Art. 7 Spese generali 1. Le spese generali sono ammissibili, nella misura forfettaria del sessanta per cento dei costi del personale, e non sono soggette a rendicontazione. 2. Le spese generali sono riferite a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, ai seguenti costi: a) personale indiretto quali, ad esempio, costi sostenuti per tecnici di laboratorio, personale tecnico-amministrativo, fattorini, magazzinieri, segretari e simili; b) funzionalita' ambientale quali ad esempio, costi sostenuti per vigilanza, pulizia, riscaldamento, energia, illuminazione, acqua, lubrificanti, gas vari; c) funzionalita' operativa quali, ad esempio, costi sostenuti per comunicazioni, corrispondenza cancelleria, fotoriproduzioni, abbonamenti, materiali minuti, biblioteca; d) assistenza al personale quali ad esempio, costi sostenuti per infermeria, mensa, trasporti, previdenze interne, antinfortunistica, coperture assicurative; e) funzionalita' organizzativa quali, ad esempio, costi sostenuti per attivita' direzionale non tecnico-scientifica, contabilita' generale, acquisti); f) missioni, viaggi e partecipazione a eventi formativi e/o divulgativi in Italia; g) costi generali inerenti ad immobili ed impianti quali, ad esempio, costi per ammortamenti, manutenzione ordinaria e straordinaria, assicurazioni, nonche' alla manutenzione ordinaria e straordinaria della strumentazione e delle attrezzature di ricerca; h) costi sostenuti per informazione e pubblicita', ivi incluse le spese per la pubblicazione e pubblicizzazione di bandi e per la pubblicazione dei risultati della ricerca su riviste scientifiche e di settore e degli oneri relativi a open access e open data; i) eventuali oneri per fideiussioni, consulenze ed assistenze legali e/o amministrative; j) eventuali oneri fiscali e/o contributivi, qualora non esposti nelle voci di spesa di cui al precedente art. 6.