Art. 8 Programma per lo sviluppo di progetti di rilevante interesse nazionale 2020-2022 1. Le risorse finanziarie previste dall'art. 238, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono rese disponibili per gli anni 2020, 2021 e 2022 anche con un'unica procedura di finanziamento, da definirsi con uno o piu' bandi, recante il riparto delle stesse in piu' anni finanziari, e con eventuale indicazione di finestre di apertura annuale per la presentazione di proposte progettuali da parte dei soggetti ammissibili di cui all'art. 5.