Art. 4 
 
                  Modalita' di gestione e controllo 
 
  1. Nella fase di esecuzione dei progetti,  le  varianti  alla  sola
articolazione economica non sono soggette ad approvazione  preventiva
da parte del MUR. Le varianti  scientifiche  relative  alla  modifica
degli  obiettivi  del  progetto  sono  consentite   soltanto   previa
approvazione del MUR. 
  2. Il MUR assicura,  secondo  modalita'  procedurali  previste  dai
singoli bandi, la portabilita' dei progetti conseguente all'eventuale
trasferimento di sede o di  ente  del  responsabile  scientifico  del
progetto o del responsabile locale,  previo  accordo  tra  l'ente  di
provenienza e l'ente di destinazione con la chiara indicazione  delle
risorse da trasferire e la garanzia della messa  a  disposizione  del
progetto delle risorse umane e strumentali  gia'  acquisite  all'atto
del trasferimento dall'ente di provenienza. 
  3.  Le  rendicontazioni  contabili  sono  effettuate   da   ciascun
responsabile locale, mediante apposita  procedura  telematica,  entro
sessanta giorni  dalla  conclusione  del  progetto,  fatta  salva  la
possibilita', da definire nei singoli bandi, di  dilazioni  temporali
per eventuali spese relative alla diffusione dei risultati. 
  4. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31 del decreto-legge 9
febbraio 2012, n. 5,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  4
aprile 2012, n. 35,  le  verifiche  amministrative  e  contabili  dei
progetti di ricerca  fondamentale  sono  effettuate  dal  MUR,  anche
mediante apposite commissioni, esclusivamente al termine dei progetti
e  previa  acquisizione  di  idonea  documentazione  che  illustri  i
risultati   di   appositi   audit   interni   effettuati    dall'ente
beneficiario. 
  5. L'accertamento da parte del MUR di violazioni di norme di legge,
ferme restando le responsabilita' civili e penali, comporta la revoca
del finanziamento e  l'automatica  esclusione  del  responsabile  dai
successivi bandi MUR  per  un  periodo  di  cinque  anni  dalla  data
dell'accertamento. 
  6. Nei casi in cui dalle verifiche amministrative  e  contabili  si
evidenzi un ammontare di spese ammissibili che,  nel  rispetto  delle
regole stabilite nei singoli bandi, dia luogo ad  un  contributo  MUR
inferiore rispetto a quanto gia' erogato, ovvero nei casi in cui, per
qualsiasi motivo, si debba procedere alla revoca  del  finanziamento,
il MUR procede al recupero delle somme gia' erogate in eccesso  anche
mediante compensazione con detrazione  su  ogni  altra  erogazione  o
contributo da assegnare agli enti responsabili. 
  7. Entro novanta giorni dalla conclusione del progetto, fatta salva
la  possibilita',  da  definire  nei  singoli  bandi,  di   dilazioni
temporali  per  eventuali  attivita'  relative  alla  diffusione  dei
risultati, il responsabile scientifico di ogni progetto trasmette  al
MUR, con modalita' telematica, una relazione  scientifica  conclusiva
sullo svolgimento delle attivita' e sui risultati ottenuti. 
  8. Nel rispetto delle vigenti normative in materia  di  valutazione
del sistema universitario e della ricerca, la valutazione ex-post dei
prodotti delle ricerche e' di competenza dell'Agenzia  nazionale  per
la valutazione dell'universita' e della ricerca (ANVUR).