartiscono il budget disponibile per ciascuno dei macrosettori ERC, nonche' per ciascuno dei relativi settori. 4. Il sostegno finanziario in favore dei progetti di ricerca fondamentale e' previsto interamente nella forma di contributo nella spesa, nella misura stabilita dai singoli bandi. Il contributo per la realizzazione dei progetti e' erogato, di norma, in unica soluzione anticipata direttamente agli atenei/enti sedi delle unita' di ricerca. Eventuali importi oggetto di recupero nei confronti di tali atenei/enti potranno essere compensati, in qualsiasi momento, con detrazione su ogni altra erogazione o contributo da assegnare agli stessi anche in base ad altro titolo. 5. Una percentuale del budget, stabilita dai singoli bandi, dovra' essere destinata a progetti presentati da giovani professori/ricercatori di eta' inferiore a quarant'anni alla data di pubblicazione dei bandi, che siano in possesso delle qualifiche di cui al successivo art. 5, comma 2.