Art. 4 Modalita' di gestione e controllo 1. Nella fase di esecuzione dei progetti, le varianti alla sola articolazione economica non sono soggette ad approvazione preventiva da parte del MUR. Le varianti scientifiche relative alla modifica degli obiettivi del progetto sono consentite soltanto previa approvazione del MUR. 2. Il MUR assicura, secondo modalita' procedurali previste dai singoli bandi, la portabilita' dei progetti conseguente all'eventuale trasferimento di sede o di ente del responsabile scientifico del progetto o del responsabile locale, previo accordo tra l'ente di provenienza e l'ente di destinazione con la chiara indicazione delle risorse da trasferire e la garanzia della messa a disposizione del progetto delle risorse umane e strumentali gia' acquisite all'atto del trasferimento dall'ente di provenienza. 3. Le rendicontazioni contabili sono effettuate da ciascun responsabile locale, mediante apposita procedura telematica, entro sessanta giorni dalla conclusione del progetto, fatta salva la possibilita', da definire nei singoli bandi, di dilazioni temporali per eventuali spese relative alla diffusione dei risultati. 4. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le verifiche amministrative e contabili dei progetti di ricerca fondamentale sono effettuate dal MUR, anche mediante apposite commissioni, esclusivamente al termine dei progetti e previa acquisizione di idonea documentazione che illustri i risultati di appositi audit interni effettuati dall'ente beneficiario. 5. L'accertamento da parte del MUR di violazioni di norme di legge, ferme restando le responsabilita' civili e penali, comporta la revoca del finanziamento e l'automatica esclusione del responsabile dai successivi bandi MUR per un periodo di cinque anni dalla data dell'accertamento. 6. Nei casi in cui dalle verifiche amministrative e contabili si evidenzi un ammontare di spese ammissibili che, nel rispetto delle regole stabilite nei singoli bandi, dia luogo ad un contributo MUR inferiore rispetto a quanto gia' erogato, ovvero nei casi in cui, per qualsiasi motivo, si debba procedere alla revoca del finanziamento, il MUR procede al recupero delle somme gia' erogate in eccesso anche mediante compensazione con detrazione su ogni altra erogazione o contributo da assegnare agli enti responsabili. 7. Entro novanta giorni dalla conclusione del progetto, fatta salva la possibilita', da definire nei singoli bandi, di dilazioni temporali per eventuali attivita' relative alla diffusione dei risultati, il responsabile scientifico di ogni progetto trasmette al MUR, con modalita' telematica, una relazione scientifica conclusiva sullo svolgimento delle attivita' e sui risultati ottenuti. 8. Nel rispetto delle vigenti normative in materia di valutazione del sistema universitario e della ricerca, la valutazione ex-post dei prodotti delle ricerche e' di competenza dell'Agenzia nazionale per la valutazione dell'universita' e della ricerca (ANVUR).