Art. 7 
 
                           Spese generali 
 
  1. Le spese generali sono ammissibili, nella misura forfettaria del
sessanta per cento dei costi del personale, e  non  sono  soggette  a
rendicontazione. 
    2. Le spese generali sono riferite a titolo  esemplificativo,  ma
non esaustivo, ai seguenti costi: 
    a) personale indiretto quali, ad  esempio,  costi  sostenuti  per
tecnici di laboratorio, personale tecnico-amministrativo,  fattorini,
magazzinieri, segretari e simili; 
    b) funzionalita' ambientale quali ad esempio, costi sostenuti per
vigilanza, pulizia,  riscaldamento,  energia,  illuminazione,  acqua,
lubrificanti, gas vari; 
    c) funzionalita' operativa quali, ad esempio, costi sostenuti per
comunicazioni,    corrispondenza    cancelleria,    fotoriproduzioni,
abbonamenti, materiali minuti, biblioteca; 
    d) assistenza al personale quali ad esempio, costi sostenuti  per
infermeria, mensa, trasporti, previdenze interne,  antinfortunistica,
coperture assicurative; 
    e) funzionalita' organizzativa quali, ad esempio, costi sostenuti
per  attivita'  direzionale  non  tecnico-scientifica,   contabilita'
generale, acquisti); 
    f) missioni, viaggi  e  partecipazione  a  eventi  formativi  e/o
divulgativi in Italia; 
    g) costi generali inerenti ad  immobili  ed  impianti  quali,  ad
esempio,   costi   per   ammortamenti,   manutenzione   ordinaria   e
straordinaria, assicurazioni, nonche' alla manutenzione  ordinaria  e
straordinaria della strumentazione e delle attrezzature di ricerca; 
    h) costi sostenuti per informazione e pubblicita', ivi incluse le
spese per la pubblicazione e  pubblicizzazione  di  bandi  e  per  la
pubblicazione dei risultati della ricerca su riviste  scientifiche  e
di settore e degli oneri relativi a open access e open data; 
    i) eventuali oneri per  fideiussioni,  consulenze  ed  assistenze
legali e/o amministrative; 
    j) eventuali oneri fiscali e/o contributivi, qualora non  esposti
nelle voci di spesa di cui al precedente art. 6.