Art. 8 
 
                Programma per lo sviluppo di progetti 
             di rilevante interesse nazionale 2020-2022 
 
  1. Le risorse finanziarie previste  dall'art.  238,  comma  4,  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono rese disponibili per gli anni
2020, 2021 e 2022 anche con un'unica procedura di  finanziamento,  da
definirsi con uno o piu' bandi, recante il riparto  delle  stesse  in
piu' anni finanziari, e con  eventuale  indicazione  di  finestre  di
apertura annuale per la  presentazione  di  proposte  progettuali  da
parte dei soggetti ammissibili di cui all'art. 5.