Art. 3 Modalita' procedurali di valutazione 1. Nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 20 e 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni, le modalita' di valutazione e selezione dei progetti di ricerca fondamentale seguono le prassi internazionali della «peer review» e si articolano nelle seguenti fasi: a. definizione, da parte del CNGR, dei criteri di valutazione dei progetti e dei relativi pesi, identificando almeno un criterio riferito all'impatto sociale scaturente dai progetti presentati, traendo spunto, ove possibile, dalle sfide che la ricerca scientifica affronta, dall'idoneita' della stessa a sviluppare approcci interdisciplinari o, piu' in generale, dal perseguimento delle missioni richiamate nel programma quadro di ricerca e innovazione dell'UE. Il criterio, da ultimo richiamato, dovra' considerare anche l'efficacia prospettata delle azioni di divulgazione della ricerca e dei relativi risultati. Tali criteri e pesi dovranno essere espressamente riportati nei singoli bandi, che indicheranno altresi', una soglia di punteggio massimo per ogni progetto, pari a 100, ed una soglia minima per il possibile finanziamento, definita dal CNGR, di norma articolata per singolo settore; b. individuazione, da parte del CNGR, dei nominativi degli esperti chiamati a far parte dei Comitati di selezione (CdS), uno per ciascuno dei tre macrosettori ERC, composti da cinque e fino a un massimo di quindici esperti; c. definizione, da parte del CNGR, delle «Linee guida» per i CdS e per i revisori esterni, che saranno pubblicate contestualmente al bando; d. individuazione, per ogni progetto, da parte del competente CdS, di tre esperti esterni, scelti mediante procedura telematica in grado di garantirne l'anonimato, attingendo da Reprise, l'albo di esperti scientifici del Ministero, ovvero dagli elenchi di valutatori della Commissione europea, nel rispetto del criterio della competenza scientifica. In ragione della peculiarita' della procedura, potra' essere disposto, dal singolo bando, un meccanismo di sorteggio dei tre esperti esterni, ricompresi in una piu' ampia rosa di esperti scelti dai CdS; e. i nominativi dei componenti dei CdS e gli elenchi dei revisori, che hanno partecipato alla procedura di valutazione, sono resi pubblici alla conclusione dell'intero iter procedurale relativo al bando; f. per ogni progetto, ciascun revisore esterno, utilizzando esclusivamente il sistema informatico dedicato al bando, redige autonomamente e senza alcun contatto con gli altri revisori dello stesso progetto, che restano tra loro anonimi, una dettagliata scheda di valutazione di almeno 500 caratteri per ogni criterio, nella quale deve evidenziare chiaramente i punti di forza e di debolezza del progetto, dandone adeguata motivazione, ed esprimere per ogni criterio un punteggio numerico, secondo quanto stabilito dal CNGR; g. i CdS procedono al confronto dei punteggi assegnati dai tre revisori; qualora il piu' alto ed il piu' basso dei tre punteggi differiscano tra loro per non piu' di un valore limite individuato dal CNGR nelle linee guida, la fase di valutazione del progetto viene considerata conclusa, riscontrando un sostanziale accordo tra i tre revisori, e la media dei tre punteggi costituisce il punteggio finale ottenuto dal progetto; h. anche nel caso in cui il piu' alto ed il piu' basso dei tre punteggi differiscano tra loro per piu' del limite di cui al punto precedente, ma il punteggio piu' elevato risulti comunque inferiore al punteggio soglia, la fase di valutazione del progetto e' considerata conclusa; la media dei tre punteggi, costituisce il punteggio finale ottenuto dal progetto; i. nel caso invece in cui il piu' alto ed il piu' basso dei tre punteggi differiscano tra loro per piu' del limite di cui ai punti precedenti, e il punteggio piu' elevato risulti superiore al punteggio soglia, il CdS competente, con le metodologie di cui alla precedente lettera d, acquisisce una quarta valutazione da parte di un ulteriore revisore; in tal caso, la media dei punteggi viene limitata ai tre punteggi tra loro piu' vicini e tale valore costituisce il punteggio finale ottenuto dal progetto; j. al termine della intera procedura, i CdS, nel rigoroso rispetto dei punteggi finali, completano il proprio lavoro stilando, per ogni settore, la graduatoria dei progetti e analizzano le richieste finanziarie avanzate da ogni progetto, determinandone, nel rispetto delle regole stabilite nei singoli bandi, il costo congruo ed il relativo finanziamento; k. ad ogni coordinatore nazionale sono rese note sia le schede di valutazione sia il punteggio finale conseguito; l. nel rispetto delle graduatorie di settore stilate dai CdS ed entro trenta giorni dal completamento delle procedure di valutazione e selezione, il MUR provvede alla pubblicazione dei decreti di approvazione delle graduatorie fino all'esaurimento delle risorse disponibili; a tale scopo, i singoli bandi possono prevedere che, nel caso in cui le risorse disponibili non siano sufficienti per garantire il finanziamento di tutti i progetti classificati «pari merito» in base al punteggio ottenuto, un ulteriore criterio di valutazione, relativo esclusivamente a tali progetti, sia riservato al CNGR, all'atto della definizione dei criteri di valutazione; m. il MUR provvede, entro sessanta giorni dalla pubblicazione delle graduatorie, alla pubblicazione dei decreti di ammissione al finanziamento; n. nei successivi sessanta giorni, il MUR eroga i relativi contributi, nella misura e con le modalita' stabilite dal decreto di ammissione al finanziamento.