Art. 9 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore a partire
dal giorno successivo alla  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale
della  Repubblica  italiana  e  si  applicano   alle   procedure   di
finanziamento di  progetti  di  ricerca  di  base,  indette  in  data
posteriore alla sua entrata in vigore. 
  2.  Sono  abrogati  il  decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca del 26 luglio  2016,  n.  594  e  il
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca del 24 luglio 2019, n. 679. 
  3. Resta fermo che per il completamento degli adempimenti  connessi
alla realizzazione  di  progetti  presentati  sotto  la  vigenza  dei
decreti di cui al comma 2, continuano a spiegare effetti i criteri  e
le modalita' procedurali previste dai medesimi. 
  4. Il presente decreto  e'  trasmesso  alla  Corte  dei  conti  per
registrazione. 
 
    Roma, 10 agosto 2020 
 
                                                Il Ministro: Manfredi 

Registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2020 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, del  Ministero  dei  beni  e  delle
attivita' culturali, del Ministero della salute,  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali, n. 1872