Art. 6 
 
                          Costi ammissibili 
 
  1. Sono considerati ammissibili i seguenti costi: 
    a) personale: costi relativi alla valorizzazione dei mesi/persona
dedicati  ai  progetti  di  ricerca   da   professori,   ricercatori,
assegnisti,  dottorandi  e  qualunque  altra   figura   professionale
individuata dall'art. 18, comma 5, della legge 30 dicembre  2010,  n.
240  e  successive  modificazioni,  nonche'  i  costi  relativi  alla
valorizzazione dei mesi/persona dedicati ai progetti  di  ricerca  da
ricercatori, tecnologi e assegnisti degli enti  pubblici  di  ricerca
vigilati dal MUR;  resta  ferma  la  possibilita',  per  il  MUR,  di
escludere dai costi rendicontabili, con specifiche  disposizioni  dei
singoli  bandi,  particolari  categorie  professionali   tra   quelle
indicate dal citato art. 18, comma 5, della legge 30  dicembre  2010,
n. 240; 
    b) costi degli strumenti e delle attrezzature nella misura e  per
il periodo in cui sono effettivamente  utilizzati  per  il  progetto,
applicando il criterio dell'ammortamento con le  modalita'  stabilite
nei singoli bandi, nel  rispetto  dei  principi  della  buona  prassi
contabile; 
    c) costi dei servizi di consulenza scientifica  o  di  assistenza
tecnico-scientifica utilizzati esclusivamente ai fini del progetto; 
    d) altri costi di esercizio quali, a titolo  esemplificativo,  ma
non esaustivo: materiali di consumo; accesso alle  infrastrutture  di
ricerca, pubblicazione di libri; missioni all'estero e partecipazione
a eventi  formativi  e/o  divulgativi  all'estero  purche'  sostenuti
espressamente per il progetto e ad esso strettamente riconducibili; 
    e) spese generali, secondo quanto stabilito nel  successivo  art.
7.