Art. 9 Disposizioni transitorie e finali 1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore a partire dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e si applicano alle procedure di finanziamento di progetti di ricerca di base, indette in data posteriore alla sua entrata in vigore. 2. Sono abrogati il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 26 luglio 2016, n. 594 e il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 24 luglio 2019, n. 679. 3. Resta fermo che per il completamento degli adempimenti connessi alla realizzazione di progetti presentati sotto la vigenza dei decreti di cui al comma 2, continuano a spiegare effetti i criteri e le modalita' procedurali previste dai medesimi. 4. Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per registrazione. Roma, 10 agosto 2020 Il Ministro: Manfredi Registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attivita' culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 1872