Art. 5 Soggetti ammissibili 1. Possono presentare i progetti di cui all'art. 1 del presente decreto le universita' e le istituzioni universitarie italiane, statali e non statali, comunque denominate, ivi comprese le scuole superiori ad ordinamento speciale, nonche' gli enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR. 2. La presentazione dei progetti avviene da parte di professori/ricercatori di ruolo a tempo indeterminato in atenei statali o non statali, o di ricercatori di ruolo a tempo indeterminato di EE.PP.RR., che non risultino titolari, in qualita' di responsabile scientifico del progetto o di responsabile scientifico locale, di progetti PRIN del bando immediatamente precedente. 3. Ai sensi del comma 2 del presente articolo, si considera «immediatamente precedente» solo il bando adottato in applicazione del presente decreto. Ai fini appena richiamati, si considera come bando autonomo, altresi', anche la finestra di apertura annuale, utile per la presentazione di proposte progettuali, nell'ambito di una unica procedura di finanziamento che ricomprenda risorse ripartite in piu' anni finanziari. In ragione della tempistica della valutazione delle proposte progettuali del bando immediatamente precedente, potra' essere prevista l'acquisizione, con riserva di esclusione in ragione di quanto disposto dal comma 2, ultima parte, del presente articolo, di ogni proposta progettuale per il bando successivo. 4. I singoli bandi possono prevedere, in relazione a specifici obiettivi, l'ampliamento dei requisiti per la presentazione di progetti, con estensione ai ricercatori a tempo determinato. Eventuali procedure in favore dell'ambito connesso ad European Research Council potranno inoltre prevedere requisiti soggettivi diversi da quelli indicati nel comma 2 del presente articolo e nella prima parte del presente comma per la presentazione delle proposte progettuali. 5. In caso di sopravvenuta impossibilita' da parte del coordinatore nazionale del progetto alla prosecuzione dell'attivita' di coordinamento del progetto di ricerca, si procedera' alla sostituzione con altro soggetto indicato all'atto della presentazione della domanda di partecipazione alla selezione, laddove cio' sia previsto dal bando, ovvero, in ogni caso, secondo le modalita' individuate dal bando medesimo. 6. I finanziamenti sono assegnati alle universita'/enti sedi delle unita' operative. 7. I singoli bandi possono definire le modalita' per l'eventuale partecipazione ai progetti di organismi di ricerca e diffusione della conoscenza di cui all'art. 2, par. 83, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 mediante affidamento di commesse di ricerca, senza che questi possano costituire unita' operative autonome; in ogni caso, l'impegno finanziario di tali soggetti non potra' mai superare la percentuale del quindici per cento del costo del progetto.