Art. 6 Costi ammissibili 1. Sono considerati ammissibili i seguenti costi: a) personale: costi relativi alla valorizzazione dei mesi/persona dedicati ai progetti di ricerca da professori, ricercatori, assegnisti, dottorandi e qualunque altra figura professionale individuata dall'art. 18, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni, nonche' i costi relativi alla valorizzazione dei mesi/persona dedicati ai progetti di ricerca da ricercatori, tecnologi e assegnisti degli enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR; resta ferma la possibilita', per il MUR, di escludere dai costi rendicontabili, con specifiche disposizioni dei singoli bandi, particolari categorie professionali tra quelle indicate dal citato art. 18, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240; b) costi degli strumenti e delle attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono effettivamente utilizzati per il progetto, applicando il criterio dell'ammortamento con le modalita' stabilite nei singoli bandi, nel rispetto dei principi della buona prassi contabile; c) costi dei servizi di consulenza scientifica o di assistenza tecnico-scientifica utilizzati esclusivamente ai fini del progetto; d) altri costi di esercizio quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: materiali di consumo; accesso alle infrastrutture di ricerca, pubblicazione di libri; missioni all'estero e partecipazione a eventi formativi e/o divulgativi all'estero purche' sostenuti espressamente per il progetto e ad esso strettamente riconducibili; e) spese generali, secondo quanto stabilito nel successivo art. 7.