Art. 2 
 
        Individuazione interventi e termini di aggiudicazione 
 
  1. Gli enti locali di cui all'allegato elenco  A,  che  costituisce
parte integrante e sostanziale del presente decreto, sono autorizzati
ad avviare le procedure di  gara  per  l'affidamento  dei  successivi
livelli di progettazione e per l'esecuzione dei lavori. 
  2. Il termine entro il quale devono essere  affidati  i  lavori  e'
stabilito: 
    a) per gli interventi il cui importo  lavori  e'  inferiore  alla
soglia di rilevanza comunitaria,  di  cui  all'art.  35  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in dodici  mesi  decorrenti  dalla
data di pubblicazione del presente decreto nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, pena la decadenza dal presente contributo; 
    b) per gli interventi di nuova costruzione o di  importo  pari  o
superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, di  cui  all'art.  35
del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,  in  diciotto  mesi,
decorrenti dalla data di pubblicazione  del  presente  decreto  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, pena la  decadenza  dal
presente contributo. 
  3. I termini  di  cui  al  comma  2  si  intendono  rispettati  con
l'avvenuta proposta di aggiudicazione dei lavori. 
  4. Eventuali successive  proroghe  dei  termini  di  aggiudicazione
possono essere disposte con decreto  del  direttore  della  direzione
generale competente del Ministero dell'istruzione.