Art. 5 
 
                        Soggetti ammissibili 
 
  1. Possono presentare i progetti di cui  all'art.  1  del  presente
decreto le  universita'  e  le  istituzioni  universitarie  italiane,
statali e non statali, comunque denominate, ivi  comprese  le  scuole
superiori ad ordinamento  speciale,  nonche'  gli  enti  pubblici  di
ricerca vigilati dal MUR. 
  2.  La   presentazione   dei   progetti   avviene   da   parte   di
professori/ricercatori di  ruolo  a  tempo  indeterminato  in  atenei
statali  o  non  statali,  o  di  ricercatori  di   ruolo   a   tempo
indeterminato di EE.PP.RR., che non risultino titolari,  in  qualita'
di  responsabile  scientifico  del   progetto   o   di   responsabile
scientifico  locale,  di  progetti  PRIN  del  bando   immediatamente
precedente. 
  3. Ai sensi  del  comma  2  del  presente  articolo,  si  considera
«immediatamente precedente» solo il bando  adottato  in  applicazione
del presente decreto. Ai fini appena richiamati,  si  considera  come
bando autonomo, altresi', anche  la  finestra  di  apertura  annuale,
utile per la presentazione di proposte  progettuali,  nell'ambito  di
una  unica  procedura  di  finanziamento  che   ricomprenda   risorse
ripartite in piu' anni finanziari. In ragione della tempistica  della
valutazione  delle  proposte  progettuali  del  bando  immediatamente
precedente, potra' essere prevista  l'acquisizione,  con  riserva  di
esclusione in ragione di quanto disposto dal comma 2,  ultima  parte,
del presente articolo, di ogni  proposta  progettuale  per  il  bando
successivo. 
  4. I singoli bandi possono  prevedere,  in  relazione  a  specifici
obiettivi,  l'ampliamento  dei  requisiti  per  la  presentazione  di
progetti,  con  estensione  ai  ricercatori  a   tempo   determinato.
Eventuali  procedure  in  favore  dell'ambito  connesso  ad  European
Research Council  potranno  inoltre  prevedere  requisiti  soggettivi
diversi da quelli indicati nel comma 2 del presente articolo e  nella
prima parte del presente comma per la  presentazione  delle  proposte
progettuali. 
  5. In caso di sopravvenuta impossibilita' da parte del coordinatore
nazionale  del   progetto   alla   prosecuzione   dell'attivita'   di
coordinamento  del  progetto   di   ricerca,   si   procedera'   alla
sostituzione con altro soggetto indicato all'atto della presentazione
della domanda di partecipazione  alla  selezione,  laddove  cio'  sia
previsto dal bando,  ovvero,  in  ogni  caso,  secondo  le  modalita'
individuate dal bando medesimo. 
  6. I finanziamenti sono assegnati alle universita'/enti sedi  delle
unita' operative. 
  7. I singoli bandi possono definire le  modalita'  per  l'eventuale
partecipazione ai progetti di organismi di ricerca e diffusione della
conoscenza di cui all'art.  2,  par.  83,  del  regolamento  (UE)  n.
651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 mediante affidamento di
commesse di ricerca,  senza  che  questi  possano  costituire  unita'
operative autonome; in  ogni  caso,  l'impegno  finanziario  di  tali
soggetti non potra' mai superare  la  percentuale  del  quindici  per
cento del costo del progetto.