Art. 3 
 
                Modalita' procedurali di valutazione 
 
  1. Nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 20  e  21  della
legge 30  dicembre  2010,  n.  240  e  successive  modificazioni,  le
modalita'  di  valutazione  e  selezione  dei  progetti  di   ricerca
fondamentale seguono le prassi internazionali della «peer  review»  e
si articolano nelle seguenti fasi: 
    a. definizione, da parte del CNGR, dei criteri di valutazione dei
progetti e  dei  relativi  pesi,  identificando  almeno  un  criterio
riferito all'impatto  sociale  scaturente  dai  progetti  presentati,
traendo spunto, ove possibile, dalle sfide che la ricerca scientifica
affronta,  dall'idoneita'  della   stessa   a   sviluppare   approcci
interdisciplinari  o,  piu'  in  generale,  dal  perseguimento  delle
missioni richiamate nel programma quadro  di  ricerca  e  innovazione
dell'UE. Il criterio, da ultimo richiamato, dovra' considerare  anche
l'efficacia prospettata delle azioni di divulgazione della ricerca  e
dei  relativi  risultati.  Tali  criteri  e  pesi   dovranno   essere
espressamente riportati nei singoli bandi, che indicheranno altresi',
una soglia di punteggio massimo per ogni progetto, pari a 100, ed una
soglia minima per il possibile finanziamento, definita dal  CNGR,  di
norma articolata per singolo settore; 
    b. individuazione,  da  parte  del  CNGR,  dei  nominativi  degli
esperti chiamati a far parte dei Comitati di selezione (CdS), uno per
ciascuno dei tre macrosettori ERC, composti da cinque  e  fino  a  un
massimo di quindici esperti; 
    c. definizione, da parte del CNGR, delle «Linee guida» per i  CdS
e per i revisori esterni, che saranno pubblicate  contestualmente  al
bando; 
    d. individuazione, per ogni progetto,  da  parte  del  competente
CdS, di tre esperti esterni, scelti mediante procedura telematica  in
grado di garantirne l'anonimato, attingendo  da  Reprise,  l'albo  di
esperti scientifici del Ministero, ovvero dagli elenchi di valutatori
della Commissione europea, nel rispetto del criterio della competenza
scientifica. In ragione della peculiarita'  della  procedura,  potra'
essere disposto, dal singolo bando, un meccanismo  di  sorteggio  dei
tre esperti esterni, ricompresi in una piu'  ampia  rosa  di  esperti
scelti dai CdS; 
    e. i  nominativi  dei  componenti  dei  CdS  e  gli  elenchi  dei
revisori, che hanno partecipato alla procedura di  valutazione,  sono
resi pubblici alla conclusione dell'intero iter procedurale  relativo
al bando; 
    f. per  ogni  progetto,  ciascun  revisore  esterno,  utilizzando
esclusivamente il  sistema  informatico  dedicato  al  bando,  redige
autonomamente e senza alcun contatto con  gli  altri  revisori  dello
stesso progetto, che restano tra loro anonimi, una dettagliata scheda
di valutazione di almeno 500 caratteri per ogni criterio, nella quale
deve evidenziare chiaramente i punti di  forza  e  di  debolezza  del
progetto,  dandone  adeguata  motivazione,  ed  esprimere  per   ogni
criterio un punteggio numerico, secondo quanto stabilito dal CNGR; 
    g. i CdS procedono al confronto dei punteggi  assegnati  dai  tre
revisori; qualora il piu' alto ed il  piu'  basso  dei  tre  punteggi
differiscano tra loro per non piu' di un  valore  limite  individuato
dal CNGR nelle linee guida, la fase di valutazione del progetto viene
considerata conclusa, riscontrando un sostanziale accordo tra  i  tre
revisori, e la media dei tre punteggi costituisce il punteggio finale
ottenuto dal progetto; 
    h. anche nel caso in cui il piu' alto ed il piu'  basso  dei  tre
punteggi differiscano tra loro per piu' del limite di  cui  al  punto
precedente, ma il punteggio piu' elevato risulti  comunque  inferiore
al  punteggio  soglia,  la  fase  di  valutazione  del  progetto   e'
considerata conclusa; la  media  dei  tre  punteggi,  costituisce  il
punteggio finale ottenuto dal progetto; 
    i. nel caso invece in cui il piu' alto ed il piu' basso  dei  tre
punteggi differiscano tra loro per piu' del limite di  cui  ai  punti
precedenti,  e  il  punteggio  piu'  elevato  risulti  superiore   al
punteggio soglia, il CdS competente, con le metodologie di  cui  alla
precedente lettera d, acquisisce una quarta valutazione da  parte  di
un ulteriore revisore; in tal  caso,  la  media  dei  punteggi  viene
limitata  ai  tre  punteggi  tra  loro  piu'  vicini  e  tale  valore
costituisce il punteggio finale ottenuto dal progetto; 
    j. al  termine  della  intera  procedura,  i  CdS,  nel  rigoroso
rispetto dei punteggi finali, completano il proprio lavoro  stilando,
per ogni  settore,  la  graduatoria  dei  progetti  e  analizzano  le
richieste finanziarie avanzate da ogni progetto, determinandone,  nel
rispetto delle regole stabilite nei singoli bandi, il  costo  congruo
ed il relativo finanziamento; 
    k. ad ogni coordinatore nazionale sono rese note sia le schede di
valutazione sia il punteggio finale conseguito; 
    l. nel rispetto delle graduatorie di settore stilate dai  CdS  ed
entro trenta giorni dal completamento delle procedure di  valutazione
e selezione, il  MUR  provvede  alla  pubblicazione  dei  decreti  di
approvazione delle graduatorie  fino  all'esaurimento  delle  risorse
disponibili; a tale scopo, i singoli bandi possono prevedere che, nel
caso  in  cui  le  risorse  disponibili  non  siano  sufficienti  per
garantire il finanziamento di tutti  i  progetti  classificati  «pari
merito» in base al  punteggio  ottenuto,  un  ulteriore  criterio  di
valutazione, relativo esclusivamente a tali progetti,  sia  riservato
al CNGR, all'atto della definizione dei criteri di valutazione; 
    m. il MUR provvede, entro  sessanta  giorni  dalla  pubblicazione
delle graduatorie, alla pubblicazione dei decreti  di  ammissione  al
finanziamento; 
    n. nei successivi  sessanta  giorni,  il  MUR  eroga  i  relativi
contributi, nella misura e con le modalita' stabilite dal decreto  di
ammissione al finanziamento.